Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9672 del 14/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 14/04/2017, (ud. 07/10/2016, dep.14/04/2017),  n. 9672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Spedizionieri Associati C. & C. s.r.l. e C.E.,

rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli

avvocati Ernesto Iannucci (p.e.c.

ernestoiannucci.ordineavvocatiroma.org) e Vito Mazzarelli presso il

cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina

Margherita 1 (p.e.c. vitoantoniomazzarelli.ordineavvocatiroma.org)

come da procura a margine del ricorso; i suddetti difensori

dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

presso il fax 06/3241748;

– ricorrente –

nei confronti di:

New Technical Removal Co. – NTR s.r.l., rappresentata e difesa, anche

disgiuntamente tra loro, dagli avv. Bruno Biscotto (p.e.c. bruno

biscotto.ordineavvocatiroma.org) e Lucia Scognamiglio, presso il cui

studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli 40 è elettivamente

domiciliata (p.e.c. luciascognamiglio.ordineavvocatiroma.org), come

da procura speciale a margine del controricorso; suddetti difensori

dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

presso il telefax 06/36000636;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

New Technical Removal Co. – NTR s.r.l., rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

Spedizionieri Associati C. & C. s.r.l. e C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5627/12 della Corte d’appello di Roma, emessa

in data 2 ottobre 2012 e depositata il 12 novembre 2012, R.G. n.

10708/2008;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. De Renzis Luisa che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19054/2007, ha respinto le domande proposte dalla New Technical Removal Co. S.r.l. (NTR) nei confronti della Spedizionieri Associati C. & C. s.r.l. (SAC), di C.E., presunto ex socio e amministratore di fatto della NTR e poi della SAC, nei confronti dell’ex commercialista della NTR, e poi della SAC, D.M., delle ex dipendenti NTR, e poi dipendenti SAC, B.J.G. e Ca.Ma.Lu.. Domande con le quali NTR aveva richiesto: a) l’accertamento di atti di concorrenza sleale ai danni di NTR consistiti nello sviamento di clientela, nella sottrazione di know how, di dati informatici e contabili, nello storno di dipendenti e nel compimento di atti in conflitto di interessi; b) l’inibitoria alla reiterazione di tali comportamenti; c) il risarcimento dei danni quantificato nella somma minima di 2.500.000 Euro.

2. Con la stessa sentenza il Tribunale di Roma ha respinto le domande proposte, antagonisticamente, da SAC nei confronti di NTR, di accertamento di atti di concorrenza sleale, consistiti nella diffusione di lettere denigratorie ai danni della SAC, di inibitoria dei predetti comportamenti, e di risarcimento dei danni quantificati nella somma minima di 2.500.000 Euro. Il Tribunale ha respinto infine la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalle convenute B. e Ca. nei confronti di NTR.

3. NTR ha proposto appello nei soli confronti di SAC ed C.E. che si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto dell’appello.

4. La Corte di appello di Roma ha accolto l’appello ritenendo che il C. nella sua qualità di socio e amministratore, sia pure di fatto, di NTR, coinvolgendo anche altri dipendenti e collaboratori di NTR, non poteva costituire la società concorrente SAT. Quest’ultima società aveva operato scorrettamente, utilizzando il ruolo del C. nella NTR e la sua conoscenza dei dati aziendali rilevanti per sottrarre la clientela e danneggiare commercialmente la società concorrente, con ciò violando il disposto dell’art. 2598 c.c., n. 3. Come pure aveva utilizzato le conoscenze e l’intervento del C. per estromettere NTR dal lucroso appalto bandito con gara (OMISSIS). La Corte di appello ha identificato i danni derivati alla NTR nella perdita di ricavi netti negli esercizi dal 2002 al 2007, danni liquidati nella somma di 350.000 Euro, capitalizzata alla data del 30 giugno 2002 e rivalutata alla data della sentenza in 433.650 Euro, somma al cui pagamento ha condannato, in solido, la SAC e il C., con gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno.

