Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 967 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.17/01/2017),  n. 967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Sant’Alberto Magno n. 6, presso l’avv. GAETANO SEVERINI, unitamente

all’avv. DONATELLA CALLO’, dalla quale è rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente e controricorrente –

contro

V.R., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Chiana

n. 48, presso il prof. avv. ANTONIO DILEGGI, all’avv. RAFFAELLA

ACCROGLIANO’, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della Corte di Appello di Catanzaro depositato il

25 marzo 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

dicembre 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CERONI Francesca, la quale ha concluso per la

dichiarazione di estinzione del giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con decreto del 2 agosto 2013 il Tribunale di Rossano accolse parzialmente la domanda di modificazione delle condizioni della separazione proposta da V.R. nei confronti del coniuge P.G., rideterminando in Euro 400,00 mensili, da rivalutarsi secondo l’indice Istat, l’assegno dovuto da quest’ultimo a titolo di contributo per il mantenimento dei figli F. ed E.A., con decorrenza dalla proposizione della domanda;

che il reclamo proposto dal P. è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Catanzaro con decreto del 25 marzo 2014;

che avverso il predetto decreto il P. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, al quale la V. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, al quale il P. ha resistito con controricorso.

Considerato che con atto sottoscritto anche dai rispettivi difensori il 21 novembre 2016 e depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016, le parti hanno rinunciato rispettivamente al ricorso principale ed a quello incidentale ed accettato le reciproche rinunce, dichiarando di non avere più interesse alla decisione, avendo raggiunto un accordo transattivo, in esecuzione del quale il P. ha corrisposto alla V., che l’ha accettata, una somma a saldo del credito fatto valere con atto di precetto notificato in virtù del decreto emesso in primo grado;

che le parti hanno precisato di aver raggiunto un accordo anche in ordine alle condizioni di divorzio, ivi compreso l’importo dell’assegno dovuto dal P. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, a seguito del quale il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 25 settembre 2015, n. 257/15, passata in giudicato, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti;

che, essendo le rinunce intervenute anteriormente all’udienza fissata per la discussione, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, senza che occorra provvedere al regolamento delle relative spese, avuto riguardo alle reciproche accettazioni, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, precludono la condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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