Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9673 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 26/05/2020), n.9673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25775/2018 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

M.F., C.F., B.S., B.A.;

– intimati –

Nonchè da:

M.F., B.A., C.F., B.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio

dell’avvocato CARLA RIZZO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO DEPRETIS;

– ricorrenti incidentali –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 468/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 1998, S.R. conveniva in giudizio M.F., C.F., B.A. e B.S., acquirenti di alcuni terreni confinanti, già di proprietà della società Villa Laura Azienda Agricola s.a.s., sostenendo che con i tre atti di compravendita, rogati in loro favore nel 1996, non preceduti dalla notifica nei suoi confronti del contratto preliminare, fosse stato violato il suo diritto di prelazione quale proprietaria coltivatrice diretta di un fondo confinante;

esercitava quindi il diritto di retratto per i tre i fondi oggetto di compravendita, ed, in subordine, limitatamente a quello acquistato da M.F. (che, a seguito del frazionamento effettuato dalla società venditrice in occasione della transazione, era l’unico terreno materialmente confinante con il suo);

il Tribunale di Perugia nel 2006 rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza parziale del 3.3.2010, dichiarava in capo alla S. la sussistenza del requisito di coltivatrice diretta rispetto al fondo confinante con quello venduto ai convenuti da almeno un biennio prima delle vendite e fino all’esercizio del diritto di riscatto;

gli acquirenti del fondo frazionato, M.F., C.F., B.A. e B.S. proponevano ricorso in cassazione, che veniva rigettato con sentenza n. 15768 del 10 luglio 2014;

S.R. invitava le controparti davanti al notaio per il versamento del prezzo con atti notificati il 18 novembre 2014, cui faceva seguito il rifiuto da parte dei destinatari; questi deducevano, infatti, che la S. era decaduta per non aver rispettato il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello per effettuare il pagamento;

S.R. provvedeva, quindi, al deposito vincolato delle somme e con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Spoleto, i retrattati chiedendo, ai sensi dell’art. 1210 c.c., la convalida dell’offerta reale, oltre alla ripetizione dei frutti maturati e maturandi e delle spese per l’offerta reale; sosteneva all’uopo che il termine in questione doveva farsi decorrere, non dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione, ma dalla comunicazione della decisione del giudice di legittimità, avvenuta solo in data 7 ottobre 2014.

I convenuti chiedevano per contro il rigetto delle domande, insistendo perchè venisse confermata la decadenza dell’attrice dal diritto di retratto;

il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 31 luglio 2015, rigettava il ricorso, condannando la S. al rimborso delle spese processuali;

avverso tale decisione proponeva appello la soccombente, deducendo che una lettura costituzionalmente orientata della L. n. 2 del 1989, di interpretazione autentica della L. n. 590 del 1965 e dell’art. 133 c.p.c., imponeva di ritenere che il termine per il pagamento del prezzo decorreva dalla comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria. In via subordinata, chiedeva che, in virtù dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 3 del 2015, l’appellante fosse rimessa in termini.

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto della impugnazione;

la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 22 giugno 2018, rigettava l’impugnazione con condanna della appellante al pagamento delle spese di lite;

