Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9673 del 22/04/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9673 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 29826-2010 proposto da:
COMUNE DI

BARCELLONA POZZO DI

GOTTO

(c.f.

00084640838), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO DEL
GRECO 59 (OSTIA), presso l’avvocato LA MOTTA DORA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GERMANA’
2013

ANNALISA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

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contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

Data pubblicazione: 22/04/2013

MESSINA, CRISAFULLI ANGELA;
– Intimati –

avverso la sentenza n.

604/2009 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo
motivo.

pubblica udienza del 23/01/2013 dal Consigliere

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14-2-2001, Crisafulli Angela, proprietaria di vari
terreni che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto aveva assoggettato in tempi diversi a

popolari, adiva il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto chiedendo che l’ente locale
fosse condannato al risarcimento dei danni da occupazione usurpativa, stante la carenza di
potere e di titolo per inesistenza ed inefficacia originaria della dichiarazione di P.U., e che,
qualora non si fosse ritenuta illecita l’occupazione, venisse determinato l’ammontare
della giusta indennità dovuta a conguaglio, non essendosi tenuto conto dell’effettivo valore di
mercato dei beni e dal momento inolhr che le somme depositate presso la Cassa DD.PP.
erano insufficienti, dovendosi calcolare le dovute differenze d’indennità e gli interessi legali
sulle stesse; che inoltre erano dovuti i maggiori danni ex art. 1224 c.c., per i ritardi nei
pagamenti e nei depositi.
La Crisafulli precisava che i provvedimenti, inerenti a diversi appezzamenti di terreno,
erano stati i seguenti:
ordinanza sindacale di occupazione d’urgenza del 20-12-1979, seguita da
ordinanza del 1981, di determinazione salvo conguaglio dell’indennità provvisoria di
espropriazione e successivamente da ordinanza sindacale di espropriazione del 24.12.1982, da
verbale della Commissione provinciale espropriazioni del 7.04.1989 notificato il
12.06.1989, con cui era stata rideterminata l’indennità di espropriazione e da versamento
alla Cassa DDPP della differenza d’indennizzo, attuato il 21.12.1996
ordinanza sindacale di occupazione d’urgenza seguita da successiva
ordinanza del 1983 di determinazione salvo conguaglio della indennità
provvisoria di espropriazione, da ordinanza sindacale di espropriazione del 2.04.1984,
da verbale della Commissione provinciale espropriazioni del 7-4-1989 notificato il 12-6-

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procedimenti di occupazione d’urgenza e di espropriazione per la costruzione di case

1989 con cui veniva rideterminata l’indennità di espropriazione e da versamento alla
Cassa DD.PP. della differenza d’indennizzo, in data 28.05.1991
3.

ordinanza sindacale di occupazione d’urgenza seguita da successiva

provvisoria di espropriazione, da ordinanza sindacale di espropriazione del 5.12.1987,
da verbale della Commissione provinciale espropriazioni del 7-4-1989 notificato il 12-61989 con cui veniva rideterminata l’indennità di espropriazione e da versamento alla
Cassa DD.PP. della differenza d’indennizzo, in data 28.05.1991
4.

ordinanza sindacale di occupazione d’urgenza dal 10.01.1983, seguita da
successiva ordinanza del 1986 di detenninazione salvo conguaglio della indennità
provvisoria di espropriazione, da ordinanza sindacale di espropriazione del 13.03.1987,
da verbale della Commissione provinciale espropriazioni del 7-4-1989 notificato il 12-61989 con cui veniva rideterminata l’indennità di espropriazione e da versamento alla
Cassa DD.PP. della differenza d’indennizzo, in data 26.03.1991.
Il Comune contestava la fondatezza della domanda di risarcimento, eccepiva
l’incompetenza del Tribunale con riferimento alla domanda di determinazione della giusta
indennità e in ogni caso la prescrizione. Nel processo si costituiva anche l’IAC P ,
chiamato in causa in garanzia dal Comune, che contestava la propria legittimazione
passiva, assumendo di essere stato semplice delegato alla procedura espropriativa.
Con sentenza del 31.07.2004, il Tribunale di Barcellona rigettava la domanda della
Crisafulli di risarcimento danni e dichiarava la propria incompetenza sulla domanda di
determinazione della giusta indennità di esproprio.
Con sentenza del 5-21.10.2009, la Corte di appello di Messina, nel contraddittorio di
tutte le parti, respingeva sia il gravame della Crisafulli inerente al rigetto della sua
domanda risarcitoria e sia l’eccezione di prescrizione decennale dell’indennità di

