Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9682 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9682 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 15593-2006 proposto da:
SBAILO’

MARIO

(C.F.

SBLMRA26E23G795H),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIALOJA 6, presso l’avvocato OTTAVI LUIGI, che lo

2013

rappresenta

e difende unitamente all’avvocato

TROIANIELLO

GERARDO, giusta procura in calce al

Data pubblicazione: 22/04/2013

ricorso;
– ricorrente –

541

contro

CIRCOLO NAUTICO RIVIERA MASSA;

1

- intimato –

sul ricorso 18808-2006 proposto da:
CIRCOLO NAUTICO RIVIERA MASSA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso

dall’avvocato PROCACCINI ERNESTO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
q0.004tisoís-4controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SBAILO’ MARIO;
– intimato –

avverso la sentenza n.

857/2005 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/04/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUIGI OTTAVI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

l’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e difeso

principale, l’inammissibilità o comunque il rigetto
dell’incidentale;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato RITA SCOPA, con delega, che
ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del
ricorso

principale,

l’accoglimento

2

dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso, in
via principale rimessione degli atti al Primo
Presidente per l’eventuale assegnazione alle SS.UU.

rigetto di entrambi i ricorsi.

per la questione di giurisdizione; nel merito,

3

Svolgimento del processo
Mario Sbailò conveniva in giudizio il Circolo Nautico
Riviera di Massa, con sede in Sorrento. Esponeva di essere
comproprietario con la moglie Angelina D’Antonio di un
appartamento sito nel Complesso Riviera di Massa e, in

quanto condomino, titolare di una servitù di passaggio per
l’accesso alla spiaggia (ove era la sede sociale del
Circolo); di avere diritto, in quanto socio fondatore del
Circolo, al rilascio di permessi giornalieri a pagamento
per i suoi ospiti che intendevano frequentare la spiaggia,
tra i quali una coppia di coniugi inquilini che occupavano
a titolo oneroso una parte del suo appartamento; tuttavia
il consiglio direttivo del Circolo gli aveva risposto che i
predetti ospiti, in quanto affittuari, dovevano essere
considerati soci temporanei e quindi obbligati al pagamento
della quota associativa che egli era stato costretto a
versare; chiedeva quindi al Tribunale di Torre Annunziata
di dichiarare che gli affittuari non erano obbligati a
iscriversi come soci temporanei e di condannare il Circolo
Nautico convenuto a rimborsagli l’importo versato di L.
1.200.000.
Si

costituiva

il

Circolo

convenuto

che

eccepiva

l’incompetenza del giudice ordinario, in favore degli
arbitri, e deduceva l’infondatezza delle domande.
4D.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza 25 marzo 2005,
in parziale riforma della sentenza impugnata del tribunale,
4

da un lato, dichiarava il diritto dell’attore di ottenere
il rilascio di permessi giornalieri per l’accesso alla
spiaggia e la frequentazione delle relative strutture da
parte dei suoi ospiti intesi come persone alloggiate in un
appartamento del proprietario a titolo di amicizia o mera

liberalità e, dall’altro, riteneva che tra detti ospiti non
rientrassero gli inquilini, i quali avevano solo la
possibilità di ottenere l’iscrizione come soci temporanei
obbligati al pagamento della quota associativa; rigettava
quindi le domande dell’attore, compresa quella di
restituzione del predetto importo versato, rilevando che la
domanda era anche sfornita della prova del pagamento.
Avverso la predetta sentenza Mario Sbailò ricorre per
cassazione affidato a due motivi; il Circolo Nautico
Riviera di Massa resiste con controricorso e ricorso
incidentale affidato a un motivo. Entrambe le parti hanno
presentato memorie.
Motivi della decisione
Nel primo motivo il ricorrente, censurando la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione di legge e
vizio di motivazione, sollecita una diversa e, a suo
avviso, più corretta interpretazione dello statuto del
Circolo, assumendo egli di avere diritto, in quanto socio
fondatore, al rilascio di permessi giornalieri a pagamento
in favore di tutti gli abitanti degli appartamenti a
qualsiasi titolo ovvero dei titolari del diritto di servitù
5

