Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9663 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 03/05/2011), n.9663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5231-2009 proposto da:

P.P. (OMISSIS), M.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che

li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT ITALIA SGR SPA (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT ITALIA SGR SPA (OMISSIS), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’avvocato CAMTCI GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FEDERICO CAMOZZI giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

M.L. (OMISSIS), P.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che

li rappresenta e difende procura in calce al ricorso incidentale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 96/2008 della CORTE D’APPELLO ai CAGLIARI,

Prima Sezione civile, emessa il 05/10/2007, depositata il 07/03/2008;

R.G.N. 48/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI (per delega Avv. MARIO CONTALDI);

udito l’Avvocato GIAMMARIA CAMICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/3/2008 la Corte d’Appello di Cagliari respingeva il gravame interposto dai sigg.ri M.L. e P.P. nei confronti della pronunzia Trib. Oristano 2.3/2/2004 di rigetto della domanda dai medesimi proposta nei confronti della società Pioneer Investment Management s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di contratti di gestione stipulati con il sig. C.S., “presentatosi quale promotore finanziario della società Ing Sviluppo Gestioni s.p.a.”, che il medesimo, poi dichiarato fallito, “non aveva formalizzato”.

La corte di merito escludeva in particolare che, trattandosi nella specie di un’ipotesi di mandato senza rappresentanza, la responsabilità della società Pioneer Tnvestment Management s.p.a.

per il fatto illecito del promotore che “si appropriò delle somme senza mai trasmetterle alla società”, e aveva ecceduto “i limiti e, delle facoltà conferitegli”, non tralasciando di sottolineare che non era stato rispettato il divieto di “consegnare danaro o titoli direttamente a dipendenti o promotori della Società”, sicchè non si era concluso alcun contratto con quest’ultima, non rispondendo la medesima “in base alle norme sul mandato”, emergendo anzi “un non trascurabile profilo di responsabilità degli stessi appellanti”, “una responsabilità gravissima nell’aver affidalo consistenti valori direttamente al promotore, nonostante l’espresso divieto a farlo, contenuto e ben evidenziato nei moduli per il conferimento del mandato”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la M. ed il P. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Pioneer Investment Management s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria, cui la M. ed il P. resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo i ricorrenti principali denunziano violazione della L. n. 1 del 1991, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, art. 5, art. 1398 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, art. 5, art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4^ motivo i ricorrenti denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 271.30).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nei provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e da applicarsi in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (v. Cass., 28/5/2009, n. 12649) ovvero la richiesta, come nella specie, di astratte affermazioni di principio.

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti, dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti risultano formulati in termini dal medesimo difformi, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, e si palesano astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass,, 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei ^ limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr,, Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto del resto equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es. all'”atto notificato in data 27 febbraio 2002″, al “contratto di gestione patrimonio per l’importo di L. 400.000.000″, all'”altro contratto” sottoscritto “in data primo marzo 1995”, agli “ulteriori versamenti effettuati in denaro contante, assegni”, ad “altri quattro contratti”, alla domanda contro il “Fallimento di C.S. e la società di appartenenza del promotore C.”, alla sentenza del giudice di 1^ grado, all’atto di appello, al “mandato con rappresentanza”), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per a parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2 n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v.

Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva “indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente Individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di.

motivazione non recano la “chiara indicazione” – secondo lo schema e nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena ai inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nel a specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigere del medesimo.

All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato (v., da ultimo, Cass., 8/10/2010, n. 20927).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di – cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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