5. Ricorrono per cassazione SAC e C.E. con quattro motivi di impugnazione.

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 115, 329 e 342 c.p.c.; degli artt. 1175, 1375, 2505, 2380, 2380 bis e 2390, art. 2476, comma 1 e art. 2598, n. 3, anche in relazione all’art. 2697 c.c.; omessa decisione, omessa o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3 in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c..

Omesso esame. Motivazione omessa o contraddittoria”.

8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3, artt. 2043, 1175, 1375, 1324, 1362, 1366 e 2909 c.c. in relazione anche agli artt. 112, 115, 116, 324 e 342 c.p.c. e art. 2697 c.c.; omesso esame ed omessa o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”.

9. Con il quarto motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226, 1227, 2056 e 2697 e degli artt. 101, 112, 115, 190, 329, 342 e 345 c.p.c.; omessa pronuncia e omessa motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”.

10. Si difende con controricorso NTR e propone ricorso incidentale basato su un unico motivo con il quale deduce: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2958 c.c., n. 3 e art. 2697 c.c. con riferimento al mancato accertamento della fattispecie illecita di storno dipendenti; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Diritto

RITENUTO

che:

11. Da parte della controricorrente si eccepisce l’inammissibilità del ricorso che svolge censure sull’adeguatezza della motivazione precluse dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e che implicano un riesame del merito della controversia. L’eccezione è fondata come si argomenterà nell’esame dei singoli motivi del ricorso principale.

12.Con il primo motivo i ricorrenti censurano genericamente la decisione della Corte di appello per violazione di svariate norme ma, in realtà, contestano la motivazione, ritenendo che la Corte di appello non abbia spiegato cosa intende per amministratore di fatto, qualità attribuita al C. rispetto alla N.T.R., nè abbia illustrato le ragioni che l’hanno indotto a una tale attribuzione. Inoltre, con lo stesso motivo, viene censurato per un verso il mancato esame delle contestazioni mosse, in merito alla presunta qualità di amministratore di fatto, alla domanda proposta in primo grado da N.T.R. Per altro verso viene denunciata l’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel non tenere conto della mancata impugnazione, da parte di N.T.R., della sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto la legittimità della costituzione di S.A.C..

13.Il motivo, oltre a implicare un evidente richiesta di riesame del merito della controversia, imputa alla sentenza una contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione che è sicuramente al di fuori delle possibilità impugnatorie riservate dall’art. 360, n. 5, nuovo testo. Non coglie per altro verso la ratio decidendi della decisione quanto ai tempi e alle modalità della costituzione di S.A.T.. La Corte di appello ha chiarito cosa abbia inteso per amministratore di fatto dato che ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto che, sotto molteplici profili, il socio di fatto C. si sia ingerito nella gestione della società N.T.R. nell’ambito dei rapporti della società con clienti, banche e fornitori, delle decisioni riguardanti le risorse patrimoniali e il personale, utilizzando poteri di firma e rappresentanza. Ferma restando la forma pubblica della costituzione della società la Corte di appello ha rilevato, ai fini del decidere, il carattere clandestino e lesivo della fase preparatoria della costituzione di S.A.T. in danno di N.T.R..

14.Con il secondo motivo si censura la decisione della Corte di appello che ha ritenuto l’illecito concorrenziale nonostante la conclamata inesistenza di un rapporto di concorrenza fra N.T.R. e S.A.C. dato che quest’ultima aveva iniziato ad operare nell’ottobre 2002 quando N.T.R. aveva già licenziato i dipendenti e cessato l’attività. Da parte dei ricorrenti si contesta inoltre il ritenuto nesso di causalità fra condotte ascritte al C. e cessazione dell’attività da parte di N.T.R..

