Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9679 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. I, 13/04/2021, (ud. 05/02/2021, dep. 13/04/2021), n.9679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18520-2019 r.g. proposto da:

M.B., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Martino Benzoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Udine via Giusto Muratti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste, depositato in data

13.5.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5/2/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da M.B., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere proveniente dal (OMISSIS) ((OMISSIS)); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese in seguito a dissidi familiari con i figli maggiorenni che, dopo il suo matrimonio, reclamavano per loro la casa paterna.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto e per la mancanza dei presupposti applicativi dell’invocata tutela; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS) ((OMISSIS)), stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il richiedente non aveva allegato nè dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 13.5.2019, è stato impugnato da M.B. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa valutazione della domanda di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata considerazione di una serie di elementi di vulnerabilità allegati quali l’età non più giovane, lo stato di salute e il ricongiungimento con i figli in Italia, di cui uno affetto da disabilità.

2. Il ricorso è fondato.

In premessa, va chiarito – in ordine alla questione dell’applicabilità retroattiva della normativa dettata dal D.L. n. 113 del 2018 – che la recente sentenza resa a sezioni unite da questa Corte ha affermato il principio secondo il quale, verbatim, “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L. ” (Cass., ss.uu., sent. 29459/2019).

2.1 Ciò posto, la motivazione resa dal tribunale triestino – in ordine al diniego della richiesta protezione umanitaria – risulta estremamente sintetica e generica, senza addentrarsi, invero, nella valutazione comparativa tra la condizione di vulnerabilità allegata (età, condizioni di salute, e ricongiungimento in Italia con il figlio disabile) e l’integrazione socio-lavorativa in Italia.

2.2 Sul punto, è necessario ricordare che la giurisprudenza di vertice espressa da questa Corte (v. sempre ss.uu. n. 29459/2019, cit.) ha fissato il principio secondo cui “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Tale approdo interpretativo costituisce la conferma del precedente orientamento giurisprudenziale rappresentato dalla nota sent. n. 4455/2018, secondo la quale:

il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

Orbene, risulta evidente dalla lettura del provvedimento impugnato come il tribunale abbia completamente omesso la valutazione comparativa tra la condizione di inserimento sociale del richiedente e la situazione interna del paese di provenienza, al fine di riscontrare la possibile compressione dei diritti fondamentali del richiedente al di sotto del nucleo fondante lo “statuto della dignità personale” (per utilizzare le stesse espressioni della giurisprudenza da ultimo citata), con ciò incorrendo sia nella denunciata violazione di legge che nel vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione ai pur allegati profili di vulnerabilità (età, condizioni precarie di salute e ricongiungimento con figlio disabile). Segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio della causa al Tribunale di Trieste che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA