Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9666 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24602/2008 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 1,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE S., che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO – in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4118/2 0 07 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

24/5/07, depositata l’8/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO;

udito per il ricorrente l’avvocato Assennato G. Sante che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GHERSI Renato Finocchi che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l’8 ottobre 2007, la Corte di appello di Roma ha confermato, così rigettando l’impugnazione di C.V., la decisione di primo grado che aveva giudicato infondata la richiesta avanzata da costui, di riconoscimento dell’inabilità dell’otopatia derivante dall’attività lavorativa svolta e di costituzione di una rendita unica con quella di cui già fruiva.

Il giudice del gravame, sulla scorta delle risultanze delle consulenze tecniche espletate in appello, coincidenti con il parere espresso dall’ausiliare nominato nel primo giudizio, ha escluso la sussistenza di postumi indennizzabili per la denunciata patologia.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo, cui l’INAIL ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi ritualmente notificata alle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.

Ad essa ha replicato con memoria il ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 80 e dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. Addebita alla sentenza impugnata di non avere proceduto alla determinazione di una rendita unica, considerando l’inabilità derivante dalla ipoacusia professionale insieme con i postumi conseguenti agli infortuni sul lavoro subiti in precedenza e per i quali il C. da tempo percepiva una rendita unica corrispondente ad inabilità complessiva del trentaquattro per cento.

Il ricorso non può essere accolto.

Come già si è rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., senza dubbio, secondo quanto già ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza di questa Corte (v. le pronunce 18 gennaio 2008 n. 976 e S.U. 31 marzo 2009 n. 7770), è ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, sempre che in adempimento delle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis c.p.c., il motivo contenga la i formulazione del quesito di diritto e, con riferimento al vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

In quella relazione si è però sottolineato come il ricorrente con riferimento alle denunciate violazioni di legge, ha enunciato un quesito di diritto assolutamente generico, perchè ha richiesto a questa Corte se il giudice di appello deve esaminare tutti gli specifici motivi d’impugnazione e pronunciarsi su tutta la domanda, e pertanto su quella diretta alla costituzione di una rendita unica così come domandato sia in primo grado che in appello; e con riguardo al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, ha tralasciato di indicare chiaramente il fatto controverso ed i rilievi per cui la motivazione addotta dal giudice di merito non è idonea a giustificare la decisione. Indicazione tanto più necessaria proprio per la censura mossa dal ricorrente, laddove ha sostenuto che entrambe le relazioni delle consulenze tecniche di ufficio espletate in appello avevano concluso con il riconoscimento dell’inabilità derivante dalla malattia professionale (ipoacusia da rumore) non considerata dal giudice del gravame; diversamente, ed è quanto si verifica nella specie, la statuizione con la quale il medesimo giudice ha negato l’esistenza di una invalidità indennizzabile derivante dalla patologia denunciata non è adeguatamente censurata, ed anzi la mancanza di un’ulteriore inabilità giustifica la rifiutata rideterminazione della rendita unica in godimento.

E le suesposte osservazioni, che sono condivise dal Collegio, non possono ritenersi inficiate dalle deduzioni svolte dal ricorrente in memoria, laddove ha, da un lato, confutato la genericità del quesito, avendo invece richiesto che il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e quindi anche su quella diretta alla costituzione della rendita unica e, dall’altro lato, ha asserito di avere provveduto ad indicare chiaramente il fatto controverso nella unificazione dei postumi.

Si deve infatti ribadire l’inadeguatezza del quesito di diritto riportato al termine del motivo, in quanto la sua enunciazione rimane astratta, priva di qualsiasi inerenza alla fattispecie in esame, e non mette in condizione il giudice della legittimità di comprendere, in base alla sola sua lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris, così come richiede la giurisprudenza di questa Corte in relazione alla funzione propria del quesito di diritto (v.

fra le numerose altre, le pronunce delle Sezioni Unite 5 maggio 2008 n. 2658, 9 luglio 2008 n. 18759, 30 ottobre 2008 n. 26020).

Riguardo alle altre deduzioni concernenti il vizio di motivazione, a parte la contraddizione in cui è incorso il ricorrente circa la misura dell’inabilità permanente derivante dalla ipoacusia non considerata ai fini della determinazione della rendita, se cioè il due virgola sei per cento come indicato alla terza pagina del ricorso o piuttosto l’uno virgola tre per cento, secondo il chiarimento fornito dal consulente tecnico nominato in appello, valutazione che, come si afferma nella settima pagina del ricorso per cassazione, è quella “che si intende contestare in codesta sede”, il ricorrente non spiega quale, in considerazione della modestissima entità della percentuale di inabilità in entrambe le ipotesi, il risultato utile che verrebbe a raggiungere e se in particolare si possa determinare una variazione della percentuale complessiva a lui favorevole: in proposito si deve infatti evidenziare che la rendita unica, prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 80, non va calcolata sulla base della somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione della capacità lavorativa derivanti dalle singole lesioni, ma deve essere determinata (in misura che può risultare superiore o inferiore alla somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione della capacità di lavoro) sulla base di un giudizio di sintesi, che accerti in concreto l’esatta misura del danno subito in relazione a specifici elementi medico legali, considerati anche nella loro reciproca influenza e nella loro eventuale efficacia sinergica ai fini della determinazione dell’invalidità complessiva (cfr. Cass. 4 novembre 1995 n. 11505).

L’inadempimento delle prescrizioni imposte dall’art. 366 bis c.p.c. comporta l’inammissibilità del ricorso.

Sebbene soccombente, il ricorrente resta esonerato dal pagamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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