Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9680 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti

PESSAGNO Maria Paola e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato

nello studio del secondo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14/4 sc. A;

– ricorrente –

contro

EDON SRL con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 70 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 08, in data 09/05/2007, depositata il 12 giugno

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. IANNELLI Domenico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 21353/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 70, pronunziata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n. 08, il 09.05.2007 e DEPOSITATA il 12 giugno 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado ed annullando l’atto impositivo.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento e liquidazione TARSU n. 78/04 per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, è affidato a due mezzi, con i quali si deduce il difetto di motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70 e art. 5 del Regolamento Comunale.

2 – La società contribuente non ha svolto difese in questa sede.

3 – La CTR ha accolto l’appello della società ed annullato gli avvisi di accertamento e liquidazione, limitatamente agli anni 2000 e 2001, nella sostanziale considerazione che la documentazione versata in atti offrisse la prova che la Edon srl, in detti anni, non avesse occupato i locali oggetto dell’accertamento, i quali, invece, nel periodo in questione, in forza di contratto di affitto, erano stati nella disponibilità, prima – dall’1.01.2000 al 31.05.2001 – della società Fronte del Porto srl e successivamente – dall’1.06.2001 al 31.12.2001 – della Europe Service Corporation SCARL. 4 – Il primo mezzo, del quale pur si colgono profili di inammissibilità (Cass. n. 16002/2007) per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., va esaminato, sia rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 11462/2004, n. 12446/2006), sia pure richiamando il principio secondo cui la censura per vizio di motivazione deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).

4 bis – La CTR, nel caso, ha accertato ed affermato che i documenti in atti offrissero la prova dell’insussistenza dei presupposti impositivi nei confronti della Edon srl e, quindi, ha deciso e motivato nei termini, con ragionamento, sul piano logico-giuridico, corretto. Le formulate doglianze prospettando una diversa interpretazione della realtà fattuale e dei dati, già considerati irrilevanti dai Giudici di merito, sembrano, allora, porsi in contrasto con i richiamati principi.

4 ter – Al quesito posto a conclusione del secondo mezzo, può rispondersi richiamando il principio secondo cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che occupano o detengono il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso; ciò in quanto il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, assumendo decisivo rilievo la disponibilità ed utilizzazione esclusiva del bene (Cass. n. 1179/2004, n. 19173/2004, n. 9309/2004).

La decisione impugnata appare in linea con tali principi, avendo escluso che la società Edon srl dovesse ritenersi soggetto passivo Tarsu solo dopo avere accertato, attraverso l’acquisita documentazione (contratti di affitto di azienda e visure camerali), che la stessa, negli anni 2000 e 2001, non occupava, nè deteneva i locali in considerazione, i quali, per contro, risultavano essere stati occupati, detenuti e, quindi, limitatamente al citato periodo, nell’esclusiva disponibilità ed utilizzazione degli altri soggetti giuridici, anzi indicati, sui quali incombevano i corrispondenti obblighi fiscali e nei cui confronti la pretesa impositiva andava esercitata.

5 – Conclusivamente, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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