Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9678 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9678 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 22/04/2013

SENTENZA

sul ricorso 32411-2006 proposto da:
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI MATERA (C.F. 00058560772), altrimenti
detto CONSORZIO ASI VAL BASENTO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso
2013
445

l’avvocato BOTZIOS PAOLO (C/0 STUDIO DONNANGELO ED
ASSOCIATI), rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCIONE EUSTACHIO MAURO, giusta procura a margine
del ricorso;

1

- ricorrente contro

CAPONIO

RAFFAELE

(C.F.

CPNRFL44S021330A),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo STUDIO FAIS, rappresentato e difeso

margine del controricorso;
– controricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO PROTOCEL DI MARTINELLI
FRANCO E C. S.A.S.;
– intimata –

avverso la sentenza n.

92/2006 della CORTE

D’APPELLO di POTENZA, depositata il 18/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/03/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ENRICO MATTEI,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del

dall’avvocato SCORCIA SCIPIONE, giusta procura a

ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

Svolgimento del processo
1.- Caponio Raffaele conveniva in giudizio il Consozio ASI
Val Basento e la società Protocel e ne chiedeva la condanna
al pagamento delle giuste indennità di occupazione
legittima e di espropriazione di un suolo, di cui era

proprietario, sito nella zona industriale di Matera e
riportato nel catasto alla partita 45.471, fol. 8, part.
62, di cui il Prefetto di Matera, con decreto 3 marzo 1992,
aveva disposto l’occupazione d’urgenza in favore del
suddetto Consorzio per la realizzazione di un opificio
industriale da parte della società Protocel e, con decreto
28 dicembre 1993, l’espropriazione definitiva, ordinando
all’espropriante il deposito delle somme offerte ma
ritenute incongrue dall’interessato che non le accettava.
2.- Nella contumacia dei convenuti, la Corte di appello di
Potenza, con sentenza 18 maggio 2006, affermava tra l’altro
l’ammissibilità dell’azione proposta per la determinazione
delle indennità, anche in mancanza della stima definitiva
delle stesse in via amministrativa (alla luce della nota
giurisprudenza: v. Corte cost. n. 67 e 470/1990), e la
legittimazione passiva del solo Consorzio ASI, indicato nei
decreti di occupazione d’urgenza e di esproprio come unico
beneficiario dell’espropriazione, e quindi rigettava la
domanda nei confronti della società Protocel; nel merito la
corte,

valutato il suolo come edificabile,

stimava

3

l’indennità di esproprio (in

E

51.033,04) secondo il

criterio dell’art. 5 bis della legge n. 359/1992, di
conversione con modificazioni del d.l. n. 333/1992, senza
applicare la decurtazione del 40 per cento, stante la
inattendibilità dell’offerta dell’Amministrazione;

effettuava, in aggiunta al valore del suolo, una distinta
liquidazione (in C 14.100,00) dell’indennità di esproprio
di un fabbricato ivi esistente, unitamente all’area di
sedime, con riferimento al valore di mercato

(ex art. 39

legge n. 2359/1865); determinava l’indennità riferita a due
anni di occupazione in misura (di C 9.298,39) pari agli
interessi legali al tasso legale vigente dell’epoca (10%)
calcolati sull’indennità di espropriazione rapportata alla
:i.

superficie

–,

espropriata);

realmente

occupata

(inferiore

a

quella

riconosceva gli interessi legali sulle

indennità ma non la rivalutazione monetaria; condannava il
Consorzio alle spese processuali in favore dell’attore.
3.- Avverso la predetta sentenza il Consozio ASI Val
Basento formula dieci motivi di ricorso illustrati da
memoria. Il Caponio resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Il primo motivo, per violazione di legge e vizio di
motivazione, si conclude con un quesito diretto a stabilire
che, nelle espropriazioni regolate dal testo unico delle
I.

leggi

sugli

interventi

nel

Mezzogiorno

(d.P.R.

n.

4

218/1978), il giudizio di determinazione delle indennità
non può essere introdotto oltre il termine, previsto a pena
di decadenza, di trenta giorni dalla notificazione del
decreto di espropriazione.
Il motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte

