Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9667 del 14/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.14/04/2017),  n. 9667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8503-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia accoglieva il ricorso proposto da O.G. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute operate dal PIA (Fondo pensione dell’Enel) nel momento in cui il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto, nell’anno di imposta 2004, la pensione integrativa convertita in capitale a seguito di opzione esercitata dal contribuente, assoggettandola a tassazione separata e operando la ritenuta nella misura del 31,59% e del 42,84%. Ad avviso del contribuente sulla somma percepita avrebbe dovuto essere operata la ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). L’agenzia delle entrate proponeva appello e la CTR del Veneto affermava che doveva trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 13642/2011 secondo il quale “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; h) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del T.U.1.R.”.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione alla L. n. 482 del 1985, art. 6, D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, commi 1 bis e 1 ter e art. 2, art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR non ha fatto applicazione del principio di diritto enunciato dalla corte di cassazione in quanto non ha compiuto la verifica circa l’impiego sul mercato del capitale accantonato nè circa la natura del rendimento ed ha considerato, senza sottoporlo a vaglio critico, il solo conteggio depositato dal contribuente nel giudizio di appello.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali si doveva ritenere che i capitali rivenienti dalla contribuzione erano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario.

6. Osserva la Corte che va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto avente carattere assorbente. Esso è fondato. Invero la CTR è incorsa nella carente ricostruzione della fattispecie concreta poichè non ha compiuto la valutazione delle risultanze di causa, avendo omesso di sottoporre a vaglio critico il conteggio prodotto dal contribuente onde enucleare le somme che costituivano rendimento nel senso precisato dalla Suprema Corte. Nè vale affermare che, per il principio di non contestazione, doveva ritenersi accertato che quanto attestato dal contribuente corrispondeva all’importo del rendimento in quanto l’Ufficio ha formulato una espressa riserva circa la correttezza del calcolo di talchè incombeva sulla CTR l’obbligo di analizzare il suddetto prospetto e, in applicazione della regula iuris, pervenire al calcolo dell’importo dovuto a titolo di rimborso indicandolo anche nel dispositivo.

8. Il secondo motivo di ricorso va, dunque, accolto, assorbito il primo, e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia Entrate, assorbito il primo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

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