Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9656 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13944-2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO

GRAZIOLI LANTE 7, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MOROSINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA SENSINI;

– ricorrente –

contro

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURO MASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7861/2017 della CORTE D’APPELLO di RONLA,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.A. propose opposizione, davanti al Tribunale di Viterbo, avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ordinato il pagamento della somma di Euro 34.000, oltre interessi, in favore di D.M.M., sulla base di un assegno bancario.

Si costituì in giudizio il convenuto opposto, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale rigettò l’opposizione e compensò le spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata dall’attrice opponente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2017, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e ha dichiarato l’estinzione del processo, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

La Corte di merito ha rilevato che l’atto di citazione era stato notificato al D.M. presso il domicilio eletto, ma che esso non rispettava il termine minimo di comparizione di novanta giorni di cui all’art. 163-bis c.p.c.; per cui, non essendosi costituito l’appellato, era stata disposta la rinnovazione della notifica, la quale era avvenuta notificando una copia dell’appello priva della sottoscrizione del difensore, tanto che l’appellato si era costituito eccependo l’inesistenza di tale notifica.

L’eccezione dell’appellato era, a dire della Corte romana, fondata, perchè nella specie mancavano sia la sottoscrizione della copia notificata dell’atto di appello da parte del difensore che la firma di autentica, da parte del medesimo, della sottoscrizione della V..

Non poteva, pertanto, ritenersi effettuata la rinnovazione della notifica entro il termine perentorio stabilito dalla medesima Corte d’appello.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso V.A. con atto affidato a due motivi.

Resiste D.M.M. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 164 cod. cit., comma 2 ed all’art. 307 cod. cit., comma 3.

Osserva la ricorrente che la sentenza sarebbe errata perchè non ha considerato che la mancata sottoscrizione riguardava la copia notificata dell’atto di citazione in rinnovazione, mentre l’originale di quel medesimo atto era stato ritualmente sottoscritto dal difensore sia alla p. 12 che in calce alla relata di notifica. Solo la mancanza di sottoscrizione dell’originale, ad avviso della ricorrente, rende l’atto inesistente o comunque inidoneo alla costituzione del rapporto processuale, mentre se la sottoscrizione manca sulla copia notificata si avrà al massimo la nullità dell’atto, sanabile con la costituzione del convenuto. A ciò dovrebbe aggiungersi che, nella specie, il primo atto di citazione, benchè non rispettoso dei termini minimi di comparizione, era regolarmente sottoscritto dal difensore, ed anche il mandato alle liti era validamente rilasciato a margine dell’atto di appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 121, 156 e 348 c.p.c., in relazione all’art. 164 cod. cit., comma 2 ed all’art. 307 cod. cit., comma 3.

Secondo la ricorrente, la costituzione in giudizio dell’appellato, non avendo questi neppure prospettato alcuna lesione del suo diritto di difesa, avrebbe sanato ogni irregolarità processuale.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1. Risulta dagli atti processuali – ai quali questa Corte ha accesso in considerazione della natura della censura proposta, che è di carattere processuale – che l’originario atto di appello fu regolarmente notificato al difensore dell’appellato presso il domicilio eletto (v. comparsa di risposta di D.M. in appello) e che la Corte d’appello dispose la rinnovazione della notifica solo perchè non erano stati concessi i termini minimi per comparire e l’appellato non si era costituito per l’udienza del 24 novembre 2011. La seconda notifica dell’atto di citazione, intestata come “atto di appello in rinnovazione”, ebbe luogo regolarmente, ma l’atto era privo della sottoscrizione dell’avv. Sensini. A seguito di tale seconda notifica l’appellato si costituì, eccependo il vizio che ha condotto la Corte d’appello a pronunciare la sentenza qui impugnata.

3.2. Stando i fatti processuali in questi termini, è evidente che la censura del primo motivo è fondata.

Questa Corte, infatti, ha già affermato che la mancanza di sottoscrizione del difensore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione, non incide sulla validità di questa se è sottoscritto l’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel difensore (sentenze 13 aprile 1999, n. 3620, 26 settembre 2006, n. 20817, e 30 aprile 2009, n. 10115).

Nella specie, al D.M. era stato già notificato l’originario atto di appello, sottoscritto dal difensore il quale aveva anche autenticato a margine la firma della propria cliente; di talchè la seconda notifica, benchè priva della sottoscrizione dell’avv. Sensini e priva dell’autentica della firma della V., doveva considerarsi comunque valida, ai sensi della citata giurisprudenza, per mettere l’appellato in condizioni di difendersi e di conoscere con certezza che l’atto proveniva da quel difensore; tanto più che si trattava, come detto, di una citazione in rinnovazione.

Erroneamente, pertanto, la Corte romana ha ritenuto che la rinnovazione della notifica dell’appello non fosse avvenuta nei termini perentori concessi.

4. Il secondo motivo rimane assorbito.

5. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, perchè provveda ad esaminare il merito dell’appello.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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