/

ordinanza del 13.03.1987 di determinazione salvo conguaglio della indennità

espropriazione, svolta dal Comune rispetto alla domanda di giusta indennità riassunta
dall’appellante, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del relativo
giudizio fra tutte le parti, compensando tra le parti le spese del gravame e rinviando al

del!’ indennità.
La Corte territoriale osservava e riteneva per quanto ancora rileva:
che rispetto alla domanda della Crisafulli, di determinazione della giusta indennità
di espropriazione, l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune fosse infondata;
che era pacifico che in materia di indennità di espropriazione l’esercizio
del diritto soggettivo ad ottenere il conguaglio ai sensi della legge 385 del 1980,
soggiaceva all’osservanza del termine decennale di prescrizione decorrente dalla data di
emissione del decreto di esproprio, che nel caso era successiva alla data della
pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983, dichiarativa
dell’illegittimità del sistema dell’indennizzo salvo conguaglio;

che nel caso in esame pertanto il termine prescrizionale avrebbe dovuto ritenersi
ampiamente decorso, in quanto l’ultimo decreto di esproprio era del 5-12-1987, mentre la
proposizione della domanda davanti al tribunale di Barcellona era del 14-2-2001;
che, tuttavia, la Crisafulli aveva assunto l’esistenza di atti interruttivi della
prescrizione;
che non poteva riconoscersi effetto interruttivo ai giudizi di opposizione alla stima
proposti nel 1989 dalla stessa Crisafulli davanti alla Corte d’Appello di Messina contro
l’IACP e definiti con sentenze del 16- 2-1999 e del 17-2-2000 con cui era stato dichiarato che
l’IACP non era dotata di legittimazione passiva, essendo state tali domande avanzate
contro l’IACP non quale rappresentante del Comune ma sul presupposto infondato che
la legittimazione passiva fosse dell’IACP;

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definitivo la pronuncia sulle spese concernenti il giudizio per il conguaglio

che, invece, ben poteva essere riconosciuto effetto interruttivo ai depositi delle
somme presso la Cassa DD.PP., effettuati dal Comune in parte nel 1996 e in
parte nel maggio 1991, per differenze di indennità di espropriazione,

che in particolare, al deposito della indennità in quanto atto tipico nel procedimento di
espropriazione e non mero atto interno doveva riconoscersi contenuto di volontà
ricognitiva del proprio debito da parte della P.A.;
che non valeva osservare che il versamento delle suddette somme era stato
compiuto dall’IACP, ente diverso dal Comune, giacché, come risultava
dall’atto di conferimento della delegazione (v. delibera consiliare del 306-1979), l’IACP era stato incaricato di procedere in nome e per conto del Comune, quindi
l’IACP nel versare le somme presso la Cassa DD.PP. non aveva agito iure proprio ma
quale rappresentante del Comune;
che doveva quindi riconoscersi volontà ricognitiva del debito in tali depositi di
somme riferibili al Comune.
Avverso questa sentenza il Comune di Barcellona ha proposto ricorso per cassazione
affidato a due motivi e notificato il 6.12.2010 alla Crisafulli ed all’IACP di Messina,
che non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il Comune denunzia:
1.

“Violazione degli artt. 359 e 180 c.p.c., nel testo vigente alla data del 14
febbraio 2001, nonché dell’art. 1 della L. 29 luglio 1980, n. 385, dell’art. 19 della L
865/1971, in relazione, all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c…”.
Il Comune sostiene che la Corte d’Appello Messinese avrebbe dovuto rilevare d’ufficio
la decadenza dall’azione di opposizione alla stima, in quanto l’azione esperita dalla

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costituendo essi riconoscimento dell’altrui diritto;

