Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9664 del 22/04/2010
Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9664
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – President – –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consiglie – –
Dott. MASSERA Maurizio – Consiglie – –
Dott. SEGRETO Antonio – Consiglie – –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10966-2009 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARRAZZO LUIGI e
CASERTA CAMILLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI RENDE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 389/2009 del GIUDICE DI PACE di COSENZA,
depositata il 02/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Avverso la pronunzia del Giudice di pace di Cosenza del 2/2/2009 il sig. D.L. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, avverso la pronunzia nella causa dal medesimo introdotta nei confronti del COMUNE di RENDE avente ad oggetto risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale asseritamente causato da una buca di notevoli dimensioni sussistente sul manto stradale della locale via (OMISSIS).
L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
Il ricorso dovra’ essere dichiarato inammissibile.
Trattasi infatti di sentenza depositata il 2/2/2009, successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e pertanto impugnabile con atto di appello, e non gia’ con ricorso per cassazione”;
atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;
rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
considerato che non e’ peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010