di passaggio sulla strada pedonale per l’accesso alla
spiaggia.
Il motivo è inammissibile in entrambi i suoi profili.
Quello concernente la generica deduzione di violazione di
legge è carente di qualsiasi indicazione di parametri

normativi che si assumono violati. Ciò assume rilevanza in
un contesto nel quale questa Corte non è stata posta in
grado di supplire a tale mancanza con argomenti che,
valutati nel loro complesso, consentano di individuare le
norme o i principi di diritto che si assumono violati e
rendano possibile la delimitazione del

quid disputandum

(Cass. n. 12929/2007, n. 14026/2012).
Inoltre, la censura per violazione di legge non è formulata
mediante la rigorosa indicazione di affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata che motivatamente
s’assumano in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita
dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente
dottrina, nell’ambito d’una valutazione comparativa con le
diverse soluzioni prospettate nel motivo, risultando,
invece, la critica delle scelte operate dal giudice del
merito svolta dal ricorrente non mediante puntuali
contestazioni delle stesse, bensì mediante la mera
apodittica contrapposizione delle proprie tesi a quelle
desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

riena

.•

6

Analogamente, quanto al profilo concernente il vizio di
motivazione riferito all’interpretazione dello statuto del
Circolo, si prospetta una valutazione in senso difforme da
quella operata dal giudice del merito, senza svolgere una
critica argomentata alla completezza ed alla logicità delle

ragioni della decisione.
Nel secondo motivo, formulato per violazione e falsa
applicazione di legge e vizio di motivazione, si assume che
erroneamente la corte di merito aveva rigettato la
richiesta restitutoria della quota associativa che non
sarebbe dovuta in quanto i suoi ospiti non avevano chiesto
di aderire all’associazione né essi erano stati presentati
dal ricorrente nella sua qualità di socio fondatore.
La sentenza impugnata ha respinto la domanda di
restituzione della quota associativa in via consequenziale
al rigetto del motivo di appello principale nonché per
mancanza di prova del pagamento. Questa seconda

ratio

decisoria non è stata impugnata e ciò rende il motivo
inammissibile.
Inammissibile è anche il ricorso incidentale proposto dal
Circolo Nautico Riviera di Massa per violazione degli artt.
37 ss., 99 e 112 c.p.c., 1362 ss. c.c. e vizio di
motivazione, con riguardo al rigetto dell’eccezione di
incompetenza del giudice ordinario, in favore del collegio
dei probiviri, e alla dedotta inammissibilità della domanda
di accertamento della illegittimità dell’avvenuta
7

soppressione dei permessi giornalieri a pagamento. Il
ricorrente Sballò ha eccepito nella memoria

ex art. 378

c.p.c. che il controricorso contenente il ricorso
incidentale non gli è stato notificato. In effetti
dall’avviso di ricevimento in atti risulta che l’atto

giudiziario, sebbene indirizzato correttamente a Sbailò nel
domicilio eletto, sia stato notificato (in data 15 giugno
2006) presso l’Avvocatura generale dello Stato che è del
tutto estranea alla lite. La richiesta del Circolo Nautico
di concessione di un termine per la rinnovazione della
notifica non può però essere accolta, alla luce del
principio secondo cui, qualora la notificazione dell’atto,
da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda
positivamente per circostanze non imputabili al
richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla
luce del principio della ragionevole durata del processo di richiedere tempestivamente all’ufficiale giudiziario la
ripresa del procedimento notificatorio, tenuti presenti i
tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere
l’esito negativo della notificazione e per assumere le
informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (v., tra
le altre, Cass., sez. un., n. 17352/2009; n. 18074/2012).
Il Circolo Nautico, pur essendo in possesso delle
indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento
notificatorio, non vi ha provveduto nel lungo tempo

8

trascorso dal momento (giugno 2006) in cui la notifica ha
avuto esito negativo.
Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili;
compensa le spese del giudizio.
Roma, 3 aprile 2013.

spese del giudizio.

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