Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9674 del 14/04/2017
Cassazione civile, sez. I, 14/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.14/04/2017), n. 9674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21657/2012 proposto da:
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Viale Tiziano n.80, presso l’avvocato Ricciardi
Paolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura per Notaio avv.
E.M. di (OMISSIS) – Rep.n. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via XX
Settembre n.98/e, presso l’avvocato Lenza Guido, rappresentato e
difeso dall’avvocato Fortunato Marcello, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
e contro
Consorzio Salerno Casa, Società Cooperativa Madonna delle Grazie;
– intimati –
avverso la sentenza n. 517/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 05/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/02/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. MENICI, con delega, che ha
chiesto l’estinzione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 5.6.2012, ha determinato l’ammontare dell’indennità dovuta dal Comune di Salerno a A.M. per l’espropriazione di terreni di sua proprietà, ablati con provvedimento del 10.7.2006 in complessivi Euro 1.175.646,40. La predetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal Comune, che, con atto il 31.1.2017 ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, con compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo iscritto al N. 21657/12 RG. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017