(v. Cass. n. 9086/2003) è consolidato il principio secondo
cui l’emissione del decreto di espropriazione, ai sensi
dell’art. 19 della legge n. 865/1971, nel testo risultante
dalla sentenza della Corte cost. n. 67/1990, implica la
possibilità di agire per la determinazione giudiziale del
credito indennitario insorto con il decreto stesso senza
dover attendere la stima definitiva in fase amministrativa
a norma degli artt. 15 e 16 di detta legge, ma non traduce
la relativa facoltà in un onere, né ad essa estende il
termine decadenziale che è invece contemplato con esclusivo
riferimento all’opposizione contro la stima definitiva. Il
decorso del predetto termine, in dipendenza della mera
adozione del decreto di esproprio, si verifica, pertanto,
solo quando il decreto medesimo, deviando dal normale
schema procedimentale previsto dalla legge n. 865 del 1971,
provveda direttamente a fissare l’indennità definitiva,
senza che – come invece sostenuto dal Consorzio – tali
principi trovino eccezione nella disciplina delle
espropriazioni per l’attuazione di programmi di sviluppo
industriale nel Mezzogiorno, né nel t.u. delle leggi sugli

5

interventi nel Mezzogiorno (d.P.R. n. 218 del 1978), il cui
art. 53 mantiene ferma la distinzione fra l’indennità
provvisoria della quale si ordina il pagamento o il
deposito con il provvedimento espropriativo, e l’indennità
definitiva da determinarsi successivamente, senza, quindi,

toccare l’inidoneità di detto provvedimento a segnare il
decorso del termine ex art. 19 della cit. legge 865/1971.
Il quesito formulato a conclusione del secondo motivo, per
violazione di legge (in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.), è diretto a stabilire la necessità che l’atto di
citazione introduttivo del giudizio di determinazione delle
indennità di esproprio debba contenere la descrizione, che
sarebbe assente nella specie, degli elementi di fatto e di
diritto posti a sostegno della maggiore pretesa
t.

indennitaria.
Il motivo è inammissibile. Pur sorvolando sull’erroneità
della deduzione come violazione di legge di un
procedendo,

error in

qual è quello prospettato, è decisivo il

rilievo che la denunzia di vizi dell’attività del giudice
che comporti la nullità della sentenza o del procedimento,
ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., non tutela l’astratta
regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo
l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa
concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio
(Cass. n. 16630/2007, n. 12594/2002); pertanto il

6

ricorrente ha l’onere di indicare lo specifico e concreto
,..

pregiudizio subito, non potendosi altrimenti ricondurre il
censurato vizio processuale alla violazione dei principi
del giusto processo (Cass. n. 30652/2011). Nella specie, il
Consorzio non ha precisato quale sia in concreto detto

pregiudizio, essendosi limitato a dedurre la violazione
dell’art. 163 c.p.c. per carente esposizione degli elementi
di fatto e di diritto a sostegno della domanda.
Il terzo motivo, formulato per violazione degli artt. 99 e
112 c.p.c. e vizio di motivazione, è inammissibile nella
parte (concernente la già dedotta nullità della citazione)
in cui coincide con il motivo precedente ed è infondato
nella parte in cui deduce la mancanza di un’espressa
-..

domanda di parte riferita al fabbricato, atteso che il
petitum

del giudizio di opposizione alla stima era la

rideterminazione della somma complessivamente offerta dal
Consorzio per tutti i beni espropriati e identificati da un
unico riferimento catastale, compreso il fabbricato.
Il quesito formulato a conclusione del quarto motivo, per
violazione delle norme in tema di onere della prova e
ammissione della c.t.u., è diretto a far stabilire a questa
Corte la necessità che l’atto di citazione introduttivo del
giudizio di determinazione delle indennità contenga la
descrizione e la prova dei fatti posti a sostegno della
-.

richiesta di maggiore indennità, non surrogabile da una

7

c.t.u. che la corte di appello non avrebbe dovuto
ammettere.
Il motivo è inammissibile sia nella parte in cui ripropone
la censura, tipicamente di merito e quindi estranea
all’ambito del giudizio di legittimità, inerente la mancata

prova degli elementi a sostegno della domanda avanzata dal
Caponio, sia nella parte concernente la contestata
ammissione della c.t.u., la quale prospetta un tema di
dibattito nuovo, non avendo il ricorrente precisato se e in
quale momento quella contestazione sia stata introdotta nel
giudizio di merito. Rientra, comunque, nel potere
discrezionale del giudice la valutazione di disporre la
nomina dell’ausiliario giudiziario, essendo la c.t.u. un
mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti.
Nel

quinto motivo, per violazione di legge e vizio di

motivazione, si deduce l’esclusiva legittimazione passiva
che nel giudizio di merito avrebbe dovuto essere
riconosciuta esclusivamente in capo alla società Protocel.
Il motivo è inammissibile perché non risultano indicate le
argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
che si assumono in contrasto con il menzionato art. 53
d.P.R. n. 218/1978 e/o con l’interpretazione fornitane
dalla giurisprudenza di legittimità, non consentendo a
questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale
-a

di verificare il fondamento della denunziata violazione.

