Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9670 del 12/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9670 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6429-2012 proposto da:
ENET, SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all ‘attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all ‘attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell ‘avvocato
RICCARDO SZEMERE, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 12/05/2015

CASTIELI .0 MARIANNINA;

intimata

avverso la sentenza n. 295/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO
del-1-6,1-1-.2010,..depo-sitata_i1_12/1_1/2010;

16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

—..1

–< Ric. 2012 n. 06429 sez. M3 - ud. 16-04-2015 -2- Rilevato che con sentenza n. 3 del 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo coma, e 327, primo corna, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, come interpretati dall2 agosto 2012; considerato, in particolare, per quel che qui interessa, che il tardivo adempimento delle operazioni previste dall'art. 133 cod. proc. dv., nonché, in particolare, dell'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze", con l'attribuzione del relativo numero identificativo (art. 13 del d.m. 27 marzo 2000, n. 264 non costituisce " una mera "irregolarita" ma una patologia procedimentale grave per la sua rilevante incidenza sulle situazioni giuridiche degli interessati"; ritenuto che - come affermato nella stessa sentenza del Giudice delle Leggi " Qualora ciò accada, il ricorso all'istituto della rimessione in termini per causa non imputabile (art. 153 cod. proc. civ), urilizzato dalle sezioni unite (e che pure in situazioni particolari può costituire un utile strumento di chiusura equitativa del sistema), va inteso come doveroso riconoscimento d'ufficio di uno stato di fatto contra Icon imputabile alla sola amministrazione giudiziaria "; - che, pertanto nel caso concreto, di diverse date di "deposito in cancelleria" e di "pubblicazione della sentenza" in oggetto per fatto non imputabile a nessuna delle parti, anche ai fini assicurare una eguale contemperamento degli interessi delle stesse, va concesso il detto termine per la /innovazione della notificazione del ricorso per cassazione personalmente alla parte intimata; P.Q.M. Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del l dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione alla controparte personalmente; concede a tal fine il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il giorno 16 aprile 2015, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte suprema di cassazione.

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