Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9681 del 22/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 9681 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 1095-2010 proposto da:
CO.RE.LI . – CONSORZIO REGIONALE LIGURE S.C.A.R.L. IN
LIQUIDAZIONE,

in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

Data pubblicazione: 22/04/2013

MESSICO 7, presso l’avvocato FEDERICO TEDESCHINI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013
453

GRANARA DANIELE, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

SARACINO SALVATORE;
– intimato –

Nonché da:
SARACINO

SALVATORE

(c.f.

SRCSVT37E06F101U),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CO.RE.LI . – CONSORZIO REGIONALE LIGURE S.C.A.R.L. IN
LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 12/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2013 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;

MEUCCI 23, presso l’avvocato PETITTA LEONARDO, che

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GRANARA DANIELE
che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato CLAUDIO FEDERICO, con delega
avv. DEFILIPPI, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

2

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

1. In data 14 maggio 2008 il signor Salvatore Saracino, dichiarandosi creditore del Consorzio Regionale
Ligure, costituito in forma di società cooperativa a
responsabilità limitata (nel seguito: CORELI), per
l’importo di C 25.247,22, oltre agli accessori, e non
essendo riuscito a notificare il precetto di pagamento
per inesistenza della sede all’indirizzo indicato,
chiese al Tribunale di La Spezia di dichiararne lo stato d’insolvenza e inoltre, se fosse stato accertato il
carattere commerciale dell’attività esercitata, il fallimento.
Con sentenza in data 12 febbraio 2009 il Tribunale
ritenne il CORELI non soggetto al fallimento ma solo a
liquidazione coatta amministrativa, e ne dichiarò lo
stato d’insolvenza.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte
d’appello di Genova con sentenza 12 novembre 2009. La
corte ha preliminarmente dichiarato improcedibile il
reclamo proposto dal Saracino, per non aver notificato

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l’impugnazione nel termine. Respingendo le difese del
consorzio reclamante, che censurava l’affermazione del
suo carattere mutualistico e sosteneva la sua astratta
fallibilità, la corte territoriale ha poi osservato che
terdecies c.c., che ammette il fallimento

delle cooperative che svolgono attività commerciale,
suppone lo svolgimento effettivo di tale attività, non
essendo sufficiente la previsione statutaria. In fatto,
il CORELI costruiva case da assegnare ai soci, attività
qualificabile come mutualistica e non commerciale. Non
aveva comunque fondamento la tesi che anche per la dichiarazione dello stato d’insolvenza si dovessero osservare i limiti di fallibilità stabiliti dalla legge
fallimentare.
3. Per la cassazione della sentenza, notificata il
25 novembre 2009, ricorre il CORELI con atto notificato
il 28 dicembre 2009, per due motivi.
Resiste il Saracino con controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi.
Il consorzio ricorrente ha depositato una memoria.
Anche il ricorrente incidentale ha fatto pervenire una
memoria.
Il ricorrente ha depositato anche un’istanza di
rinvio della discussione, con documenti allegati, espo-

4

Il c
dr. Al

rel. est.
eccherini

l’art. 2545

nendo che il Ministero dello Sviluppo economico avrebbe
disposto la liquidazione coatta amministrativa dello
stesso consorzio, e che di tale decreto egli avrebbe
chiesto la revoca o la sospensione.

4.

Il

deposito da parte del consorzio ricorrente

dei documenti allegati all’istanza di rinvio, ma non
notificati alla parte resistente a norma dell’art. 372
cpv. c.p.c., è inammissibile. Non ricorrono poi i presupposti per il rinvio della discussione della causa,
come richiesto dallo stesso ricorrente principale in
forza di circostanze, peraltro non ritualmente documentate, inidonee comunque a far ravvisare una pregiudizialità logico – giuridica rispetto alla presente decisione.
5. Con il primo motivo del ricorso il CORELI denuncia la mancata applicazione dell’art. 15 r.d. 16 marzo
1942 n. 267. La norma richiamata, laddove dispone che
non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a e 30.000,00, sarebbe applicabile
anche in materia di liquidazione coatta amministrativa,

5

MOTIVI DELLA DECISIONE

e, laddove ne sussistano in presupposti di fatto – come
nella fattispecie, in cui il Saracino fa valere un credito di e 25.247,22 – precluderebbe la dichiarazione
dello stato d’insolvenza.5.1. Non risultano precedenti

to d’insolvenza di società o enti con esposizione debitoria inferiore al minimo indicato nell’ultimo comma
dell’art. 15 legge fallimentare. Il motivo è in ogni
caso infondato.
Sul piano della formulazione testuale delle norme,
l’art. 15 della legge fallimentare, che nel suo ultimo
comma esclude “la dichiarazione di fallimento” dell’impresa insolvente, se l’ammontare dei debiti scaduti e
non pagati risultanti dagli atti e dall’istruttoria
prefallimentare sia complessivamente inferiore a
30.000,00, non è richiamato dall’art. 194 della legge
fallimentare, tra le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa. La stessa disposizione non è
neppure richiamata, specificamente, dall’art. 195 della
stessa legge a proposito dell’accertamento giudiziario
dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione
medesima. Si tratta di una norma che introduce
un’eccezione alla regola della fallibilità delle imprese, come tale insuscettibile di applicazioni analogiche

