Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9661 del 14/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.14/04/2017),  n. 9661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6531/2013 R.G. proposto da:

Solaris s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia 66,

presso l’avv. Pietro Piccone Ferrarotti, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce alla memoria di nomina di nuovo

difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 2, n. 114/2/12 dell’11 luglio 2012,

depositata il 20 luglio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2017

dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA e IRAP relativamente alla cessione da parte della società contribuente ad altra società anch’essa operante nel settore immobiliare di un fabbricato da cielo a terra rispetto al quale era stata applicata dalla cedente una diversa aliquota Iva – il 20% e il 10% – evidenziando in fattura la diversa composizione del fabbricato ceduto, composto parte da “immobili strumentali”, ai quali era applicata la prima aliquota, e parte da “case di abitazione non di lusso”, alle quali era applicata la seconda; giudizio che si concludeva nei gradi di merito sfavorevolmente per la società contribuente, per aver il giudice escluso l’applicabilità dell’aliquota del 10% “in difetto dei presupposti richiesti dalla legge Tupini”;

2. Preso atto che l’amministrazione non si è costituita, nemmeno successivamente al rinnovo della notifica del ricorso effettuata autonomamente dalla società ricorrente in data 16 marzo 2017 e diretta all’Agenzia delle entrate nella sede e non presso l’Avvocatura generale dello Stato ove era stata eseguita la prima notificazione;

3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Considerato che con i due motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, la contribuente censura, sotto il profilo della violazione di legge, tanto il riferimento operato dalla sentenza impugnata alla legge Tupini che ad avviso della società ricorrente non aveva costituito oggetto della controversia, restando estranea alla problematica ivi discussa, quanto con riferimento alla mancata applicazione della disposizione di cui al n. 127-undecies della Tabella A Parte 3, allagata al D.P.R. n. 131 del 1986 ove è prevista la cessione di case di abitazione non di lusso;

5. Considerato che nella sostanza la censura della parte ricorrente concerne l’aver il giudice di merito ritenuto di dover escludere applicabilità nella fattispecie dell’aliquota IVA del 10% alle porzioni immobiliari definite dalla società contribuente case di abitazione non di lusso;

6. Considerato che tale censura non è fondata in quanto nel caso di specie si tratta non di una pluralità di (autonomi) atti di cessione aventi ad oggetto abitazioni del tipo suindicato, bensì di un unico atto di cessione da parte di una società non costruttrice avente ad oggetto un immobile unitariamente considerato (un fabbricato da cielo a terra) il cui corrispettivo non è legittimamente parcellizzabile con una fittizia ripartizione dello stesso secondo le tipologie di diverse porzioni immobiliari al fine dell’applicazione a ciascuna di una differente aliquota IVA, la quale non può essere che unica e applicabile all’intero corrispettivo dell’immobile unitariamente valutato, anche alla luce della normativa richiamata dalla parte ricorrente e che si assumerebbe violata;

7. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e che non si debba provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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