Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9682 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9682
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE CALENZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso e
determine n. 41/2008 e 59/2008, dagli Avv.ti RUSSO Pasquale e
Guglielmo Fransoni, elettivamente domiciliato nello studio del
secondo, in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 102;
– ricorrente –
contro
VANGI INERTI DI VANGI FABRIZIO & C. SAS, con sede in (OMISSIS),
in
persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 50/36/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze – Sezione n. 36, in data 12/06/2007, depositata
il 04 febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. Dr. IANNELLI Domenico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 22819/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 50/36/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 36, il 12.06.2007 e DEPOSITATA il 04 febbraio 2008. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello del Comune, confermando la decisione di primo grado, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per l’area adibita a deposito di inerti, confermandolo solo per la parte dell’immobile destinata ad uffici.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento e liquidazione TARSU per gli anni 2000, 2001 e 2002, è affidato a tre mezzi, con i quali si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, art. 62, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., nonchè omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.
3 – L’intimata società non ha svolto difese in questa sede.
4 – Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poichè la stessa, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l’ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall’anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima (Cass. n. 15867/2004, n. 17703/2004, n. 20359/2007).
4 bis – Nel caso, la decisione della CTR ha fatto malgoverno del trascritto principio, avendo, peraltro con motivazione incongrua, ritenuto l’area adibita a deposito di inerti non soggetta a tassazione, nonostante la società – che pacificamente deteneva l’area in questione – non avesse presentato apposita motivata denuncia.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010