15.Anche questo motivo non coglie la ratio decidendi. La Corte di appello ha ritenuto costituita di fatto la S.A.C. sin dal febbraio 2002 e ha rilevato che essa ha operato scorrettamente utilizzando il ruolo di C. all’interno di N.T.R. quanto allo sviamento della clientela e agli impedimenti frapposti alla partecipazione di N.T.R. alla gara (OMISSIS) e alla prosecuzione del rapporto commerciale con il cliente F. che aveva una rilevanza strategica per N.T.R.. Deve escludersi pertanto la sussistenza della violazione di legge dedotta, anche qui senza la necessaria specificità, con riferimento a una situazione di fatto che la Corte di appello ha motivatamente valutato diversamente rispetto alle deduzioni degli odierni ricorrenti. Come pure deve escludersi che la Corte di appello sia incorsa nell’omesso esame di fatti decisivi alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sezioni unite, n. 8053 del 7 aprile 2014).

16.Con il terzo motivo di ricorso, oltre a una serie di violazioni di norme che si giustificano solo nella logica di una diversa valutazione dei fatti di causa, si contesta la motivazione della Corte di appello sostanzialmente per aver considerato come presupposto delle condotte scorrette e lesive di SAC la qualità di amministratore e socio di fatto di NTR da parte del C. pervenendo così a una rappresentazione distorta delle vicende chiave poste a base della decisione (il rapporto con il cliente T., la vicenda dell’asta (OMISSIS), l’acquisizione abusiva delle informazioni su clienti e contratti NTR, la rottura con il cliente F.). Per altro verso la motivazione viene contestata per non aver tenuto adeguatamente conto del licenziamento dei dipendenti NTR in epoca antecedente la costituzione di SAC e della dichiarata volontà, da parte dei legali rappresentanti di NTR, di cessare l’attività in epoca antecedente l’inizio della attività da parte di SAC.

17.Si tratta evidentemente di una contestazione che investe pienamente il merito della decisione cui la Corte di appello è pervenuta attraverso una analisi approfondita degli elementi istruttori. Come si è già detto esaminando i primi due motivi di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto provata non solo la qualità di socio di fatto del C. ma anche la sua ingerenza nell’amministrazione della società NTR e l’affidamento da parte di quest’ultima al C. di incarichi relativi alla gestione dei clienti. Correttamente pertanto i giudici di appello hanno ritenuto tale profilo soggettivo del C. incompatibile con il suo operare in favore della costituenda società SAC e coerentemente hanno ritenuto come atti preordinati a ledere la società NTR il dirottamento della clientela verso la costituenda società SAC attraverso comportamenti manifesti (rapporto con il cliente T., vicenda (OMISSIS)) o strumentali (rapporto con il cliente F.). Si è detto altresì che il dato cronologico è stato anche esso vagliato e ricostruito in termini divergenti da quelli prospettati dagli odierni ricorrenti che sono stati ritenuti fondati solo su elementi meramente apparenti dalla Corte di appello. Secondo i giudici di appello infatti la costituzione di SAC è stata realizzata ufficialmente solo dopo la induzione degli amministratori di NTR alla decisione di licenziare i dipendenti, in seguito alla perdita della clientela, e di cessare l’attività. Decisione che fu revocata quando si comprese il ruolo svolto nella vicenda dal C.. Questa la ricostruzione dei fatti da parte della Corte di appello. Una ricostruzione che in questo giudizio non può essere sottoposta a sindacato in quanto le censure mosse dai ricorrenti insistono sulla valutazione e non sull’omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio di merito mentre per ciò che concerne le dedotte violazioni di legge esse appaiono o del tutto indeterminate o palesemente infondate a meno di non dover aderire alla ricostruzione dei fatti perorata dai ricorrenti.

