Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9668 del 14/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.14/04/2017),  n. 9668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14851-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/2013 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS LUISA che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Genova, rigettando l’appello dell’agenzia delle entrate, ha confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da V.A.M., ex dipendente Consorzio Autonomo Porto di Genova (CAP), avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata in data 8.8.2008 ed intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute fiscali indebitamente effettuate dall’INPS per gli anni dal 1998 al 2007 sul trattamento previdenziale integrativo previsto dal D.Lgs. n. 124 del 1993; nello specifico la CTP di Genova aveva dichiarato la decadenza, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 del diritto della contribuente al rimborso delle maggiori somme trattenute dal sostituto di imposta per gli anni dal 1998 al 2002 e, con esclusivo riferimento agli importi maturati tra il 2003 ed il 2006, ha ritenuto fondata la pretesa della contribuente. Osservavano i giudici di appello che il trattamento pensionistico complementare era assoggettato a tassazione sull’importo dell’87,50%, in forza del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 che lo aveva assimilato ai redditi da lavoro dipendente; pertanto, fermo restando la decadenza in cui era incorsa la contribuente per il periodo dal 1998 al 2002, sussisteva il diritto al rimborso dell’Irpef calcolata sulla parte eccedente l’87,50% delle prestazioni corrisposte dal fondo integrativo per il periodo dal 2003 al 2006.

La contribuente non si è costituito in giudizio. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, a mezzo delle quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 cod. civ. e L. n. 212 del 2000, art. 6. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere fondata la pretesa della contribuente in quanto essa aveva omesso di allegare la certificazione dell’INPS atta a provare l’importo delle ritenute operate.

3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47 e art. 48 bis, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7 e 7 bis, D.Lgs. n. 47 del 2000, artt. 10 e 19. Sostiene che l’abbattimento del 12,50% dell’ammontare lordo non era più previsto a decorrere dal momento, fiscalmente rilevante, della erogazione delle prestazioni successive al 31.12.2000.

4. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. per non aver la CTR dichiarato che la contribuente era incorsa in decadenza anche con riguardo al periodo fino al 8.8.2004, essendo stata presentata istanza di rimborso in data 8.8.2008.

5. Osserva la Corte che il secondo motivo di ricorso deve essere esaminato per primo in quanto ha natura assorbente. Il trattamento pensionistico erogato dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova (CAP), confluito nell’Inps a decorrere dal 1 gennaio 1987, ha natura complementare in quanto costituisce una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile. Ne consegue che l’erogazione da parte dell’INPS di una unica somma comprensiva dell’assicurazione generale obbligatoria e della previdenza complementare non incide sulla natura integrativa del trattamento complementare, dato che si tratta di due titoli giuridici differenti. Ciò posto, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7 bis, come introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995, ha disposto che le prestazioni periodiche indicate nell’art. 47, comma 1, lett. h bis, dello stesso decreto presidenziale costituiscono reddito per l’87,5 dell’ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d (introdotta, con effetto dal 1 gennaio 1998, dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all’art. 47, comma 1, lett. h bis, dello stesso decreto presidenziale, non sono più soggette alle disposizioni dell’art. 48, dello stesso decreto presidenziale (nel testo sostituito, con effetto dal 1 gennaio 1998, dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3), ma continuano a costituire reddito per l’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto. La disciplina è stata in seguito ancora modificata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f), entrato in vigore il 26 maggio 2001 con effetto decorrente, però, dal 1 gennaio 2001, come disposto dall’art. 19, comma 1, stesso D.Lgs., modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 13, con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h bis, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ovverosia sono tassabili non già solo sull’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla CTR sulla scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non essendo più in vigore al momento dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale (Cass. n. 1647 del 17.12.2015; Cass. n. 14310 del 20.4.2009). Va rilevato, peraltro, che occorre avere riguardo alla normativa applicabile al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla prestazione stessa. A tale principio non si è conformata la CTR nella sentenza qui impugnata, avendo riconosciuto alla contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS dal 2003 al 2006. Alla luce di tali considerazioni va, pertanto, accolto il ricorso dell’Agenzia, attenendo la controversia (in seguito alla decadenza del contribuente al rimborso per gli anni dal 1997 al 2002, affermata dalla CTR nell’impugnata sentenza, non oggetto sul punto di alcuna doglianza) a prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000.

6. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

7. Non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo anche con riferimento all’istanza relativa agli importi maturati dal 2003 al 2007.

In considerazione dell’epoca in cui si è consolidato il su esposto principio giurisprudenziale, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, pronunciando sul secondo e sul terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

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