Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 967 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 15/04/2010, dep. 17/01/2011), n.967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M. e B.A., eredi di Bi.

A., elettivamente domiciliati in Roma, via G. G. Belli 39,

presso lo studio dell’avvocato Lembo Alessandro, che li rappresenta e

difende, unitamente all’avv.to Pier Luigi Santoni, giusta procura

speciale in margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 81/26/07 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 20 novembre 2007, depositata il 4

febbraio 2008, R.G. 311/07;

udito l’Avvocato Alessandro Lembo per i ricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che si e’ riportato alla relazione in

atti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 12 marzo e’ stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte degli eredi del contribuente Bi.Al. del silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001.

Contestano i ricorrenti che il loro dante causa, medico convenzionato presso il SSN, fosse soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolgeva la sua attivita’ senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera professionale che difettava quindi del requisito dell’autonoma organizzazione;

2. La C.T.P. di Firenze ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorrono per cassazione F.M. e B.A. nella predetta qualita’ di eredi di Bi.Al.

affidandosi a due motivi di impugnazione:

a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3;

b) insufficiente motivazione. Secondo i ricorrenti l’IRAP non e’ dovuta da chi eserciti attivita’ professionale senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori e senza l’ausilio di capitali e/o di beni strumentali, fatti salvi quelli minimi indispensabili per l’esercizio dell’attivita’. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omissione di ogni accertamento in ordine alle concrete modalita’ di svolgimento dell’attivita’ di lavoro autonomo;

Ritiene che:

1. il ricorso e’ fondato in quanto la motivazione della C.T.R. si rivela del tutto apparente e fondata unicamente sul presupposto di una generale soggezione degli esercenti arti e professioni all’imposizione. Ne’ puo’ affermarsi che il medico convenzionato e’ necessariamente dotato di un’autonoma organizzazione in quanto deve comunque dimostrarsi che lo studio previsto dalla normativa di cui al D.P.R. n. 270 del 2000 risponda a quei requisiti di autonomizzazione dal carattere strettamente personale dell’attivita’ che la giurisprudenza richiede per le altre professioni;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile e in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. 3674 del 16 febbraio 2007) secondo cui, in tema di IRAP, alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, non dev’essere intesa in senso soggettivo, come auto – organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensi’ in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui:

l’accertamento di tale presupposto – ai fini del quale non assume alcun rilievo la prevalenza dell’opera del professionista sul valore degli altri fattori produttivi impiegati, trattandosi di un requisito non configurabile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale o artigianale, e comunque non riconducibile ad alcuna previsione normativa – costituisce apprezzamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, se non per vizi logici della motivazione (principio enunciato dalla S.C. in riferimento all’esercizio dell’attivita’ di medico in convenzione con un’azienda sanitaria locale, svolta dal contribuente senza l’ausilio di dipendenti e con l’impiego di beni strumentali limitati, che il giudice tributario di merito aveva ritenuto percio’ non assoggettabile ad imposizione, con statuizione non contestata dall’Agenzia delle entrate ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione).

Cosicche’ il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Toscana che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Toscana che decidera’ anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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