Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9668 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 26/05/2020), n.9668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17050/2018 proposto da:

R.A., T.U., elettivamente domiciliati in Roma

Via Buccari n. 11, presso lo studio dell’avvocato Tiburzi Pierluigi,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bossi Eugenio;

– ricorrente –

contro

Dobank Spa, per conto di Unicredit S.p.a., entrambe in persona dei

legali rappresentanti in carica, domiciliata in Roma, alla via Po n.

24, presso lo studio dell’avvocato Torre Francesco, rappresentata e

difesa dall’avvocato Grillo Franco;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 02550/2017 della CORTE d’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/12/2019 da Dott. Cristiano Valle, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 02550 depositata il 30/11/2017, ha accolto le impugnazioni di Dobank S.p.a. avverso le sentenze del Tribunale di Vercelli, divenuto competente a seguito della soppressione del Tribunale di Casale Monferrato che aveva emesso i monitori, che nelle cause di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla detta banca nei confronti di Blue Life s.r.l. aveva accolto le opposizioni di R.A. ed T.U., garanti della detta società.

La Corte territoriale ha ritenuto che in grado di appello poteva essere prodotto, in quanto non incorrente nel divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, l’originale del contratto di fideiussione non prodotto in primo grado, poichè comunque la banca aveva depositato dinanzi al primo giudice copia del detto contratto e l’istanza di verificazione era stata ritualmente, in detta sede, proposta, nè essa poteva ritenersi implicitamente rinunciata a causa della mancata presenza del difensore della banca all’udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale, con conseguente esperimento della procedura di verificazione in sede di giudizio di appello, che si era concluso con rigetto delle opposizioni per essere le sottoscrizioni del contratto attribuibili al R. ed al T..

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono, con atto affidato a quattro, motivi R.A. e T.U..

Resiste con controricorso Dobank S.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memorie nel termine di legge. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nelle quali chiede il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso deducono: il primo, nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,per violazione degli artt. 188,189, 216 e 217 c.p.c., per inammissibilità in grado d’appello dell’istanza di verificazione quando la relativa istanza è stata rigettata dal giudice di prime cure e non riproposta dalla parte interessata in sede di precisazione delle conclusioni.

Il secondo motivo: nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 177 c.p.c., comma 2, configurabilità di un error in procedendo laddove si è considerata l’assenza della parte all’udienza di precisazione delle conclusioni quale richiesta implicita di revoca dell’ordinanza istruttoria di rigetto della verificazione.

Il terzo mezzo: nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 208 c.p.c., configurabilità di un error in procedendo laddove la Corte di appello ha ritenuto la banca non decaduta dal diritto di assumere la prova richiesta, ma non opportunamente coltivata in primo grado.

Infine il quarto motivo: nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e art. 2719 c.c., inammissibilità della produzione in grado di appello, in quanto prova nuova, dell’originale di un documento prodotto solo in copia in primo grado ed ivi disconosciuto e dichiarato inutilizzabile in sentenza.

Il primo motivo è infondato: la Corte di Appello di Torino, con adeguata interpretazione degli atti di causa e della condotta delle parti, ha ritenuto, motivando logicamente ed esaustivamente il proprio ragionamento, che la mancata comparizione del difensore della banca all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado (dinanzi al tribunale) non poteva far ritenere che la banca avesse rinunciato alle proprie conclusioni di merito ed istruttorie, richiamando sul punto l’orientamento di legittimità (Cass. n. 02093 del 29/01/2013 Rv. 624999-01, secondo la quale: “La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l’abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa; tuttavia, in caso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le domande sussiste la presunzione di persistenza della domanda pregiudiziale non reiterata, salvo che la parte interessata espressamente vi rinunci e sempre che non sia necessario, per legge, decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato” facendosi, altresì carico anche dell’obiezione mossa dalla difesa del R. e del T., che affermavano che detto orientamento non poteva applicarsi alle conclusioni istruttorie. L’affermazione della Corte territoriale è, quindi, congruamente e logicamente motivata e coerente con il risalente orientamento di legittimità, da ritenersi oramai costante (Cass. n. 10569 del 03/06/2004 Rv. 573361-01): “La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sè sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l’abbandono, specie quando esse siano strettamente connesse a quelle oggetto delle richieste specificamente formulate all’udienza prevista dall’art. 189 c.p.c.. Pertanto, il giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di interpretare la volontà delle parti, è tenuto ad accertare se, in concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nella richiesta o deduzione pretermessa.

Il secondo ed il terzo mezzo muovono da presupposti non rispondenti alle risultanze processuali, così come ricostruite dal giudice d’appello e trascritte in sentenza.

In particolare la Corte territoriale ha affermato che l’istanza di verificazione della scrittura privata non poteva considerarsi un mezzo di prova soggetto alle normali preclusioni istruttorie, in quanto procedimento strumentale rispetto alla prova consistente in un documento (“perchè ad esempio prodotto con la memoria ex art. 186 c.p.c., comma 6, n. 3”) e non vi era stato alcun provvedimento (ordinanza) del primo giudice, di decadenza della prova, in quanto la decisione del tribunale si era incentrata sulla mancata produzione dell’originale della scrittura e quindi in una statuizione di inammissibilità dell’istanza di verificazione.

I due soprarichiamati motivi non censurano adeguatamente le dette affermazioni della Corte territoriale, in quanto, come tratteggiato, muovono da presupposti errati.

I due mezzi sono pertanto, inammissibili.

Il quarto motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato (Cass. n. 01366 del 26/01/2016 Rv. 638327-01), in fattispecie pressochè sovrapponibile a quella in scrutinio, ed il Collegio intende qui dare seguito all’orientamento, che “In tema di appello, non costituisce “nuova” produzione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto”.

La Corte territoriale richiamato detto orientamento, dal quale il Collegio come detto non ravvisa ragioni per discostarsi.

Il motivo non deduce censure adeguate sul punto.

Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nell’integrale rigetto dell’impugnazione, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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