secondo la Corte territoriale la disposizione di legge individuava chiaramente il termine nel passaggio in giudicato della sentenza, e non nella comunicazione da parte della cancelleria. Al contrario, la decisione della Consulta riferendosi all’adozione da parte della cancelleria delle misure volte a garantirle conoscibilità, intendeva chiarire che, dopo l’attestazione di deposito in calce alla sentenza da parte del cancelliere, al fine di rendere effettivamente conoscibile la decisione, è necessario che la sentenza venga inserita nell’elenco cronologico con attribuzione del numero identificativo. Indipendentemente dalla natura del termine, come di decadenza o di adempimento, l’attrice non avrebbe offerto la prova dell’esistenza di un effettivo impedimento alla possibilità di prendere conoscenza della sentenza presso la cancelleria della Corte di Cassazione, a far data dalla pubblicazione del 10 luglio 2014;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.R. affidandosi a quattro motivi che illustra con memoria, costituendosi con diverso difensore. Resistono con controricorso M.F., C.F., B.A. e B.S. che propongono ricorso incidentale per le spese, affidandosi ad un motivo illustrato da memoria e depositano nota spese. S.R. deposita controricorso avverso il ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, come modificato e interpretato dalla L. 14 agosto 1971, n. 817, L. 8 gennaio 1979, n. 2, art. unico, artt. 1206 c.c. e segg., artt. 1210 c.c. e segg. e dell’art. 391 bis c.p.c.. I giudici di merito avrebbero trascurato di considerare che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione non si identificava con il deposito della sentenza, perchè l’art. 324 c.p.c., dispone che la sentenza si intende passata in giudicato quando “non è più soggetta a revocazione, oltre che al regolamento di competenza, all’appello ed al ricorso per cassazione”. Pertanto, alla data del 10 luglio 2014, la sentenza della Corte di cassazione era ancora assoggettata al termine per la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5. Tale termine, in difetto di notificazione della sentenza, era pari a quello lungo di un anno. Pertanto il deposito per l’offerta reale perfezionato il 30 dicembre 2014 o, al più, l’8 gennaio 2015 (data di notifica dei verbali dell’avvenuto deposito delle somme) era certamente tempestivo;

in definitiva, la Corte territoriale avrebbe errato nel far coincidere il passaggio in giudicato con la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, a sua volta coincidente con il deposito in cancelleria. Infatti l’art. 391 bis c.p.c., consentiva ancora di ricorrere per revocazione avverso le sentenze della Suprema Corte;

il motivo è infondato. Come rilevato dai controricorrenti l’argomentazione posta a sostegno del primo motivo è nuova. In particolare, il Tribunale aveva affermato che la sentenza della Corte di Cassazione n. 15768 del 2014 era passata in giudicato con il deposito in data 10 luglio 2014, e tale statuizione non era stata impugnata in appello, sotto tale profilo specifico. L’impugnazione aveva riguardato, infatti, altri aspetti e cioè la circostanza che il Tribunale avesse ritenuto non indispensabile la conoscenza effettiva della sentenza della cassazione;

a prescindere da ciò, l’assunto della ricorrente è infondato. Lo stesso, infatti, è in contrasto con la formulazione letterale dell’art. 391 bis c.p.c., comma 5, che prevede che “la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cessazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto”. Come rilevato da questa Corte nella decisione n. 13306 del 28 giugno 2016, è irrilevante che l’art. 324 c.p.c., disponga, in termini generali, che “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui dell’art. 395, nn. 4) e 5)”, posto che l’art. 391 bis, nella parte in cui prevede che nè il termine per la proposizione del ricorso per revocazione, nè, tantomeno, quest’ultimo impediscono il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, costituisce norma speciale – ex art. 14 preleggi – rispetto a quella generale di cui al precedente art. 324 c.p.c.;

l’introduzione della possibilità di proporre la revocazione anche nei confronti delle sentenze e delle ordinanze della Corte di Cassazione, sia pure limitatamente all’ipotesi di cui dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ha comportato l’inserimento nell’ordinamento di un istituto del tutto estraneo al sistema normativo previgente, che individuava nella sentenza della Corte di Cassazione la fase terminale del processo. Ciò impedisce di utilizzare disposizioni del codice di rito, che, anche per le espressioni letterali utilizzate, si riferiscono chiaramente al preesistente assetto normativo, in cui la revocazione era ammessa solo avverso le sentenze di merito. Così appare sostanzialmente inutile il richiamo all’art. 324 c.p.c., perchè, se è vero che la norma prevede che la sentenza soggetta a revocazione ai sensi degli artt. 4 e 5, dell’art. 395 c.p.c., non può intendersi passata in giudicato, “è anche innegabile che la sentenza che la norma prende in considerazione è esclusivamente quella del giudice del merito, in quanto è (o meglio era, prima della modifica dell’art. 384 c.p.c., comma 1, che ha attribuito alla Cassazione il potere di decisione nel merito) l’unica suscettibile di passare in giudicato” (Cass. n. 8388 del 27/05/2003, in motivazione);