Crisafulli non poteva essere qualificata come posta a tutela del suo diritto soggettivo ad
ottenere il conguaglio ai sensi dell’art. 1 della L. 385/1980, come affermato dalle
precitate sentenze della Corte Costituzionale, e ciò perché la Commissione ex art. 16

al verbale n. 190 del 7 aprile 1989, pronunciandosi sull’istanza formulata dall’IACP a
seguito della mancata accettazione dell’indennità provvisoria offerta dal Comune di
Barcellona P.G. per le singole particelle espropriate, non aveva adottato il criterio di
cui all’art. I della L. 385/1980, dichiarato costituzionalmente illegittimo ed
integrante l’unica ipotesi di diritto al conguaglio, sottoposto al termine di prescrizione
decennale e la sua stima doveva aversi per definitiva.
Il motivo non ha pregio, non tanto perché attiene ad una questione nuova non dedotta
dal Comune in sede di merito e che involge accertamenti in fatto non esperibili in
questa sede ma perché in ogni caso anche l’avversata stima della Commissione
provinciale espropriazioni concerne l’integrazione dell’indennità di espropriazione di aree
fabbricabili, stima che non è sottoposta all’osservanza del termine di decadenza, di cui
all’art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, bensì all’ordinario termine di
prescrizione decennale, in quanto l’azione per l’integrazione dell’indennità, già definita
e liquidata in sede amministrativa in base ai criteri di cui all’art. 16 della legge 22
ottobre 1971 n. 865, dichiarati incostituzionali con sentenza n. 5 del 30 gennaio 1980 e
reiterati con salvezza di conguaglio dalla legge n. 385 del 1980, non può qualificarsi
come azione di opposizione alla stima in senso proprio, giacché l’integrazione spetta
anche quando la liquidazione sia divenuta irretrattabile, purché tale diversa ed
autonoma azione sia proposta nel termine di prescrizione decennale (in tema, cfr cass.
n. 10680 del 2000; n. 18201 del 2012).

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della L. 865/1971, con le determinazioni dell’indennità definitiva d’esproprio, allegate

Difetto di motivazione art. 360 comma 1 n. 5. c.p.c. in relazione alla
qualificazione del deposito di somme da parte della P.A. come atto interruttivo ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 2499 c.c..”
Censura per vizi argomentativi il rigetto della sua eccezione di prescrizione del diritto
della Crisafulli all’indennità di espropriazione e segnatamente l’efficacia internittiva
del decorso del termine decennale di prescrizione, attribuita ai depositi integrativi
effettuati nel 1991 e nel 1996 dall’IACP, in rappresentanza del Comune e ciò con
particolare riferimento al deposito effettuato a seguito della stima attuata il 7.04.1989
dalla competente Commissione provinciale delle espropriazioni e notificata il
12.06.1989 all’espropriata. Assume che si trattava di pagamenti, totali o parziali che
fossero, dovuti e vincolati, con effetti estintivi del debito e privi di efficacia
ricognitiva. Aggiunge che non è stato nemmeno precisato il numero, il contenuto e le
caratteristiche concrete delle dazioni, che sono state altresì tralasciate le caratteristiche
e la rilevanza del verbale notificato della commissione provinciale e non opposto, in cui
non si faceva riferimento a conguagli e dal quale non era desumibile alcuna
consapevolezza circa l’esistenza di altro debito, sicché il relativo pagamento era
avvenuto solo ad integrale saldo, e, quand’anche solo parziale, in termini privi di
inequivocità in ordine al riconoscimento del residuo ddebito dell’ente e con richiamo a
non pertinente precedente giurisprudenziale.
Il motivo non è fondato.
La Corte distrettuale ha infatti compiutamente esposto le ragioni che consentivano di
attribuire efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale ai depositi
specificamente individuati in base alle relative quietanze, attuati dall’espropriante
presso la cassa DDPP, inerenti agli importi differenziali delle indennità di esproprio,
calcolati in rapporto alla stima dei medesimi indennizzi resa dalla competente

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2.

Commissione, depositi che non solo non erano assimilabili a pagamenti direttamente
ricevuti dal creditore, ma che, come esaurientemente rite uto dai giudici d’appello,
costituivano atti con natura tipica e non meramente i terna, aventi ad oggetto

verso l’ex proprietario.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità in ragione del relativo esito e
del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli ntimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013

Il Cons.est.

l’indennità di espropriazione, dunque, implicanti il ricono imento del relativo debito

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