Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9660 del 03/05/2011

Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23197-2006 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

GINA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

CA.AR., ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13145/2005 del TRIBUNALE di ROMA, SEZ. 12^,

emessa il 24/05/2005, depositata il 09/06/2005; R.G.N. 25680/2002;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

Lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale

dott.ssa Antonietta Carestia, che ha chiesto il rigetto del ricorso

per manifesta infondatezza.

Fatto

Con sentenza 9.6.2005 il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da C.M. avverso la sentenza n. 29287/01 resa dal G.d.P. di Roma nel giudizio promosso dal C. per il risarcimento dei danni riportati dal proprio motociclo Tg. (OMISSIS), a seguito di collisione con l’autovettura condotta dal proprietario Ca.Ar..

C.M. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma con un unico articolato motivo.

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

Diritto

Con L’unico motivo il ricorrente deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2054 c.c., nonchè vizio di motivazione, assume che: a) l’affermazione contenuta nella sentenza, secondo la quale il Ca., fermo ad un semaforo sulla (OMISSIS), aveva ripreso la marcia ed aveva effettuato la svolta a destra “con il favore della freccia semaforica verde”, costituiva uno stravolgimento della deposizione del teste Ci., il quale non aveva affatto dichiarato che al momento dell’urto la luce semaforica fosse verde per il C.; b) il g.a.

aveva omesso di valutare la circostanza riferita dal teste Ci. e cioè che il Ca. non aveva azionato la freccia per la svolta a destra, il che confermava la sua imprudente condotta di guida e la conseguente responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente nella determinazione del sinistro, anche perchè non era stata offerta la prova idonea a superare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c.; c) secondo la deposizione del teste Ci., sulla corsia di destra regolata dal semaforo si trovava il ciclomotore e non già il veicolo condotto dal Ca., come invece affermato dal g.a., sicchè la responsabilità esclusiva del sinistro doveva farsi risalire alla imprudente, non consentita manovra di svolta a destra effettuata dal Ca..

Si osserva che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa (Cass., 2006, n. 14267).

La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e logica, ha accertato la esclusiva responsabilità del C. nella determinazione del sinistro, verificatosi nel corso di una manovra svolta a destra effettuata dal Ca. dopo che il semaforo aveva dato via libera per i veicoli incanalati nella corsia di destra, come si desume proprio dalla deposizione del teste Ci., della quale il ricorrente si limita a prospettare una lettura diversa, non supportata da alcun elemento di carattere letterale, oltre ad essere scarsamente verosimile sul piano logico.

La mancata attivazione della freccia direzionale da parte del Ca. costituisce circostanza priva di efficienza causa rispetto al sinistro, sicchè è del tutto irrilevante la sua omessa valutazione da parte del g.a., mentre la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. deve ritenersi superata dall’accertamento della responsabilità esclusiva del C. nella determinazione del sinistro (Cass., n. 9550/2009).

Nella ricostruzione operata dal g.a., prima dell’urto sia il motociclo che la vettura si trovavano fermi al semaforo sulla corsia di destra della (OMISSIS), entrambi con obbligo di svolta a destra, manovra effettuata invece solo dal Ca.; il contrario assunto del ricorrente, secondo il quale il solo motociclo si trovava a percorrere la corsia di destra, costituisce una prospettazione nuova, non provata ed anzi in contrasto con le modalità del sinistro riferite dal teste Ci..

Il ricorso è manifestamente infondato.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di egittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione 3^ della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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