6

Il cqr4 rel. est.
dr. Al
ccherini

di questa corte sulla possibilità di dichiarare lo sta-

a ipotesi (dichiarazione d’insolvenza di in

venz di

impresa non fallibile) diverse da quella regolata (dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente).
Più in radice, è da considerare che la deroga sta-

stato d’insolvenza dell’impresa e non lo esclude, risponde ad esigenze di economia processuale che rendono
ingiustificati i tempi e in costi di una procedura fallimentare nel caso di esposizioni debitorie minori. Essa, insomma, per un verso risponde a esigenze che non
possono essere automaticamente estese all’istituto della liquidazione coatta amministrativa, connotato da ragioni di pubblica utilità; e per l’altro incide sulla
liquidazione concorsuale ma non sullo stato d’insolvenza, qual è definito nell’art. 5 cpv. legge fall., disposizione alla quale implicitamente rinvia l’art. 2545
terdecies c.c. in tema d’insolvenza delle cooperative.
Non vi sono dunque i presupposti per utilizzare questa
previsione nella discussione sulla possibilità di dichiarare lo stato d’insolvenza.
Sul piano astrattamente logico essa, semmai, potrebbe venire in considerazione a proposito della liquidazione coatta amministrativa disposta a norma della
disposizione da ultimo citata (o dell’art. 12 del

7

bilita dalla norma in esame, che non contraddice lo

d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220). Un’ipotesi del genere è
contemplata in effetti nella normativa secondaria, laddove esclude la nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d’ufficio ex art. 2544 del

sorzi, quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a £.
2.500.000 (decreto del Ministero lavoro previdenza sociale 27 gennaio 1998: non rileva il fatto che, ai fini
dell’economicità della procedura liquidatoria, qui si
tenga conto del parametro dell’attivo, e nell’art. 15,
ult. co . legge fall. del passivo). Ma proprio il caso
citato, con il suo espresso riferimento all’art. 2544
(oggi 2545 septiesdecies)

c.c., che regola lo sciogli-

mento della cooperativa per atto dell’autorità in casi
diversi da quello dell’insolvenza, dimostra come il tema dei modi della liquidazione sia da un lato logicamente posposto a quello dello scioglimento, e
dall’altro del tutto indipendente da quello dell’accertamento dell’insolvenza. Le ipotesi, che si vogliano
rinvenire nell’ordinamento, di esclusione della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa esclusivamente mutualistica, anche in caso d’insolvenza, riguardano insomma le determinazioni dell’autorità ammi-

8

Il c9nsJ jei. est.
eccherini
dr. Al

codice civile delle società cooperative e dei loro con-

nistrativa in ordine alla liquidazione,

e non

l’accertamento dello stato d’insolvenza.
5.2. In conclusione il motivo di ricorso deve esse-

re respinto, in applicazione del principio per cui la

esclusivamente mutualistica, a norma dell’art. 195 legge fall., non è impedita dalla circostanza che l’ammontare dei debiti della società, scaduti e non pagati,
sia complessivamente inferiore a C 30.000,00, non applicandosi in questo caso l’art. 15, ult. co . della medesima legge.
6. Con il secondo motivo, che cumula censure di vi-

zi di motivazione e di violazione degli artt. 2, 195 e
196 legge fall., si muove dall’assunto che la ricorrente è soggetta sia alla liquidazione coatta amministrativa e sia al fallimento, perché svolge anche un’attività di natura commerciale in base all’art. 4 dello
Statuto, e si sostiene che la corte territoriale avrebbe falsamente applicato l’art. 195 della legge fallimentare, laddove avrebbe dovuto applicare l’art. 196
della stessa legge, e limitarsi a rigettare il ricorso
per la dichiarazione di fallimento, senza potersi pronunciare sullo stato d’insolvenza prima della messa in
liquidazione, ciò che è possibile solo su ricorso del

9

dichiarazione d’insolvenza della società cooperativa

commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero.
6.1. In contrasto con l’accertamento del giudice di

merito sul punto dell’esclusivo svolgimento di attività

preterizione delle ragioni dell’accertamento medesimo
(le quali fanno leva sulla necessità che l’attività
commerciale non sia soltanto consentita dallo statuto,
ma sia concretamente esercitata), l’odierno ricorrente
omette la formulazione di un autonomo valido motivo di
censura diretto a dimostrare la natura commerciale della cooperativa, che si limita ad affermare. Ciò comporta l’inammissibilità del motivo, nella parte in cui denuncia una violazione di norme in una fattispecie diversa da quella ricostruita dal giudice di merito.
7. Il ricorso del Saracino, il cui reclamo è stato
dichiarato improcedibile dalla corte d’appello, è inammissibile, non contenendo alcuna censura alla pronuncia
impugnata nella parte concernente la sua posizione processuale.
8. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le
parti.

10

Il
dr.

rel. est.
eccherini

mutualistica da parte della società ricorrente, e in

P. q. m.
La corte rigetta il ricorso principale; dichiara
inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese
del giudizio di legittimità tra le parti.

prima sezione della Corte suprema di cassazione, il
giorno 15 marzo 2013.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA