Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9677 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. I, 13/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 13/04/2021), n.9677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12817/2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo Folengo,

49 presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2021 da Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con decreto del 19.03.2019, ha rigettato la domanda proposta da C.L., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, negato al ricorrente lo status di rifugiato, non essendo state le sue dichiarazioni ritenute credibili (il ricorrente, sedicente poliziotto, aveva riferito di essersi allontanato dal paese d’origine perchè ritenuto responsabile di omicidio commesso da un giovane che era evaso dalla in caserma in cui era stato rinchiuso).

Il Tribunale di Napoli, ha, inoltre rigettato la domanda di protezione sussidiaria per la fattispecie di cui all’art. 14, lett. c) legge cit., essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in (OMISSIS).

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione C.L. affidandolo a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente è stata dedotta “la mancata assunzione dell’onere probatorio”.

Il ricorrente, 3) “sussistenza del diritto di asilo”, 4) “sulla protezione sussidiaria”, 5) “applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6; 6) periculum in mora.

Il ricorrente si è soffermato sul principio dell’attenuazione dell’onere della prova, risultante dalla lettura del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e sul ruolo attivo che lo Stato deve svolgere nell’istruttoria della domanda di protezione.

2. Il motivo è inammissibile in quanto non contiene alcuna censura. Il ricorrente si è limitato ad enunciare le regole che devono essere applicate nella valutazione delle dichiarazioni dei richiedenti protezione, ma senza che ne sia stata allegata la violazione nel caso di specie.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del diritto d’asilo, contemplato dall’art. 10 Cost.. Si evidenzia come in (OMISSIS) vengano perpetrate violazioni di diritti umani, con numerosi arresti, torture, sevizie, sparizioni improvvise, come documentato dalle organizzazioni internazionali di pace.

Vengono, altresì, illustrati, i principi degli istituti della protezione sussidiaria ed umanitaria.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6 in conseguenza della notorietà della situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani in (OMISSIS).

5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta correlazione delle questioni trattate, sono inammissibili.

Quanto al diritto d’asilo, va, in primo luogo, osservato che questa Corte ha reiteratamente enunciato il principio secondo cui il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (vedi recentemente Cass. 19176/2020). Ne consegue che le censure formulate dal ricorrente devono essere esaminate nell’ambito degli istituti della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In ordine alla dedotta violazione dei diritti umani, doglianza che normalmente viene ricondotta all’istituto della protezione umanitaria, le censure del ricorrente si appalesano parimenti inammissibili, ed inidonee al riconoscimento di una condizione di vulnerabilità, non avendo comunque costui correlato la dedotta violazione dei principi fondamentali inviolabili nel paese d’origine o lo stato di insicurezza alla propria condizione personale (cfr. Cass. n. 4455 del 23/02/2018). Sul punto, infatti, questa Corte ha già condivisibilmente osservato che ” ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6″ (in questi esatti termini, sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

In ordine alla dedotta sussistenza di una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata presente in (OMISSIS) (censura, peraltro, non illustrata in ragione della “notorietà” di tale situazione), tale doglianza è parimenti inammissibile.

Il Tribunale di Napoli, alla luce di fonti internazionali qualificate ed aggiornate, ha accertato l’insussistenza in (OMISSIS) di una situazione riconducibile alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e tale valutazione in fatto, in quanto di spettanza del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se non a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (profilo non censurato).

6. Infine, il ricorrente, nel timore che nelle more del decreto impugnato possa essere emesso un provvedimento di espulsione ed accompagnamento alla frontiera per il rientro nel paese d’origine, ha chiesto l’emissione di un provvedimento di natura cautelare di sospensione che anticipi gli effetti della sentenza finale.

7. Tale richiesta è inammissibile.

Questa Corte ha già statuito (Cass. n. 11756 del 17/06/2020) che, nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poichè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; nè davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, non essendo le difese del Ministero minimamente correlate ai motivi del ricorso.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

 

 

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