Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9663 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 22/04/2010), n.9663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10749/2009 proposto da:

SANT’ELENA CASA DI CURA PRIVATA SPA, in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PORTUIENSE 104, presso la signora DE ANGELIS ANTONIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati CHESSA MIGLIOR GUIDO, CHESSA

CORRADO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL N. (OMISSIS) DELLA REGIONE SARDEGNA;

– intimata –

Nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) (già Azienda U.S.L. N.

(OMISSIS)) DELLA

REGIONE SARDA, in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo studio

dell’avvocato PICOZZA EUGENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SEGNERI SERGIO, giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale e giusta Delib. d’incarico 25 maggio 2009, n.

643;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SANT’ELENA CASA DI CURA PRIVATA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 88/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

24/09/07, depositata il 05/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito l’Avvocato Segneri Sergio, difensore della controricorrente e

ricorrente incidentale che ha chiesto l’improcedibilità del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Avverso la pronunzia n. 88/2008 del 5/3/2008 della Corte d’Appello di Cagliari, di rigetto del gravame proposto nei confronti della pronunzia del Tribunale di Cagliari del 6/12//2001 di reiezione della domanda di condanna della AUSL n. (OMISSIS) della REGIONE SARDEGNA al pagamento della somma di L. 786.141.000 quale corrispettivo per prestazioni da ricovero relative al terzo, quarto e quinto bimestre dell’anno 1997, la società SANT’ELENA CASA DI CURA PRIVATA s.p.a.

propone ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.

Con il 1^ MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 37 del 1997, artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, L. n. 549 del 1995, artt. 2 e 3, L. n. 724 del 1994, artt. 4 e 6, L. n. 662 del 1996, art. 1, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2^ MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, 183, 184 e 633 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso la AUSL n. (OMISSIS) della REGIONE SARDEGNA, che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi.

Con il 1^ MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, commi 5 e 7, D.P.R. 14 gennaio 1997, art. 2, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorsi dovranno essere dichiarati inammissibili, avuto riguardo all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia -tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti recati dai motivi sia del ricorso principale che di quello incidentale con i quali si denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto risultano nel caso formulati in termini tali da non consentire, in base alla loro sola lettura (v.

Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519;

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/’03/’2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso sia il motivo del ricorso principale sia quello del ricorso incidentale con i quali si denunziano vizi di motivazione, non recano invero la “chiara indicazione” -nei termini più sopra indicati- delle “ragioni” dei denunziati vizi di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Con riferimento al ricorso principale non può infine sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche come nel caso sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856;

Cass., 26/1/2006, n. 1701).

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria; considerato che il P.G. ha condiviso la relazione; rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che i ricorsi, previa riunione, debbono essere pertanto dichiarati inammissibili;

considerato che, stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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