Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9658 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15155-2018 proposto da:

D.A., M.M., B.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 39, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO LEMBO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIO ROVINI, RICCARDO FARNETANI;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei ministri pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2727/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I dottori M.M., B.G. e D.A. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione, nella misura di Euro 6.713,94 per ogni anno di corso.

A sostegno della domanda esposero di aver conseguito la specializzazione in ginecologia la Dott.ssa M. e in anestesia e rianimazione i dottori B. e D..

Si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 4 dicembre 2017, ha rigettato l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propongono ricorso M.M., B.G. e D.A. con unico atto affidato a tre motivi.

Resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’istruzione, università e ricerca con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ragioni di ordine logico consigliano di esaminare il ricorso cominciando dal terzo motivo, col quale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., delle direttive 82/76, 75/363 e 75/362, nonchè della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11.

Rilevano i ricorrenti che la sentenza impugnata, contraddicendo una più che consolidata giurisprudenza di legittimità, avrebbe erroneamente stabilito che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione delle citate direttive cominci a decorrere per i medici dall’entrata in vigore del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

1.1. Il motivo è fondato.

L’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito, sulla scia della sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, che a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal cit. art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11.

La Corte fiorentina non si è attenuta a tale pacifica giurisprudenza, per cui il motivo in esame deve essere accolto.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e ss., 1173,1223,2943,2945, 2946 e 2947 c.c., oltre a difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza.

La censura contesta che la sentenza impugnata nella parte in cui ha ste) ritenuto che le lettere spedite dai dottori M. e B. negli anni 2001, 2004 e 2005 non fossero idonee all’interruzione della prescrizione, perchè in esse era stata richiesta la “remunerazione connessa alla frequenza del corso di specializzazione” anzichè il risarcimento del danno; di talchè la diversità del petitum renderebbe, secondo la Corte di merito, non idonei gli atti interruttivi.

2.1. Il motivo è fondato.

Appare evidente, infatti, che la qualificazione della pretesa dei medici oggi ricorrenti in termini di risarcimento del danno per il ritardato adempimento delle direttive Europee è il frutto dell’attività di interpretazione della giurisprudenza e che, comunque, richiedere il pagamento della remunerazione connessa alla frequenza del corso di specializzazione individua con chiarezza il fondamento della pretesa esercitata. Ne consegue che, anche in considerazione del principio di non formalità che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre riconosciuto in materia di atti di interruzione della prescrizione (v., di recente, l’ordinanza 14 giugno 2018, n. 15714), il ragionamento della Corte di merito non è condivisibile; per cui il motivo deve essere accolto.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2943,2945,2946, 2947 e 1310 c.c.. Si censura, in riferimento alla sola posizione del Dott. D., la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte d’appello ha ritenuto non idonea all’interruzione della prescrizione la lettera inviata dal medesimo in data 3 ottobre 2002, perchè essa era stata indirizzata al Ministero dell’istruzione e non alla Presidenza del Consiglio dei ministri, unica legittimata a rappresentare lo Stato italiano nel giudizio risarcitorio.

3.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato, con giurisprudenza pacifica, che in caso di inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, di cui risponde unicamente lo Stato, l’atto interruttivo della prescrizione proveniente dai medici specializzati ed indirizzato ad uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, posto che non viene rivolto ad una qualsiasi amministrazione estranea al rapporto controverso, conservando la funzione di messa in mora ed induzione del debitore all’adempimento (sentenza 11 ottobre 2016, n. 20414).

Anche questo motivo, pertanto, deve essere accolto.

4. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi ai principi indicati nella presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA