Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9663 del 13/04/2021
Cassazione civile sez. lav., 13/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 13/04/2021), n.9663
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9327/2018 proposto da:
D.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BELLUCCI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO
DOMENICO MASTRANGELI;
– ricorrente –
contro
CAI – COMPAGNIA AERONAUTICA ITALIANA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI,
che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 261/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/01/2018 R.G.N. 1317/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRESA Mario, che ha concluso per estinzione del giudizio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 261/2018, ha rigettato il reclamo di D.C.D., già dipendente della società Compagnia Aeronautica Italiana (CAI) s.p.a. con qualifica di pilota, e così ha confermato il rigetto dell’impugnativa del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro per il raggiungimento del 60^ anno di età del ricorrente, in applicazione della causa di cessazione ope legis prevista dal Regolamento PCM-OPS emanato con D.P.C.M. 133000/4.3.6./G.A.10 del 19.7.2012.
3. Per la cassazione di tale sentenza il D.C. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la CAI s.p.a..
4. Successivamente, il difensore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, notificato alla controparte, al quale ha fatto seguito l’atto di accettazione da parte della CAI, “a spese compensate”.
6. All’udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione e definita come da dispositivo in calce.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il Collegio dà atto della regolare rinuncia al ricorso per cassazione da parte del D.C. e della successiva regolare accettazione da parte della controricorrente CAI.
2. La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio; non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (cfr. Cass. n. 28675 del 2005; Cass. n. 21894 del 2009; Cass. n. 9857 del 2011; Cass. n. 3971 del 2015), ma l’accettazione rileva quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 4, che la condanna alle spese non è pronunciata in caso di accettazione delle altre parti.
3. In ragione dell’intervenuta rituale rinuncia, va dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 390 e 391 c.p.c.. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità.
4. Non opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021