Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9665 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11223/2009 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MORICHI MASSIMILIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRUNZI ANTONIO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, ER.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29503/2008 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 3 0/04/2 0 08; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 28/01/2010 dal Consigliere Relatore

Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Avverso la pronunzia del Giudice di pace di Napoli del 30/4/2008 il sig. E.G. propone ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, avverso la pronunzia emessa a chiusura del giudizio di primo grado riassunto all’esito della cancellazione dal ruolo della causa avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile.

Trattasi infatti di sentenza depositata il 30/4/2008, successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e pertanto impugnabile con atto di appello, e non già con ricorso per cassazione”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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