Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9674 del 12/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9674 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 12/05/2015

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28921-2013 proposto da:
GALLI MASSIMO GLLMSM74S29F158V, domiciliato ex lege (non
avendo eletto domicilio nella Capitale) in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,/ rappresentato e
difeso dall’avvocato CARMELO RASPAOLO g-iu§ta procura in calce
à ricorso;
„ ricorrente contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata, in ROMA,
VIA TUCCIMEI 1, presso lo studio dell’avvocdfci CARMEN
TRIMARCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO
MARIO DI FRANCESCO giusta procura in calce al controricorso;
controrico.trente –

acCe

0\1

nonché contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – CORTE D’APPELLO
MESSINA;
– intimati –

16/05/2013, depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE S i P.FANO.
Svolgimento del processo
I. — È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., datata 16.9.14 e regolarmente notificata ai
difensori delle parli, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale
di Messina n. 1038 del 21.5.13, del seguente letterale tenore:
«1. — Massimo Galli ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione
della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la sua
opposizione, qualificata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. dv. e proposta
anche nei confronti del Ministero della Giustizia e della Corte di
appello di Messina — Campione Penale, avverso la cartella esattoriale
notificatagli il 7.4.10 dalla SERIT Sicilia spa per spese di giustizia al cui
pagamento egli era stato condannato all’esito di un procedimento
penale. Notificato il ricorso, per il Ministero e la Corte di appello,
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, notifica
controricorso la sola SERIT Sicilia spa.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla.
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per la preliminare necessità
di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso per
cassazione e quindi ai limitati fini dell’adozione di adeguata ordinanza
Ric. 2013 n. 28921 sez. M3 – ud. 20-04-2015
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avverso la sentenza n. 1038/2013 del TRIBUNALE di MESSINA del

interlocutoria, essendo impossibile la disamina nel merito dei due
motivi di censura.
3. — Infatti, il ricorrente stesso notifica il ricorso agli intimati Ministero
della Giustizia e corte di appello di Messina presso l’avvocatura

competente avvocatura generale in Roma.
4. — In punto di rito, va al riguardo osservato che, qualora la
notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della
RA. sia affetta da nullità perché effettuata presso l’Avvocatura
distrettuale, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, ove non
sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell’intimata
malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. dv.;
rinnovazione che, se eseguita, ha l’effetto di sanare tale nullità ex tune
impedendo la decadenza dall’impugnazione (Cass., ord. 30 giugno
2006, n. 15062); e restando in tal caso abilitata l’intimata a depositare il
proprio controricorso anche al di là dei termini a tal fine previsti per il
caso di rituale notificazione del ricorso (Cass. 14 ottobre 2005, n.
20000; Cass. 7 settembre 2006, n. 19242).
5. — È indispensabile pertanto, se non altro allo stato e non risultando
tuttora avvenuta né la spontanea notifica di controricorso da parte
dell’intimata Amministrazione, né la spontanea rinnovazione della
notifica del ricorso per cassazione da parte del ricorrente (in astratto
pure ammissibile, quand’anche in tempo successivo alla scadenza del
termine per impugnare: da ultimo, v. Cass. 27 aprile 2011, n. 9411),
proporre al Collegio di ordinare la rinnovazione della notificazione del
ricorso per cassazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato in
Roma agli intimati Ministero della Giustizia e Corte di appello di
Messina.
Ric. 2013 n. 28921 sez. M3 – ud. 20-04-2015
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distrettuale dello Stato di Messina il 14.11.13, anziché presso l’unica

6. — Solo all’esito potrà valutarsi ogni altra questione, pure preliminare
ed anche solo in rito, ovvero il merito del ricorso …, anche alla stregua
delle difese dell’odierna controricorrente e di quelle che gli altri
intimati, se raggiunti da rituale rinnovazione di notifica, eventualmente

cui, tra le ultime, v. Cass. 10 giugno 2013, n. 14528)».
Motivi della decisione

II. — Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuno ha
depositato memoria o è comparso in camera di consiglio per essere
ascoltato.
III. — A seguito della discussione sul ricorso, tenuta in camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
condusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. — Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ.,
del ricorso va ordinata la rinnovazione della notifica all’Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, con ogni riserva all’esito.
P. Q. M.
La Corte ordina al ricorrente la rinnovazione della notificazione
del ricorso per cassazione all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma
entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente, con ogni
riserva all’esito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 20 aprile 2015

svilupperanno, in materia di recupero delle spese processuali penali (su

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