Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9678 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FLORATRAS SRL con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a

margine del ricorso, dall’Avv. GILARDONI Riccardo, elettivamente

domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 presso lo studio

dell’Avv. Gian Marco Grez;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTERIGGIONI, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso e

Delib. G.M. n. 142 del 2008, dall’Avv. BIANCHI Alberto, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Nomentana 76, presso lo studio dell’Avv.

Marco Selvaggi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/13/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze – Sezione n. 13, in data 10/03/2008, depositata

il 07 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito, pure, l’Avv. Marco Selvaggi, per delega del difensore del

Comune;

Presente il P.M., Dr. IANNELLI Domenico, che ha dichiarato di.

condividere la relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 21349/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 22/13/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 13, il 10.03.2008 e DEPOSITATA il 07 aprile 2008. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del Comune, riformando la decisione di primo grado ed affermando l’obbligo della società di pagare quanto dovuto per tassa ed accessori, in base all’avviso di accertamento impugnato.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento e liquidazione TARSU per gli anni 2001 (periodo dal 30.11 al 31.12), 2002, 2003, 2004, 2005 è affidato a quattro mezzi, con i quali si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 6 e 12.

2 – Il Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

3 – La CTR ha accolto l’appello del Comune e riconosciuto l’obbligo della contribuente del pagamento dell’imposta unitamente a sanzioni ed interessi, sulla base della seguente motivazione: il presente Collegio, vista la documentazione e sentite le parti, ritiene dover parzialmente riformare la sentenza dei giudici di prime cure, in quanto la legge tributaria (D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63) prevede l’assoggettamento all’imposta per occupazione e detenzione>

di locali; quindi obbligo di pagamento della tassa e conseguenze in caso di mancato pagamento.

4 – Ciò stante, sembra che il ricorso possa essere deciso, sia richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure, rifacendosi al principio secondo cui è configurabile il difetto di motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

4 bis – La sentenza, in vero, non appare in linea con i richiamati principi, avendo tentato di giustificare il decisum con l’anzi trascritta espressione che, sostanzialmente, esprime generica condivisione per la decisione di primo grado, senza, però, indicare gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale, e omettendo ogni riferimento alla concreta realtà fattuale, oggetto delle deduzioni della società, quali riproposte in questa sede.

In particolare, non sono offerti sufficienti elementi di valutazione idonei a dare esatta contezza dell’iter decisionale seguito per affermare la sussistenza del presupposto impositivo dell’occupazione del locale e per negare l’esistenza delle condizioni – ravvisate invece dai giudici di primo grado – per escludere l’applicazione delle sanzioni.

5 – Conclusivamente, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento del primo motivo per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e la memoria del Comune, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione, che non appaiono incrinate dalle deduzioni, da ultimo, svolte nella memoria del Comune in data 10.03.2010;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rimessa ad altra sezione della CTR della Toscana, perchè proceda al riesame e quindi, applicando i richiamati principi, pronunci nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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