Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9673 del 23/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9673
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
TUTTO LEGNO di BADANO & C. SNC con sede in (OMISSIS), in persona
del
legale rappresentante pro tempore sig.ra B.D.,
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli
Avv.ti ODINO Luigi, Gianni Marongiu e Francesco D’Ayala Valva,
elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, Viale
dei Parioli, 43;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti ODONE
Edda e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato nello studio del
secondo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14/4 sc. A;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 23 della Commissione Tributaria Regionale di
Genova – Sezione n. 04, in data 26/02/2008, depositata il 26 febbraio
2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dr. IANNELLI Domenico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 15679/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 23, pronunziata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n. 04, il 26.02.2008 e DEPOSITATA il 26 febbraio 2008. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del Comune di Genova, riformando la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la fondatezza del ricorso ed annullato l’atto impositivo.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento TARSU per l’anno 2005, è affidato a tre mezzi, con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, nonchè la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su due punti decisivi della controversia.
2 – Il Comune controricorrente, con atto notificato l’11-12 luglio 2008, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3 – La CTR ha accolto l’appello del Comune di Genova e confermato l’avviso di accertamento impugnato, esprimendo, per un verso, condivisione verso l’orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 5732/2007) secondo cui in caso di accertata illegittimità di una delibera tariffaria, per principio generale, non può conseguire la liberazione del contribuente dall’obbligo fiscale, bensì l’applicazione della previgente tariffa regolarmente approvata, ed argomentando, sotto altro profilo, che, nel caso, non poteva essere condivisa la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto non soggetta ad imposizione l’area in questione a motivo che la contribuente aveva dichiarato e dimostrato di avere provveduto a propria cura e spese allo smaltimento, tramite ditte abilitate.
4 – Al quesito posto a conclusione del primo mezzo ed alle censure per vizio della motivazione, può rispondersi richiamando, anzitutto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ove il Giudice tributario di merito avesse ritenuto essere ancora sub iudice la deliberazione tariffaria applicata, in esito all’eventuale impugnazione della intervenuta decisione di annullamento, avrebbe dovuto sospendere il giudizio, posto che il principio di autonomia delle singole giurisdizioni in materia di verifica della validità degli atti amministrativi non esclude che il giudice tributario, dinnanzi al quale sia stata prospettata l’illegittimità di un atto costituente presupposto di quello impositivo, possa disporre la sospensione del processo, nel caso in cui la medesima questione formi oggetto di uno specifico giudizio pendente dinnanzi al giudice amministrativo; qualora poi, indipendentemente dalla sospensione, sia intervenuta al riguardo una pronuncia del amministrativo, la stessa, soprattutto se passata in giudicato, non può non svolgere effetto vincolante nel processo tributario, non ostandovi il dovere-potere del giudice tributario, non fornito di giurisdizione in via principale, di verificare in via incidentale la validità degli atti presupposti e di procedere alla loro disapplicazione (Cass. n. 16937/2007, n. 18992/2007, SS.UU. n. 6265/2006).
4 bis – La Commissione di appello ha fatto malgoverno dei trascritti principi perchè, dopo avere verificato e dato atto dell’intervenuto annullamento, ad opera del TAR Liguria, della deliberazione del Consiglio Comunale di Genova, avente ad oggetto la sostituzione tariffaria 2004, e dichiarato di volersi uniformare al principio fissato dalla precitata sentenza della Cassazione (n. 5732/2007), ha accolto l’appello del Comune ed annullato l’accertamento con espressioni del tutto generiche ed apodittiche, sulla base della mera affermazione di non condivisione della decisione della CTP – la quale aveva riconosciuto non assoggettabile a tassazione l’area in questione e provata la circostanza dell’avvenuto smaltimento diretto dei rifiuti prodotti -, così impingendo nella violazione del principio secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
5 – Conclusivamente, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR della Liguria.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010