18.Con il quarto motivo di ricorso si contesta l’accoglimento della domanda di risarcimento danni perchè non ha considerato l’indeterminatezza della deduzione sul danno e sui criteri di possibile liquidazione e perchè si è basata su documenti mai offerti al contraddittorio. Nel merito della liquidazione concretamente operata dalla Corte di appello si rileva che la motivazione è del tutto carente quanto alla prova del nesso causale, al ricorso alla liquidazione equitativa, e alla considerazione di un danno protratto nel tempo (per un quinquennio). Si contesta la stima di una riduzione dei ricavi pari a 100.000 Euro per il 2002 senza alcuna specifica rilevazione della diminuzione del fatturato in quell’anno e senza alcuna spiegazione circa l’utile di gestione risultante dal bilancio. Si rileva che il cliente F. indicato come la perdita più rilevante derivata dall’attività dei ricorrenti è stato recuperato da NTR e che non viene affatto indicata l’incidenza sul fatturato del periodo di interruzione dei rapporti. Infine si contesta la durata quinquennale della produzione del danno perchè non motivata.

19.Anche questo motivo attiene sostanzialmente a una contestazione del merito della decisione che si è basata sulle deduzioni tutt’altro che indeterminate contenute nella domanda di risarcimento danni proposta in primo grado da NTR, deduzioni che sono state riportate nel controricorso e che non sono contestate se non genericamente da parte dei ricorrenti. In particolare ci si riferisce alla prospettazione dell’andamento del fatturato di NTR negli anni dal 1999 al 2004 da cui risulta un andamento crescente sino al 2001 e una drastica riduzione corrispondente al 2002 e perdurante sino al 2004. E’ quindi palesemente infondata anche la censura relativa alla non offerta al contraddittorio della documentazione in oggetto. La Corte di appello ha pertanto basato la propria determinazione del danno e la sua liquidazione in via equitativa sulla documentazione da cui risulta la grave riduzione del fatturato che la Corte di appello ha messo in correlazione con la condotta tenuta dalla società concorrente nell’anno in cui si è iniziata a verificare la perdita e con i dati incontestati relativi alla perdita di clientela. Se pure si è trattato di una liquidazione in via equitativa essa non si è discostata sostanzialmente dalla cifra quantificata indicativamente con la domanda salvo diversa maggiore o minore determinazione dell’importo di giustizia.

20. Con il ricorso incidentale si censura il mancato accoglimento della domanda per ciò che concerne lo storno di manodopera rilevando che sebbene intervenuta dopo il licenziamento da NTR l’assunzione da parte di SAC deve considerarsi il frutto di un’attività occulta perseguita al fine di stornare il personale qualificato di NTR.

21.Anche questo ricorso deve considerarsi inammissibile perchè proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonostante venga prospettata una erronea percezione dei fatti processuali da parte della Corte di appello che ha respinto la domanda in quanto “l’assunzione degli operai NTR è avvenuta dopo il loro licenziamento da parte del datore di lavoro e le assunzioni hanno riguardato personale di facchinaggio facilmente reperibile sul mercato e certamente non utilizzabile per favorire scorrettamente la SAC ai danni della concorrente”. Sotto il profilo della violazione di legge la decisione appare conforme al principio per cui “affinchè lo storno di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale, si richiede che i dipendenti medesimi siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell’impresa concorrente, in relazione all’impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l’altra impresa e non possedute dal concorrente stesso, così permettendo a quest’ultimo l’ingresso nel mercato prima di quanto sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche” (Cass. civ. sez. 1 n. 13424 del 23 maggio 2008) e secondo cui “costituisce concorrenza sleale a norma dell’art. 2598 c.c., n. 3, l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per la utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con “animus nocendi”, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione” (Cass. civ. sez. 1, 8 giugno 2012 n. 9386 in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando che le conoscenze acquisite dai lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non avevano carattere di esclusività, nè rendevano detti dipendenti assolutamente essenziali, e che questi risultavano avere avuto convenienza a mutare la propria sede di lavoro).

22.1 ricorsi vanno pertanto dichiarati entrambi inammissibili con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

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