Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9661 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24321-2006 proposto da:

A.M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA A. CATALANI 26, presso lo studio dell’avvocato

D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ESPOSITO

RAFFAELE giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AN.FA., AN.GE., considerati domiciliati

“ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato TREMANTE LUIGI giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 59396/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, 10^

Sezione Civile, emessa il 21/11/2005, depositata il 28/11/2005;

R.G.N. 65661/2003;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

Lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale,

dott.ssa Antonietta Carestia, che ha chiesto il rigetto del ricorso

per manifesta infondatezza.

Fatto

Con sentenza n. 59396/2005 del 28.11.2005 il Giudice di Pace di Napoli ha condannato A.M.A. al risarcimento dei danni subiti da An.Ge. a seguito di sinistro stradale verificato il (OMISSIS) tra la Fiat Panda di proprietà dell’ A. e la Ford Fiesta di proprietà dell’ An., condotta da An.Fa..

A.M.A. ha proposto ricorso per Cassazione della predetta sentenza con un unico motivo.

Gli intimati Ge. e An.Fa. hanno depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente.

Diritto

Con l’unico motivo la ricorrente, deduce la inesistenza e in subordine la nullità della notifica della citazione sul rilievo che la notificazione era stata eseguita in (OMISSIS), mediante consegna al portiere dello stabile, mentre la propria residenza anagrafica fin dal (OMISSIS) era in (OMISSIS), in uno stabile dotato di autonomo servizio di portineria.

Pertanto il giudizio si era svolto in violazione delle regole del contraddittorio, con la conseguente nullità della sentenza impugnata.

Si osserva che secondo la giurisprudenza della S.C. la notificazione di un atto è validamente eseguita nella residenza effettiva del destinatario, la quale può desumersi da qualsiasi fonte di convincimento, indipendentemente dall’esistenza di difformi risultanze anagrafiche, atteso il loro valore meramente dichiarativo (Cass. n. 6101/2006; Cass., n. 24422/2006; Cass., n. 5076/1999).

Nel caso la notificazione dell’atto di citazione è stata eseguita mediante consegna al portiere dello stabile di (OMISSIS), luogo che deve considerarsi residenza effettiva della ricorrente, tenuto conto che:

1) la richiesta di risarcimento danni da parte dei Sig.ri An., da valere anche agli effetti della L. n. 990 del 1969, art. 22 è stata trasmessa alla ricorrente con lettera racc. 13.5.2003, all’indirizzo di (OMISSIS), ed è stata dalla stessa ricevuta, come da avviso di ricevimento in atti;

2) sempre allo stesso indirizzo è stata trasmessa la successiva lettera racc. 17.6.2003 del legale dei Sig.ri An., regolarmente ricevuta dall’ A., come da avviso in atti;

3) Secondo le risultanze del PRA, la FIAT Panda Tg. (OMISSIS) è stata acquistata nel (OMISSIS) dalla ricorrente, residente in (OMISSIS), e, successivamente, con scrittura privata autenticata del 2.7.2003, è stata venduta a D.S.F., residente in (OMISSIS); la circostanza è significativa, anche per la singolare coincidenza tra la residenza, della venditrice e quella dell’acquirente in data di poco successiva al sinistro;

4) L’atto di precetto e la copia in forma esecutiva della sentenza impugnata risultano notificati all’ A. a detto indirizzo, a mani del figlio convivente D.S.C.A.;

5) Dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente risulta che nella dichiarazione di vendita 12.10.1999 in favore di tale P. G. (scrittura privata con forma autenticata, non trascritta al PRA) l’ A. ebbe a dichiarare di essere residente in (OMISSIS).

Pertanto gli elementi sopra indicati, per la loro oggettiva consistenza e rilevanza, consentono di superare le difformi risultanze anagrafiche e di ritenere validamente eseguita la notificazione presso il luogo di residenza effettiva dell’ A..

Il ricorso è manifestamente infondato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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