Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9667 del 22/04/2010
Cassazione civile sez. II, 22/04/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 22/04/2010), n.9667
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 31114/2007 proposto da:
G.G.F.V.B., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LAMARMORA 8, presso lo studio dell’avvocato
PONTICIELLO EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, MINISTERO DEGLI
INTERNI;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 679/06 del GIUDICE DI PACE di BOLZANO,
depositata il 17/10/2006; udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 24/03/2009 dal Consigliere Relatore Dott.
D’ASCOLA Pasquale;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LO VOI FRANCESCO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 6 giugno 2006 B.G.G. proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 2006 CGBZDIVIV 1556 2005 emessa dal Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano, relativa a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
Il giudice di pace di Bolzano, convocate le parti, con provvedimento reso all’udienza del 17 ottobre 2006 rilevava la tardività dell’opposizione e la dichiarava inammissibile.
Il B. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 28 novembre/3 dicembre 2007. L’amministrazione è rimasta intimata. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio; nella relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. ha motivato la manifesta fondatezza del ricorso. All’adunanza camerale del 24 marzo 2009, il Collegio ha rilevato una causa di inammissibilità del ricorso e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti termine per osservazioni ex art. 384 c.p.c., comma 3. Dopo il deposito di memoria, è stato riconvocato il 17 dicembre 2009.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ordinanze del giudice di pace, emesse ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, sono ancora impugnabili con ricorse-diretto per cassazione e non con l’appello, in quanto la riforma introdotta dal D.Lgs n. 40 del 2006, che ha generalizzato lo strumento dell’appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato l’art. 23 cit., comma 1 (Cass 28147/08). Per converso l’unico mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate dal medesimo giudice, nonchè avverso le ordinanze di cui all’art. 23 cit., comma 5 (per le quali la ricorribilità per cassazione non è stabilita espressamente) è costituito dall’appello (Cass. 24748/09). La L. n. 689 del 1981, art. 23 stabilisce che: “il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dall’art. 22 cit., comma 1, ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall’art. 163-bis c.p.c..
L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionar appositamente delegati.
Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione.” Per la decisione del ricorso in esame occorre stabilire se il provvedimento (nella specie non denominato nè ordinanza nè sentenza), reso dal giudice di pace in data successiva al 2 marzo 2006, dopo la convocazione delle parti, con il quale venga dichiarata la inammissibilità perchè l’opposizione ex L. n. 689 del 1981 è proposta oltre il termine previsto dall’art. 22, comma 1, sia da considerare ordinanza ex art. 23 cit., comma 1, ricorribile per cassazione, o atto avente valore di sentenza, come tale appellabile.
La Corte reputa fondata la seconda tesi. Rileva a tal fine la lettura combinata dell’art. 23 cit., commi 1 e 2. Da essi si evince che il giudice non appena pervenutogli il ricorso, se ne individua la tardività, può emettere immediato provvedimento di inammissibilità. Se invece tale esame è superato, dispone la comparizione delle parti e celebra la prima udienza. Questo appare il senso della previsione testuale “Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza di comparizione con decreto”, che delinea uno scrutinio preliminare, una fase iniziale, fuori dal contraddittorio delle parti, che può condurre alla ordinanza di inammissibilità ante portas (Cass 3137/92). Schiusosi invece l’accesso al giudizio di opposizione, è ben possibile che sussistendo la tardività, l’inammissibilità venga pronunciata con il provvedimento che definisce il giudizio (Cass. 18179/06), atteso che il controllo sulla tempestività dell’opposizione rientra tra i compiti officiosi del giudice adito (Cass. 7365/00); in tal caso la decisione deve necessariamente assumere la forma di sentenza (Cass. 26150/06; 26334/06). Valore di sentenza ha il provvedimento, comunque denominato, con il quale venga dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione per tardività. Avverso esso è dunque da esperire, dopo il 2 marzo 2006, il rimedio dell’appello. Segue da quanto esposto l’inammissibilità del ricorso immediato per cassazione proposto avverso la decisione del giudice di pace sull’opposizione del B.. In mancanza di costituzione dell’intimata amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010