Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 966 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 20/01/2021), n.966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2474-2019 proposto da:

C.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TEVA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N. 133, presso lo

studio dell’avvocato AMEDEO RAMPOLLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA GIUSSANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 715/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 715 pubblicata il 4.7.2018, ha respinto l’appello di C.A.G. confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda volta all’accertamento di inefficacia, nei suoi confronti, del trasferimento di ramo d’azienda dall’appellata Teva Pharma Italia srl a Pharmentis srl, con condanna della cedente alla reintegra e al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data di collocazione in c.i.g. da parte della cessionaria;

2. la Corte territoriale, conformemente al Tribunale, ha ritenuto che alla fattispecie oggetto di causa, di cessione di ramo d’azienda avvenuta il (OMISSIS), quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore (24.11.2010) della L. n. 183 del 2010, fosse applicabile la decadenza di cui alla citata L., art. 32, comma 3, lett. a), con effetto dalla data di entrate in vigore della stessa;

3. nel caso di specie, l’impugnazione del trasferimento era avvenuta in data (OMISSIS), quindi ampiamente dopo la scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti dall’entrata in vigore della legge, termine poi prorogato dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2011, fino al 31.12.2011;

4. avverso tale sentenza C.G.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la Teva Italia srl. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, ed ha contestualmente depositato istanza diretta al Primo Presidente della S.C., ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2, al fine della rimessione del procedimento alle Sezioni Unite;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso C.A.G. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), in relazione all’art. 252 disp. att. c.c.;

7. ha sostenuto che la tesi accolta dalla Corte di merito realizza una inammissibile interpretazione analogica della decadenza; che non può invocarsi l’art. 252 disp. att. c.c. in relazione ad una ipotesi di decadenza introdotta ex novo; che l’estensione della decadenza a diritti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge avverrebbe, seguendo la tesi dei giudici di appello, non solo in difetto di una previsione espressa ma, addirittura, in presenza di una previsione espressa che assoggetta a decadenza i diritti sorti anteriormente alla data suddetta, però limitatamente alla illegittimità di contratti a termine già scaduti;

8. la parte ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 155 del 2014 e la giurisprudenza di legittimità sull’applicazione dell’art. 32 cit.;

9. occorre preliminarmente dare atto del provvedimento adottato dal Primo Presidente della S.C., in data 16.11.2020, di rigetto dell’istanza di rimessione del procedimento alle Sezioni Unite sul rilievo che il principio di diritto affermato dalla Sezione Lavoro con sentenza n. 6649 del 2020 “non si pone in contrasto con precedenti di questa Corte ed è stato confermato da altre pronunce rese in esito alla stessa udienza del 22 gennaio 2020 (Cass., Sez. Lav., 11 settembre 2020, n. 18954; Cass., Sez. Lav., 25 settembre 2020, n. 20240);

10. nel merito, il motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, condividendo questo Collegio le motivazioni adottate nella sentenza n. 6649 del 2020, che si riportano;

11. la sentenza n. 6649 ha premesso che l’art. 252 disp. att. c.c. costituisce espressione del bilanciamento, che si impone in ipotesi di introduzione di un termine di decadenza prima non previsto, tra le due contrapposte esigenze: da un lato, quella di garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale e, dall’altro, quella di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile; che tale bilanciamento è realizzato attraverso la previsione per cui la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento alla entrata in vigore della modifica legislativa; che l’applicazione di detti principi richiede due condizioni: a) la prima, è rappresentata dal fatto che in precedenza non era previsto, per la fattispecie in esame, alcun termine di decadenza; b) la seconda, è costituita dal fatto che non sia disciplinata la fase transitoria tra i due regimi normativi;

12. la S.C. ha quindi proceduto ad analizzare il testo del citato art. 32, comma 4, secondo il criterio prevalente di interpretazione letterale e con particolare attenzione alla locuzione “con termine decorrente dalla data del trasferimento”, al fine di accertare se potesse rivenirsi nella disposizione suddetta “la individuazione della decorrenza dell’ambito operativo della norma, tale da manifestarsi appunto quale espressione di diritto intertemporale”;

13. al riguardo, ha ritenuto che “il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione temporale della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 c.c., sia successiva alla data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010”, sul rilievo che la suddetta precisazione, nella articolazione della norma, si “manifesta(sse) anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l’ambito applicativo di operatività della disposizione” di cui all’art. 252 disp. att. c.p.c.;

14. con la conseguenza che “la specifica indicazione del momento della – data del trasferimento – deve essere inteso, pertanto, come il dies a quo del termine di decadenza, e non come fatto generatore della decadenza medesima (che è invece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica che lo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cui appunto far decorrere il termine) che quale espressione di diritto intertemporale diretta a disciplinare l’applicabilità del nuovo regime rispetto ad ipotesi in precedenza non soggette a decadenza”;

15. si è ritenuto “significativo… il riferimento che il legislatore ha fatto al concetto di “trasferimento”, e non a quello, per esempio, di comunicazione preventiva del provvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendo addirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare la circostanza che è il momento traslativo ad assumere decisività ai fini della decorrenza del termine decadenziale e, quindi, come logica conseguenza, la necessità che il suo avveramento, come fatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova legge”;

16. si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, non si applichi il termine di decadenza di cui alla citata L., art. 32, comma 4, lett. c);

17. per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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