Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9675 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso,

dall’Avv. MARONE Riccardo, elettivamente domiciliato nello studio

dell’Avv. L. Napolitano in Roma, Via Sicilia, 50;

– ricorrente –

contro

C.IA.T. SPA con sede in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

delega a margine del controricorso, dall’Avv. BERGAMO Federico,

elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Tommaso D’Aquino, 104

presso lo studio dell’Avv. Daniela De Berardinis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/18/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 18, in data 29/05/2007, depositata

il 12 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito, pure, l’Avv. Federico Bergamo, per la contro ricorrente;

Presente il P.M., Dr. IANNELLI Domenico, che ha dichiarato di

condividere la relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 20300/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 105/18/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 18, il 29.05.2007 e DEPOSITATA il 12 luglio 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello del Comune, confermando la decisione di primo grado, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, ed evidenziato, altresì, l’infondatezza della pretesa impositiva.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento e liquidazione TARSU per l’anno 2005, è affidato a tre mezzi, con i quali si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58 e 71, nonchè dell’art. 9 del Regolamento Comunale.

3 – La CIAT Spa, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – La questione posta dal primo mezzo va esaminata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui – dato il carattere di provocatio ad opponendum dell’avviso di accertamento il requisito motivazionale esige oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d’impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 14700/2001, n. 14566/2001, n. 11608/2001, cfr. SS.UU. n. 8351/1990, n. 27653/2005). Nel caso non sembra sia in discussione la sussistenza degli elementi fissati dal richiamato orientamento giurisprudenziale, cioè gli estremi identificativi della contribuente e dell’immobile, il periodo di riferimento, l’area presa in considerazione per determinare il maggior imponibile e la tariffa applicata; ciò che appare contestato dai Giudici di primo grado, alla cui decisione la CTR ha, poi, espresso acritica condivisione, sono oltre ad una generica ed indeterminata mancanza di tutti i dati prescritti dalla disposizione della legge regolatrice, una sostanziale mancanza di motivazione in ordine alla mancata riduzione tariffaria, che, alla stregua dei principi affermati nelle citate pronunce, non può, avuto riguardo alla fattispecie, considerarsi requisito essenziale dell’avviso di accertamento.

4 bis – Alla questione posta dal secondo motivo, può rispondersi richiamando pregresse pronunce di questa Corte, alla cui stregua, in esito al quadro normativo di riferimento vigente, il Comune ha titolo ad assimilare ai rifiuti ordinari urbani quelli speciali, provenienti come nel caso da un mobilificio (Cass. n. 17932/2004; n. 5257/2004), avuto riguardo al fatto che il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, è stato mantenuto fermo dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), che ha introdotto la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sicchè la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento (Cass. n. 27057/2007, n. 17932/2004).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento dei primi due motivi per manifesta fondatezza, assorbito il terzo. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e la memoria della società, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione, che non risultano incrinate dalle difese svolte con lai successiva memoria dell’intimata società;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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