con il secondo motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, come modificato e interpretato dalla L. 14 agosto 1971, n. 817, L. 8 gennaio 1979, n. 2, art. unico, artt. 1210 c.c. e segg., art. 45 disp. att. c.p.c. e artt. 3, 24, 42 e 44 Cost.. Non sarebbe condivisibile la ratio posta a sostegno dell’interpretazione della Corte secondo cui l’opzione opposta farebbe dipendere la decorrenza del termine dalla pubblicazione, e cioè da un adempimento che rischierebbe un differimento sine die della decorrenza. Al contrario, si tratterebbe di una affermazione superabile per la considerazione dell’obbligo del cancelliere di provvedere alla comunicazione mediante il biglietto di cancelleria, entro il termine ristretto di cinque giorni. Inoltre la giurisprudenza di legittimità richiamata non sarebbe pertinente. Con la conseguenza che il termine per il pagamento del prezzo del retratto agrario, alla data in questione, non avrebbe potuto considerarsi scaduto perchè la decisione della Cassazione n. 15768 del 2014 non era stata notificata, mentre la comunicazione ad opera della Cancelleria, intervenuta solo il 7 ottobre 2014, ben oltre il termine di cinque giorni dettato dalla norma, non avrebbe dovuto essere considerata efficace;

con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, come modificato e interpretato dalla L. 14 agosto 1971, n. 817, L. 8 gennaio 1979, n. 2, art. unico, artt. 1210 c.c. e segg., art. 45 disp. att. c.p.c., artt. 3, 24, 42 e 44 Cost., oltre che degli artt. 184 bis e 153 c.p.c. e artt. 1175,1463,2697, 2700 e 2664 e 1463 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 111 Cost. e degli artt. 6, 13 e 17 CEDU oltre alla disciplina in tema di sospensione feriale dei termini ai sensi della L. n. 72 del 1969 e successive modificazioni;

in particolare, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto privo di supporto probatorio l’assunto della odierna ricorrente secondo cui la cancelleria non avrebbe consentito alla ricorrente di prendere visione della sentenza depositata, prima della comunicazione. Ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che l’avviso di deposito della sentenza conteneva l’avvertimento che solo dopo il pagamento della tassa di registro la parte avrebbe potuto ritirare gli atti di causa;

sotto altro profilo la Corte avrebbe errato nell’omettere di considerare che, quantomeno fino alla data del 7 ottobre 2014, l’appellante sarebbe stata nell’impossibilità temporanea e incolpevole di adempiere al pagamento e per tale motivo avrebbe dovuto essere rimessa in termini per consentire di espletare tale adempimento. La Corte, inoltre, avrebbe erroneamente qualificato tale termine come sostanziale e non processuale, laddove l’adempimento costituiva, a ben vedere, atto di completamento della fattispecie del retratto agrario di origine giudiziale. Pertanto, avrebbe dovuto essere considerato come atto del processo, teso a rimuovere una condizione sospensiva e svincolato dalla volontà delle parti, in quanto dipendente da una decisione giudiziale. Infine, si prospetta la questione di costituzionalità della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 e delle altre norme richiamate poichè, nella interpretazione data dalla Corte territoriale, la appellante sarebbe privata della possibilità di divenire proprietaria dei beni per i quali aveva beneficiato di un riconoscimento giudiziale;

con il quarto motivo si deduce il mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte territoriale, ritenuta l’intervenuta estinzione del diritto della ricorrente, per la tardività dell’offerta formulata, avrebbe omesso di considerare che in tal modo il termine veniva fatto erroneamente decorrere da una data nella quale sussisteva una impossibilità oggettiva di conoscenza dello stesso da parte della ricorrente;

