Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9681 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9681
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE CASTELLABATE, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso e Delib.
G.M. n. 164 del 2008, dall’Avv. GIUFFRIDA Roberto, elettivamente
domiciliato nel relativo in Roma, Via Cicerone, 49;
– ricorrente –
contro
CAMPING IMMOBILIARE SRL con sede in (OMISSIS), in persona del
legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 86 della Commissione Tributaria Regionale di
Napoli – Sezione Staccata di Salerno n. 02, in data 13/03/2008,
depositata il 13 maggio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Udito, pure, l’Avv. Roberto Giuffrida, per il Comune ricorrente;
Presente il P.M., Dr. IANNELLI Domenico, che ha dichiarato di
condividere la relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 21922/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 86, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n. 02, il 13.03.2008 e DEPOSITATA il 13 maggio 2008. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado e dichiarando illegittima la pretesa impositiva.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento della TARSU per l’anno 2005, è affidato a due mezzi, con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 comma 4 e art. 49, artt. 112, 339 e 342 c.p.c., del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 66 e 67, art. 2697 cod. civ., art. 115 c.p.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione.
2 – La società intimata non ha svolto difese in questa sede.
3 – La questione posta dal ricorso in esame sembra doversi risolvere applicando il principio secondo cui nelle controversie tributarie di valore superiore a L. 5.000.000, per effetto dell’interpretazione adeguatrice del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 189 del 2000, l’inammissibilità del ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal Presidente della Commissione Tributaria; costituendo l’assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio. In tal caso, la riforma della dichiarazione d’inammissibilità da parte della Commissione Tributaria Regionale, non consente a quest’ultima di procedere direttamente all’esame del merito, ma impone, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), la rimessione della causa alla commissione provinciale, perchè inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d’inammissibilità in caso d’inottemperanza (Cass. n. 620/2006, n. 22601/2004).
4 – Ciò posto, la decisione impugnata, che ha riformato la decisione di primo grado – la quale, avuto riguardo al valore della lite, aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado perchè non sottoscritto da difensore tecnico – ritenendo ammissibile il detto ricorso, – in quanto proposto dalla contribuente società se pure affiancata da un professionista non abilitato all’assistenza -, e pronunciato, quindi, nel merito, sembra aver fatto malgoverno del citato principio.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, proponendosene, per tali motivi, la definizione, con declaratoria di accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., assorbiti tutti gli altri profili di censura.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTP di Salerno, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTP di Salerno.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010