Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9679 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29232-2006 proposto da:

AR THEMA INTERNATIONAL S.R.L. (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante

Sig. M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI

GIGLIOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

KRAUSS MARINA con studio in 24040 ISSO (BG), VIA ROMA 3 giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MERIKEP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 223/2005 del TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE

DITACCATA DI CASSANO D’ADDA, emessa il 3/10/2005, depositata il

05/10/2005, R.G.N. 150809/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La AR-THEMA INTERNATIONAL srl propose una prima opposizione all’esecuzione avverso l’atto di precetto notificato da MERIKEP srl in liquidazione ed una seconda opposizione all’esecuzione avverso il pignoramento effettuato ai suoi danni dalla medesima società creditrice, eccependo in entrambe le opposizioni l’inadempimento contrattuale della controparte e l’inesistenza del credito nell’importo preteso dalla MERIKEP srl in liquidazione.

2.- Riunite le cause di opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Milano – sezione distaccata di Cassano d’Adda ha rigettato entrambe le opposizioni, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali.

3.- Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione la AR-THEMA INTERNATIONAL srl, a mezzo di quattro motivi. Non sì difende l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è inammissibile, poichè proposto, come ricorso straordinario ex art. 111 Cost., per ottenere la cassazione di una sentenza di primo grado pronunciata a seguito di opposizioni all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, assoggettabile al gravame dell’appello, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 ottobre 2005).

L’appellabilità delle sentenze pronunciate a conclusione dei giudizi di opposizione all’esecuzione è stata ritenuta nel vigore del testo originario del codice di rito, poichè, nulla disponendo l’art. 615 c.p.c., nè l’art. 616 c.p.c., si è sempre reputato operante il regime ordinario di impugnabilità delle sentenze conclusive dei giudizi ordinari di cognizione, quale è quello in oggetto.

Soltanto dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c. ad opera della L. n. 52 del 2006, art. 14 che vi ha aggiunto un ultimo inciso per il quale la causa di opposizione all’esecuzione “è decisa con sentenza non impugnabile”, detto regime è cambiato, quanto meno per le sentenze pronunciate a conclusione dei giudizi instaurati ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2 (mentre si pose un problema di coordinamento della nuova norma – destinata, in sè e per sè, a disciplinare soltanto le opposizioni introdotte dopo l’inizio dell’esecuzione e, quindi, coerentemente, anche soltanto le sentenze conclusive di tali giudizi- con la norma del precedente art. 615 c.p.c., comma 1:

questione, peraltro, non rilevante nel caso di specie) ; infine, con la L. 18 giugno 2009, n. 69 che, nel modificare nuovamente l’art. 616 c.p.c., ne ha eliminato l’inciso finale, si è tornati al sistema vigente prima dell’entrata in vigore della L. n. 52 del 2006.

Nel caso di specie, le modifiche apportate con tale ultima Legge non sono applicabili, poichè entrate in vigore in data 1 marzo 2006.

Più in particolare, onde decidere in punto di regime di impugnabilità di una sentenza, non rileva il momento in cui il mezzo di impugnazione viene proposto (nel caso di specie, in data 5-9 ottobre 2006), bensì la data di pubblicazione della sentenza della cui impugnazione si tratta (cfr. Cass. n. 20414/06, n. 5342/09 nonchè, sia pure con riferimento a casi di applicabilità dell’art. 616 c.p.c. nel testo modificato a far data dal marzo 2006, Cass. S.U. n. 9940/09, Cass. n. 20392/09, Cass. n. 2043/10).

Poichè, come detto, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 ottobre 2005, si sarebbe dovuta impugnare con l’appello e non con il ricorso straordinario per cassazione.

2.- Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, dal momento che l’intimata non si è difesa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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