Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9671 del 12/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 9671 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6430-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
F.LETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domicilite in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDO SZEMERE, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
Data pubblicazione: 12/05/2015
,.
..
IULIANO ANTONIO;
-intimato avverso la sentenza n. 242/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO
del 12.11.2
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4 f^MIS
,
010;
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.
Ric. 2012 n. 06430 sez. M3 – ud. 16-04-2015
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
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Rilevato che con sentenza n. 3 del 2015, la Corte Costituzionale ha
dichiarato non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo corna, e 327,
primo coma, cod. proc. dv., nel testo anteriore alla modifica apportata
dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, come interpretati dalla
agosto 2012;
considerato, in particolare, per quel che qui interessa, che il tardivo
adempimento delle operazioni previste dall’art. 133 cod. proc. civ., nonché,
in particolare, dell’inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze”, con
l’attribuzione del relativo numero identificativo (art. 13 del d.m. 27 marzo
2000, n. 264 non costituisce ” una mera “irregolarita” ma una patologia
procedimentale grave per la sua rilevante incidenza sulle situazioni
giuridiche degli interessati”;
ritenuto che – come affermato nella stessa sentenza del Giudice delle Leggi
tt Qualora ciò accada, il ricorso all’istituto della rimessione in termini per
causa non imputabile (art. 153 cod. proc. civ.), utilizzato dalle sezioni unite
(e che pure in situazioni particolari può costituire un utile strumento di
chiusura equitativa del sistema), va inteso come doveroso riconoscimento
d’ufficio di uno stato di fatto
contra lego?, imputabile alla sola
amministrazione giudiziaria “;
– che, pertanto nel caso concreto, di diverse date di “deposito in
cancelleria” e di “pubblicazione della sentenza” in oggetto per fatto non
imputabile a nessuna delle parti, anche ai fini assicurare una eguale
contemperamento degli interessi delle stesse, va concesso il detto termine
per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione
personalmente alla parte intimata;
P.Q.M.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del l
dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione alla
controparte personalmente; concede a tal fine il termine di sessanta giorni
dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il giorno 16 aprile 2015, nella camera di consiglio della
sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione.