Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9674 del 14/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.14/04/2017),  n. 9674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21657/2012 proposto da:

Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Tiziano n.80, presso l’avvocato Ricciardi

Paolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura per Notaio avv.

E.M. di (OMISSIS) – Rep.n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via XX

Settembre n.98/e, presso l’avvocato Lenza Guido, rappresentato e

difeso dall’avvocato Fortunato Marcello, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Consorzio Salerno Casa, Società Cooperativa Madonna delle Grazie;

– intimati –

avverso la sentenza n. 517/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 05/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. MENICI, con delega, che ha

chiesto l’estinzione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 5.6.2012, ha determinato l’ammontare dell’indennità dovuta dal Comune di Salerno a A.M. per l’espropriazione di terreni di sua proprietà, ablati con provvedimento del 10.7.2006 in complessivi Euro 1.175.646,40. La predetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal Comune, che, con atto il 31.1.2017 ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, con compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo iscritto al N. 21657/12 RG. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

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