con il ricorso incidentale si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6 e del D.M. 13 marzo 2014, n. 55, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la Corte d’Appello nel condannare l’appellante al rimborso delle spese processuali in favore degli appellati, avrebbe liquidato un importo pari ad Euro 1500, in via solidale; somma notevolmente inferiore al compenso previsto per lo scaglione di valore della causa in oggetto (da Euro 52.000 ad Euro 260.000) che, nel parametro medio, è pari ad Euro 13.635, senza adottare alcuna motivazione riguardo all’eventuale presenza di spese ritenute eccessive e nonostante il deposito di una analitica nota spese;

gli esposti motivi del ricorso principale sono fondati. Essi vanno esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi;

a ben vedere, la ricostruzione accolta dai giudici di merito conduce all’inaccettabile risultato di applicare al termine de quo i due aspetti più penalizzanti, per la parte, della natura sostanziale, da un lato, e di quella processuale, dall’altro, dei termini. In sostanza, accedendo alla tesi del decidente, il termine in questione verrebbe ad essere governato, per un verso, dal regime dei termini processuali, posto che, in ragione della sua lunghezza, lo si farebbe decorrere, come quello previsto all’art. 327 c.p.c., dal deposito della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione e, per altro verso, dal regime dei termini sostanziali, posto che verrebbe esclusa l’applicabilità allo stesso, della sospensione feriale;

in realtà, ad avviso del collegio, come correttamente evidenziato dal giudice di appello, il termine de quo è un termine di adempimento. Sennonchè, trattandosi di un termine sostanziale, la questione dell’effettiva conoscibilità dello stesso, assicurata dall’adempimento di quanto previsto dell’art. 133 c.p.c., comma 2, costituisce un profilo essenziale. Ne deriva che, nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata, il disposto della predetta norma va valutato complessivamente, senza separare gli effetti collegati ai diversi adempimenti, così dando erroneamente prevalenza ad una sola parte della norma (il deposito della sentenza da parte del giudicante), e non agli ulteriori adempimenti previsti a carico del cancelliere dal comma 2 della stessa: l’apposizione del deposito, con data e sottoscrizione e la comunicazione con biglietto di cancelleria, entro il termine di cinque giorni;

il profilo dell’effettiva conoscibilità emerge anche dal contenuto della citata decisione n. 3 del 22 gennaio 2015 della Corte Costituzionale che, occupandosi di un caso differente, evidenzia, comunque, la rilevanza di entrambi gli adempimenti previsti all’art. 133 c.p.c., rilevando che “solo con il compimento di queste operazioni può dirsi realizzata quella pubblicità prevista dalla norma, che rende possibile a chiunque l’acquisizione della conoscenza dei dati che ne costituiscono l’oggetto; possibilità che si traduce nella titolarità, da parte dei potenziali interessati, di puntuali situazioni giuridiche, in particolare, del potere di prendere visione degli atti pubblicati “, con la conseguenza che “la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione di misure volte a garantirle la conoscibilità e, solo da questo concorso di elementi, consegue tale effetto”;

alla luce di quanto precede, atteso il pacifico ritardo nell’espletamento delle misure volte a garantire la conoscibilità effettiva della decisione, il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo di acquisto non può ritenersi tout court decorso;

segnatamente la Corte di Appello ha errato nel considerare decisiva esclusivamente la data di deposito del provvedimento (dell’art. 133, comma 1), senza attribuire rilevanza a quella del successivo adempimento previsto dal comma 2 della disposizione (comunicazione entro cinque giorni). Il ritardato adempimento da parte della Cancelleria in merito alla comunicazione della sentenza ha vanificato il profilo della conoscibilità effettiva del provvedimento e del relativo termine, anche ai fini del riscatto;

alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso incidentale è assorbito;

ne consegue che il ricorso principale per cassazione deve essere accolto limitatamente ai motivi successivi al primo; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza della decisione preliminare relativa alla decorrenza del termine, non sono stati esaminati i presupposti fondamentali e decisivi dell’azione, dei quali si dovrà occupare il giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie per quanto di ragione gli altri motivi; assorbito il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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