Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9672 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22855/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

PAC DIVITELISEO DI RITA DI VITO & C. SNC in

persona

dell’amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO

UGO TABY 19, presso il sig. FRANCESCO PERNARELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato TAMMETTA Walter, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 18.4.07,

depositata il 19/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 19/6/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Formia nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Latina di accoglimento dell’opposizione proposta dalla contribuente società Pac Divitoeliseo di Di Vito Rita & C. s.n.c. in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.V.A., IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 1999.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo con il quale denunzia omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso la società Pac Divitoeliseo di Di Vito Rita & C. s.n.c..

Va preliminarmente osservato come dall’impugnata sentenza emerga che la vicenda in oggetto attiene ad avviso di accertamento emesso a titolo (anche) di IRPEF, per l’anno d’imposta 1999, nei confronti della società di persone Pac Divitoeliseo di Di Vito Rita & C. s.n.c., e che il giudizio di merito si è invero svolto senza la partecipazione dei soci.

Orbene, risulta a tale stregua disatteso il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815).

A tale stregua, pronunziando sul ricorso l’impugnata sentenza andrà cassata, con declaratoria di nullità dell’intero giudizio e conseguente rimessione delle parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini ivi indicati;

atteso che va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e procedere a nuovo esame;

ritenuto che le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per farsi luogo alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio dichiarato nullo.

PQM

La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero processo, compensandone le spese.

Rimette le parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA