Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9674 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A. residente a (OMISSIS), rappresentata e

difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. GIACOBINA

Roberto, domiciliata nella cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SETTIMO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/28/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino – Sezione n. 28, in data 28/11/2006, depositata

il 16 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. IANNELLI Domenico.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 18209/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 67/28/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n. 28, il 28.11.2006 e DEPOSITATA il 16 maggio 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado e la legittimità della pretesa impositiva, desumibile dall’avviso di accertamento impugnato.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento e liquidazione TARSU per l’anno 2000, è affidato a quattro mezzi, con i quali si deduce difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, della L. n. 2248 del 1865, art. 5, Allegato E, nonchè, sotto un duplice profilo del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77.

2 – Il Comune non ha svolto difese in questa sede.

3 – La questione posta dal ricorso in esame va esaminata alla luce del principio, già affermato da questa Corte, in sede di decisione di fattispecie analoga, con la sentenza n. 22805 del 29/09- 23/10/2006, secondo cui l’espressione “rapportata a giorno” contenuta nel disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, comma 2″ non può avere altro significato che quello di una divisione (rapporto) della tassa annuale per il numero dei giorni componenti l’anno solare (365)”.

4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi, inammissibile l’ultimo mezzo, sia in quanto non idoneamente prospettato con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sia pure perchè non aggredisce specificamente la ratio dell’impugnata decisione, secondo cui il criterio applicato sarebbe previsto da Regolamento Comunale non impugnato e del quale non è stata chiesta la disapplicazione, – ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rimessa ad altra sezione della CTR del Piemonte, perchè proceda al riesame e quindi, applicando i richiamati principi, pronunci nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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