8

Inoltre, il ricorrente, invocando l’esistenza di una
convenzione nella quale il Consorzio avrebbe ceduto il
suolo alla società Protocel che avrebbe garantito in caso
di maggiore indennità accertata in sede giudiziaria,
introduce un tema di indagine nuovo (quindi inammissibile

in questa sede) e del quale non è agevole apprezzare la
rilevanza.
Il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di
motivazione quanto alla determinazione del valore del suolo
operata dal c.t.u., alle cui conclusioni la corte di merito
avrebbe acriticamente aderito.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui si deduce del
tutto genericamente una violazione di legge non riferita né
riferibile a specifiche argomentazioni in diritto che si
assumono errate, e infondato nel profilo concernente il
vizio di motivazione. La corte di merito ha proceduto
autonomamente alla quantificazione dell’indennità di
esproprio, operando il calcolo secondo i criteri di legge,
sulla base di una motivazione che risulta logica e
sufficiente, basata com’è su considerazioni adeguate in
ordine alla valenza oggettiva dei vari elementi di giudizio
risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi;
un giudizio operato, pertanto, nell’ambito dei poteri
discrezionali del giudice del merito e obiettivamente
immune dalle censure ipotizzabili ex art. 360 n. 5 c.p.c.,

9

a fronte del quale la diversa opinione soggettiva di parte
ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste
dalla norma stessa.
Il settimo e il nono motivo, concernenti la determinazione
e il pagamento delle indennità, sono inammissibili perché

sforniti dei “momenti di sintesi”, quanto ai denunciati
vizi di motivazione (v. Cass. n. 24255/2011), e dei quesiti
di diritto, quanto alle denunciate violazioni di legge
art. 366

bis

c.p.c., nel testo

(ex

ratione temporis

applicabile).
Inammissibile, in mancanza del quesito di diritto, è anche
il decimo motivo, deducente la violazione delle norme in
tema di spese processuali.
Nell’ottavo motivo è dedotta la violazione delle norme in
tema di determinazione dell’indennità di occupazione e si
chiede a questa Corte di stabilire che detta indennità
matura dalla data di effettiva immissione in possesso
(avvenuta il 14 aprile 1992) sino alla data di emissione
del decreto di esproprio traslativo della proprietà (in
data 28 dicembre 1993).
Il motivo è fondato. La corte di merito, calcolando la
suddetta indennità (correttamente in misura pari agli
interessi legali sull’indennità di esproprio) dalla data
del decreto di occupazione d’urgenza (3 marzo 1992) e per
due anni, ha in effetti ignorato il principio secondo il

10

quale, in tema di occupazione temporanea e d’urgenza di un
immobile espropriando, il periodo di occupazione legittima
decorre dal momento della effettiva immissione in possesso
del beneficiario dell’occupazione, che determina
l’impossibilità giuridica dell’ulteriore godimento

decorre – per le occupazioni regolate

dell’immobile da parte del proprietario. Dalla stessa data
ratione temporis

dall’art. 20 della legge n. 865 del 1971 – anche il diritto
alla corrispondente indennità, il quale postula che il
proprietario abbia effettivamente perduto la disponibilità
del bene. L’indisponibilità giuridica derivante dalla mera
pronuncia del decreto di occupazione può invece costituire
presupposto per il riconoscimento di un indennizzo, in
favore del proprietario dell’immobile, soltanto ove
quest’ultimo fornisca la dimostrazione dell’esistenza di un
reale pregiudizio (Cass., sez. un., n. 18077/2009).
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente
all’ottavo motivo e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ordinando
al Consorzio di provvedere al deposito dell’indennità di
occupazione spettante a Caponio Raffaele, da determinare
con riferimento al più limitato periodo dal 14 aprile 1992
al 28 dicembre 1993.

11

Sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le
spese del giudizio di merito, nella misura (indicata in
dispositivo) corrispondente all’entità della soccombenza, e
integralmente le spese del giudizio di cassazione.

La Corte, in accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso,
rigettati gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo la causa nel merito in relazione al motivo
accolto, ordina al Consorzio ASI Val Basento il deposito
dell’indennità di occupazione presso la Cassa Depositi e
Prestiti, in favore di Caponio Raffaele, da calcolare per
il periodo dal 14 aprile 1992 al 28 dicembre 1993; pone a
carico del Consorzio le spese della c.t.u.; liquida le
spese del giudizio di merito in E 11.729,65, di cui E
7.000,00 per onorari e E 3298,82 per diritti, oltre
accessori di legge, che pone a carico del Consorzio nella
misura dei 2/3 e compensa nel resto; compensa le spese del
giudizio di cassazione.
Roma, 14 marzo 2013.
I cons. rel.

4,14,-rt4

Il Presidente

P.Q.M.

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