Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9670 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 03/05/2011), n.9670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15633-2006 proposto da:

REGIONE LAZIO (OMISSIS), in persona del Presidente della Giunta

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SPS SISTEMA PERMANENTE SERVIZI S.P.A. (OMISSIS), in

persona del Curatore in carica pro tempore Avv. Z.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 4 6, presso lo

studio dell’avvocato DRAGONE CLAUDIO, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 20/12/2005, depositata il 23/01/2006

R.G.N. 2095/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato DRAGONE CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

Con atto di citazione regolarmente notificato la S.p.A. S.P.S. – Sistema Permanente di Servizi conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la Regione Lazio e l’IRSPEL – Istituto Regionale di Studio e Ricerche per la Programmazione Economica e territoriale del Lazio affinchè venisse accertato il proprio diritto di esigere dalla Regione Lazio in via surrogatoria dell’IRSPEL il pagamento di tutte le somme dovute.

Esponeva infatti l’attrice che, con concessione 2.3.1989, la Regione Lazio aveva affidato all’IRSPEL la redazione del piano generale dei trasporti nel territorio regionale e che con il contratto in data 27.6.1989 il predetto istituto aveva affidato all’attrice l’esecuzione della predetta prestazione; che, nonostante l’avvenuta esecuzione dell’opera, l’istituto committente non aveva provveduto al pagamento delle somme relative all’ultima parte del compenso ed alla revisione prezzi, precisando che il convenuto avrebbe dovuto procedere al pagamento dei lavori relativi alla quarta fase entro tenta giorni dall’accredito della corrispondente rata da parte della Regione Lazio e che quest’ultima, a sua volta, per effetto della concessione sopra indicata, era tenuta a corrispondere l’80% dei costi della quarta fase alla consegna degli elaborati dello schema di piano, “con valuta a 90 giorni dalla fattura previa prestazione di fideiussione … fino all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale degli elaborati del piano”; che l’IRSPEL non aveva provveduto a tale adempimento rilevando inoltre che l’art. 9 del contratto prevedeva che “il compenso pattuito per le prestazioni dovuto è soggetto all’istituto della revisione prezzi” e che “in tali casi il committente riconoscerà all’affidatario la revisione prezzi alle stesse condizioni previste per i corrispondenti pagamenti effettuati dalla Regione Lazio all’IRSPEL in forza della convenzione”.

Si costituivano l’IRSPEL e la Regione Lazio contestando, il primo, la fondatezza della domande attrici rilevando che il pagamento dell’ultima rata era sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del compenso da parte della Regione Lazio e che la domanda di revisione prezzi era infondata; la seconda sostenendo che il pagamento dell’ultima rata era sottoposto alla condizione sospensiva della definitiva approvazione del piano, o, in alternativa, alla prestazione di una fideiussione da parte dell’altro convenuto.

Il giudizio veniva interrotto per l’intervenuta dichiarazione della soppressione dell’IRSPEL, e successivamente alla riassunzione effettuata dall’attrice, la causa veniva definita con sentenza n. 10323/2002 con la quale il Tribunale di Roma condannava la Regione Lazio al pagamento della somma di L. 213.653.000 oltre IVA, nonchè dell’importo di L. 548.016.809 con interessi legali e rivalutazione monetaria.

La Regione Lazio impugnava la predetta sentenza avanti alla C.A. di Roma. Si costituiva il Fallimento della S.P.S. S.p.A..

La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 10323/2002 condannava la Regione Lazio al pagamento in favore del Fallimento S.P.S. S.p.A. delle somme indicate nella sentenza di primo grado, con gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno nella misura stabilita dal primo giudice, con decorrenza dal 1.5.1998; confermava nel resto l’impugnata sentenza.

Ricorre per Cassazione la Regione Lazio.

Resiste l’intimato Fallimento S.P.S. S.p.A. con controricorso.

Diritto

Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 1224 c.c. ribadendo le argomentazioni svolte nel giudizio di appello in ordine alla possibilità di cumulo di interessi e rivalutazione.

Una volta ritenuta la esistenza di un inadempimento contrattuale, il giudice dovrebbe riconoscere al creditore la sola differenza tra il saggio di interessi legali ed il tasso di svalutazione, escludendo comunque la possibilità di cumulo tra interessi e rivalutazione.

Osserva il Collegio:

le censure formulate con il ricorso per cassazione (cui non sono applicabili, “ratione temporis” le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006) sono del tutto generiche e non in linea con la decisione impugnata, la quale – sulla base degli accordi intercorsi tra le parti – ha concluso che sin dal maggio 1988 la società attrice aveva diritto al pagamento del saldo per la propria prestazione, con gli accessori già determinati dal primo giudice.

La Corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice, modificandola solo per quanto riguarda la decorrenza degli interessi.

Su questo punto, i giudici di appello hanno esaminato la clausola n. 8 inserita nel contratto concludendo che la stessa escludeva il diritto agli interessi ed al maggior danno da svalutazione monetaria solo per il periodo antecedente alla data in cui la Regione Lazio era succeduta all’IRSPEL. I giudici di appello hanno osservato che il Tribunale aveva riconosciuto gli interessi legali ed un ulteriore importo pari al tasso medio del 6% a titolo di risarcimento danni per il ritardato pagamento, osservando che non erano sollevate sul punto censure in ordine ai criteri di calcolo del maggior danno adottati dal primo giudice.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in mancanza di specifiche censure con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00), di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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