Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9656 del 13/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11832 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante

per procura speciale, D.G.A. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al/ a margine del ricorso, dall’avvocato

Paolo Madaro (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

C.C. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.

1985/2015, pubblicata in data 25 novembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 marzo 2017 dal consigliere TATANGELO Augusto;

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.C. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A..

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Francavilla Fontana.

Il Tribunale di Brindisi ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Equitalia Sud S.p.A., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata ritenuta destinata ad essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per l’inammissibilità dell’appello della parte ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, dovendosi rilevare di ufficio l’inammissibilità dell’appello della parte ricorrente.

L’opposizione proposta dal C. non risulta espressamente qualificata nè dal giudice di primo grado nè dal giudice che si è pronunziato sull’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A.. Emerge dalla stessa esposizione contenuta nel ricorso che essa è stata proposta sulla base dei seguenti motivi: inesistenza della notifica della cartella di pagamento; genericità ed indeterminatezza del titolo; errato calcolo degli interessi; mancata indicazione della data di consegna del ruolo da parte dell’ente impositore all’agente della riscossione. Emerge altresì che sono stati accolti il primo e l’ultimo dei motivi indicati e che il giudice di secondo grado ha ritenuto assorbente, ai fini della fondatezza dell’opposizione, la carenza dell’indicazione nella cartella della data di consegna del ruolo.

Orbene, le censure in questione (quanto meno quelle concretamente oggetto della decisione di merito) costituiscono certamente motivi di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto attengono alla notificazione ed alla regolarità formale della cartella di pagamento, che nell’esecuzione esattoriale svolge la funzione dell’atto di precetto, contenendo l’intimazione di pagamento degli importi iscritti a ruolo (il quale costituisce il titolo esecutivo, e la cui autonoma notifica non è prevista, essendo il relativo estratto integralmente contenuto nella stessa cartella di pagamento, a differenza di quanto avviene nelle esecuzioni ordinarie, e in analogia a quanto invece previsto per il precetto cambiario).

Il giudice di pace ha dunque di fatto deciso una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

E la relativa sentenza, in mancanza di una espressa diversa qualificazione da parte sua, idonea a consentire l’applicazione del cd. principio dell’apparenza, avrebbe dunque dovuto essere impugnata con il ricorso straordinario per cassazione e non con l’appello.

Non può avere alcun rilievo, ai fini della qualificazione dell’opposizione proposta, nè la circostanza che il giudice di pace non abbia rilevato la propria incompetenza per materia in ordine all’opposizione agli atti esecutivi, nè che (secondo quanto pare emergere dal ricorso), abbia affermato che la mancata indicazione della data di consegna del ruolo, rendendo impossibile al contribuente di verificare l’esattezza degli interessi, determini incertezza sugli importi dovuti e la conseguente “caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile)”.

Si tratta di valutazioni giuridiche poste a base della decisione che attengono ai presupposti di rito ed alla fondatezza nel merito della domanda, ma non esprimono direttamente una qualificazione di essa.

Ed in mancanza di una espressa qualificazione dell’opposizione proposta, da parte del giudice originariamente adito, non può in nessun caso operare il cd. principio dell’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione della relativa sentenza, e la suddetta qualificazione spetta comunque a questa Corte.

La inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione può essere rilevata di ufficio nella presente sede ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, con conseguente cassazione senza rinvio della pronunzia impugnata, per l’inammissibilità dell’appello proposta dalla parte ricorrente.

La cassazione della pronunzia impugnata impone di provvedere nuovamente in ordine alle spese del grado di appello, in relazione alle quali la Corte ritiene sussistere i presupposti richiesti dall’art. 92 c.p.c. (nella formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis) per l’integrale compensazione, in considerazione delle oggettive difficoltà di qualificazione delle domande proposte.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte:

– cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società ricorrente;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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