Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9669 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 03/05/2011), n.9669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32329-2006 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TUCCIMEI 1, presso lo studio dell’avvocato TRIMARCHI

CARMEN, rappresentato e difeso dall’avvocato TERRANOVA VINCENZO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA (OMISSIS) in persona

dell’Avvocato F.M., nella sua qualità di procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 4 6, presso

lo studio dell’avvocato PROPERZI PATRIZIA, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.S., SIRACE DI SIRACUSA GIUSEPPE & C. SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 467/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 10/10/2005, depositata il 19/10/2005, R.G.N. 687/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

Con sentenza 10-19 ottobre 2005 la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 4-11 giugno 2002 che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da S.G., nei confronti della impresa edilizia artigianale Sirace s.n.c. di Siracusa Giuseppe e c., di cui egli era contitolare, e della compagnia di assicurazione Assitalia – le assicurazioni di Italia s.p.a. in relazione all’infortunio occorsogli in data (OMISSIS).

Nell’atto di citazione, l’attore esponeva che – in quel giorno – egli era all’interno del cassone dell’autocarro ME 97009 di proprietà della società Sirace, impegnato nelle operazioni di scarico di materiale edilizio, quando era caduto in terra, perchè urtato dal sollevatore del trattore MT 11892 , anche esso di proprietà della Sirace ed assicurato presso la compagnia di assicurazione Assitalia.

L’attore era stato travolto da una vasca per idromassaggi – che si trovava anche essa nel cassone dell’autocarro – che era stato urtato dal sollevatore per una errata manovra compiuta dall’autista M.S..

Il Tribunale aveva rigettato la domanda del S., osservando che l’errore commessa dal M. nell’azionare il trattore “non attenne alla guida ed alla circolazione di quel veicolo, bensì alle modalità di impiego del sollevatore di quel trattore che, urtando una vasca sul cassone dell’autocarro sul quale il S. stazionava, ne provocò la caduta e le lesioni dal medesimo riportate”.

Per tale ragione doveva escludersi che l’infortunio in questione rientrasse nell’ambito della responsabilità coperta dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla L. n. 990 del 1969 che si riferisce alla circolazione stradale ed ai danni derivanti dalla stessa. Conseguentemente il Tribunale escludeva la legittimazione passiva della compagnia di assicurazione.

La decisione del primo giudice era confermata dalla Corte territoriale, la quale sottolineava che la manovra di impiego del sollevatore è cronologicamente successiva al completamento della manovra di guida del trattore, oltre che necessariamente distinta da esso, presupponendo la prima l’avvenuto completamento della manovra di circolazione su strada del veicolo e che solo questa ultima è coperta dalla assicurazione obbligatoria.

I giudici di appello precisavano che dalla istruttoria eseguita era emerso che la circolazione del trattore era finita allorchè si era iniziato ad usare la gru che doveva prelevare il materiale edilizio, tra cui era ricompresa la vasca che aveva travolto il S..

Avverso tale decisione il S. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da unico motivo.

Resiste con controricorso l’Assitalia, Le Assicurazioni d’Italia.

Gli altri intimati non hanno svolto difese (nel ricorso per cassazione il S. da atto che l’atto introduttivo era stato notificato anche al M. “ad abundantiam”).

Deposita memoria il ricorrente.

Diritto

Con l’unico motivo il ricorrente, denuncia vizi nella motivazione, nonchè violazione di norme di legge (art. 115 c.p.c.).

Si osserva al riguardo che tutte le doglianze si risolvono in una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella compiuta dalla Corte d’Appello.

Come è noto, i motivi di ricorso per Cassazione non possono consistere nella censura degli apprezzamenti delle risultanze di fatto quali operati dal giudice del merito, dei quali si lamenta la difformità rispetto all’apprezzamento preteso dalla parte, come nel caso, dove il ricorrente si limita a riproporre una propria ricostruzione della vicenda (sulla base di dati acquisti agli atti da parte della Corte di merito).

Si mettono in evidenza da parte della Corte di merito le circostanze nel caso concreto ritenute idonee, per affermare che l’urto della vasca che fece cadere il S. era stato causato da un errore della manovra di utilizzo del sollevatore, ossia della manovra di esercizio da carico e scarico, per cui la motivazione è immune da vizi logico-giuridici, così da non essere sindacabile in questa sede.

Se è vero che, nel caso, trattasi di apprezzamento di fatto, è altrettanto vero che non è censurabile la sentenza per carenza di logicità. La Corte cioè afferma essere “logico che a) l’incidente non sarebbe potuto avvenire se il sollevatore non fosse già stato azionato; b) il sollevatore stesso non poteva essere azionato finchè il veicolo era in movimento;

Il ricorso deve essere quindi rigettato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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