Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9676 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. I, 13/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 13/04/2021), n.9676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11968/2019 proposto da:

I.W., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo Folengo,

49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria, che lo

rappresenta e difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende ex lege.

– controricorrente –

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con Decreto del 4.03.2019, ha rigettato la domanda proposta da I.W., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, negato al ricorrente lo status di rifugiato, non essendo state le sue dichiarazioni ritenute credibili (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal paese d’origine per sottrarsi agli scontri violenti tra il proprio villaggio di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS), legati alla rivendicazione di terreni da parte di membri di etnie diverse).

Il Tribunale di Napoli, ha, inoltre, rigettato la domanda di protezione sussidiaria per la fattispecie di cui all’art. 14, lett. c) Legge cit., essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in Ghana.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione I.W. affidandolo ad un unico articolato motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata dedotta, in primo luogo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11.

Denuncia il ricorrente che non essendo stata la sua audizione innanzi alla Commissione Territoriale videoregistrata, il giudice di merito avrebbe dovuto necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti, non avendo “in merito a tale circostanza, potere discrezionale alcuno” (pag. 4 ricorso), configurandosi, diversamente, la nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso, per inidoneità del procedimento così adottato a realizzare lo scopo del pieno dispiegamento del contraddittorio, “ciò, beninteso, e sempre stato all’inequivocabile dettato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba necessariamente dar corso all’audizione del richiedente ” (pag. 6 ricorso).

2. Tale censura è inammissibile.

Il ricorrente si duole della mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, nonostante risulti espressamente dal decreto impugnato (pag. 2) che tale udienza è stata invece regolarmente fissata (in data 21.1.2019) e vi ha partecipato il solo difensore, tanto è vero che a pag. 6 dello stesso decreto è stato stigmatizzato che, non essendo il ricorrente comparso di persona all’udienza di comparizione, lo stesso non ha adempiuto al suo dovere di cooperazione istruttoria impostogli dal .Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Con tale preciso rilievo il ricorrente non si è minimamente confrontato, affermando apoditticamente di non essere stata disposta la comparizione delle parti.

3. Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato ulteriori profili di doglianza illustrati nei paragrafi 2) “la mancata assunzione dell’onere probatorio”, 3) “sussistenza del diritto di asilo”, 4) “sulla protezione sussidiaria”, 5) “applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6; 6) periculum in mora.

Il ricorrente, dopo essersi soffermato sul principio dell’attenuazione dell’onere della prova, risultante dalla lettura del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e sul ruolo attivo che lo Stato deve svolgere nell’istruttoria della domanda, ha lamentato la valutazione di inattendibilità del suo racconto effettuata dal Tribunale, che non avrebbe, invece, considerato la completezza, esaustività e verosimiglianza della dichiarazione dallo stesso resa innanzi alla Commissione territoriale.

Il ricorrente ha, inoltre, illustrato, in termini generali, i caratteri degli istituti dell’asilo, della protezione sussidiaria ed umanitaria, nonchè le regole che devono essere applicate nella valutazione della credibilità del richiedente, richiamando le norme di legge ed alcune pronunce di questa Corte.

Infine, il ricorrente, nel timore che nelle more del decreto impugnato possa essere emesso un provvedimento di espulsione ed accompagnamento alla frontiera per il rientro nel paese d’origine, ha chiesto l’emissione di un provvedimento di natura cautelare di sospensione che anticipi gli effetti della sentenza finale.

2. Anche tali censure sono inammissibili.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), avendo il giudice di merito ben evidenziato le ragioni della ritenuta inattendibilità del ricorrente (nessuna indicazione della cause del conflitto tra il proprio villaggio e quello rivale e di elementi individualizzanti idonei a corroborare l’idea che il narrato del richiedente attenesse ad una vicenda realmente vissuta).

Con tali precisi rilievi il ricorrente non si è minimamente confrontato, limitandosi ad affermare apoditticamente l’attendibilità e verosimiglianza del suo racconto, senza neppure invocare la grave anomalia motivazionale, sfociante nella violazione di legge costituzionalmente rilevante, unico vizio denunciabile in sede di legittimità.

L’unica altra vera censura che emerge dall’illustrazione del motivo – che per il resto contiene, come detto, una generale enunciazione dei principi che disciplinano le varie protezioni nonchè il diritto d’asilo – è, oltre a quella sopra esaminata, quella relativa alla dedotta presenza di una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata esistente in Ghana.

Anche tale censura è inammissibile.

Il Tribunale di Napoli, alla luce di fonti internazionali qualificate ed aggiornate, ha accertato l’insussistenza in Ghana di una situazione riconducibile alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e tale valutazione in fatto, in quanto di spettanza del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se non a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (profilo non censurato).

Infine, inammissibile è la richiesta di emissione del provvedimento di sospensione, avendo questa Corte già statuito (Cass. n. 11756 del 17/06/2020) che, nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poichè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; nè davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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