Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9659 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5876/2015 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5,

presso lo studio dell’avvocato RODOLFO ROMEO, rappresentata e difesa

dagli avvocati ANDREA GRECO, DOMENICO ANTICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 652/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 26/03/2014 R.G.N. 972/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato DOMENICO ANTICO;

udito l’Avvocato MASSIMO GIANNUZZI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 26 marzo 14, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del 22.11.07 del Tribunale di Palmi,che aveva rigettato la domanda di R.C. volta alla corresponsione dell’indennità L. n. 302 del 1990, ex artt. 1 e 4, quale coniuge superstite di C.G., ucciso il (OMISSIS).

2. In particolare, ritenuto irrilevante l’uso della lupara per desumere la matrice mafiosa dell’omicidio e valorizzate causali alternative estranee all’ambiente mafioso, la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti le condizioni di legge previste per fruire dell’indennità e relative alla riconducibilità dell’evento criminoso ad atti di criminalità organizzata.

3. Avverso tale sentenza ricorre la signora R. per due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – violazione della L. n. 302 del 1992, artt. 1, 4 e 7, L. n. 407 del 1997, art. 2 e art. 97 Cost., per avere la sentenza impugnata attribuito rilevanza decisiva al mancato accertamento della responsabilità penale dei colpevoli dell’omicidio, omettendo di considerare da un lato elementi indiziari comunque desumibili dagli atti di indagine e dall’altro lato la testimonianza in ordine alla vicinanza della vittima alle forze dell’ordine e al rifiuto della stessa a richiesta estorsiva ricevuta.

5. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione della sentenza impugnata per omesso esame della vicinanza della vittima alle forze dell’ordine.

6. Il primo motivo è infondato.

7. Non sussistono infatti le violazioni di legge denunciate, essendo stato del tutto rispettato il portato delle relative norme, ed essendo stato solo escluso dalla sentenza impugnata la ricorrenza in concreto delle condizioni previste proprio dalle dette disposizioni (L. n. 302 del 1992, artt. 1, 4 e 7, L. n. 407 del 1997, art. 2) per beneficiare delle prestazioni assistenziali previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Invero, la corte territoriale – lungi dall’attribuire valore decisivo al mancato accertamento della responsabilità penale dei colpevoli dell’omicidio, come affermato dalla ricorrente – ha considerato tutti gli elementi probatori disponibili, valutandoli come insufficienti per la riconducibilità dell’evento concreto alle fattispecie di legge.

In realtà, al di là del vizio formalmente richiamato, la parte mira essenzialmente ad un nuovo esame nel merito (inammissibile in sede di legittimità) della ricorrenza delle condizioni di legge previste per fruire dell’indennità e del giudizio (tipicamente di merito) relativo alla riconducibilità della morte del C. ad atti di criminalità organizzata.

Il secondo motivo è infondato, in quanto il fatto – asseritamente non valutato – è stato invece considerato dalla Corte territoriale e ritenuto di modesta valenza probatoria.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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