Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9660 del 14/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 14/04/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/04/2017),  n. 9660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10185/2013 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FILA EUROPE s.p.a., con socio unico, in persona del procuratore

speciale, avv. B.M., rappresentata e difesa dall’avv.

Gianfranco Gaffuri, dal prof. avv. Alberto Maria Gaffuri e dall’avv.

Gabriele Pafundi con domicilio eletto presso lo studio legale del

predetto ultimo difensore, in Roma, viale Giulio Cesrae, n. 14, per

procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 134/27/12, depositata in data 19 novembre 2012.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli, per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito l’avv. Alessia Ciprotti per delega dell’avv. Gabriele Pafundi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generalo De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Fila Europe s.p.a. proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso dell’IVA relativa all’acquisto e al noleggio di autoveicoli destinati ai propri dipendenti ed amministratori, non detratta e, quindi, versata negli anni di imposta dal 2003 al 2006, e negli anni di imposta 2003 e 2004 anche dalla incorporata File Sport s.p.a., complessivamente per Euro 339.165,46.

2. La sentenza di parziale accoglimento del ricorso, che riconosceva alla società contribuente un rimborso di Euro 120.445,25, corrispondente ad una detrazione IVA del 40% per tutte le autovetture aziendali, sia quelle assegnate come “fringe benefit” ai dipendenti, sia quelle noleggiate a breve termine, veniva impugnata sia dall’Agenzia delle entrate che dalla società contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riuniti i ricorsi, pronunciava sentenza n. 134 del 19 novembre 2012, di rigetto di entrambi gli appelli, ritenendo di dover confermare la sentenza di primo grado oltre che per i motivi illustrati in tale pronuncia, anche per quelli di cui alla relazione peritale redatta dal consulente tecnico d’ufficio nominato dalla Commissione di primo grado.

3. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a sette motivi cui l’intimata replica con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

4. Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata ha deciso gli appelli proposti da entrambe le parti affermando (testualmente): “La Commissione, disposta la riunione, ritiene che vada confermata la sentenza di 1^ grado, e quindi, con riconoscimento a favore del Contribuente di rimborso per Euro 120.445,25 per i motivi illustrati in sentenza, e nella relazione peritale, respinto l’appello dell’Ufficio, e il ricorso del contribuente”.

2. Orbene, sia l’Agenzia delle entrate, con il primo motivo di ricorso principale, che l’intimata, con il primo motivo di ricorso incidentale, hanno dedotto la nullità della sentenza impugnata deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la carenza assoluta del ragionamento decisorio.

3. I motivi sono fondati e vanno accolti.

4. Invero, quella resa dalla CTR è all’evidenza motivazione apparente che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, da ultimo Cass., S.U., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata) è quella in cui “la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice”; in tal caso “l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione”.

5. Nel caso di specie la motivazione della sentenza non solo non è autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stessa e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione) (Cass. n. 777 del 2011), ma le considerazioni svolte di certo “non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente” per risolvere le questioni poste con i motivi di appello proposti sia dall’amministrazione finanziaria che dalla società contribuente, non essendo all’uopo idoneo il riferimento alla statuizione di primo grado, senza indicazione nè delle tesi in essa sostenute dal giudice di prime cure o di quelle sostenute dal consulente nominato in quel grado di giudizio nella propria relazione peritale, nè delle ragioni di condivisione. “Nè può essere lasciato all’occasionale arbitrio dell’interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di “motivazione apparente” innanzi delineata” (Cass. S.U. citate).

6. L’accoglimento del predetto motivo di ricorso rende superfluo l’esame delle ulteriori censure proposte dalla ricorrente principale (di omessa motivazione in relazione alle questioni poste al giudice di primo grado e da questi non esaminate (secondo motivo), di omessa pronuncia sulla decadenza della contribuente dal diritto di richiedere il rimborso (terzo motivo), di violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 (quarto motivo), anche con riferimento agli artt. 2033 e 2946 cod. civ. (quinto motivo), di insufficiente motivazione in ordine all’incidenza dell’eventuale rimborso sulle imposte dirette (sesto motivo), di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 258 del 2006, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 278 del 2006 (settimo motivo)), nonchè dei motivi di ricorso incidentale proposti dalla controricorrente (di violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis in relazione all’art. 17 della Sesta Direttiva CE (secondo motivo), di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di applicazione al caso di specie del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (terzo motivo) e di vizio di motivazione sulla detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti e sui noleggi di autovetture aziendali (quarto motivo)).

7. In sintesi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR lombarda che, in diversa composizione, provvederà al riesame della vicenda processuale nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA