Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9656 del 12/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9656 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

c.A4 cr

sul ricorso 25632-2013 proposto da:

OCCHIONI MICHET E ANTONIO CCHMHL57C16A944J,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORRU, ‘ che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE ANDREA
PORRU, giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente contro
SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del Direttore Sinistri legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 12/05/2015

GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– contraticon-ente
—nonché-contro-

– intimati avverso la sentenza n. 467/2013 del TRIBUNALE di SASSARI del
19.3.2013, depositata il 21/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Gaetano Alessi che si riporta
ai motivi del controricorso.

Ric. 2013 n. 25632 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-2-

DELIGLA PATRIZIA, NUVOLI GIUSEPPE;

FATTO E DIRITTO

Michele Occhioni ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza del
tribunale di Sassari del 21.3.2013 con la quale — in un giudizio di risarcimento danni da incidente
stradale promosso dall’attuale ricorrente nei confronti di Sara Assicurazioni spa e Patrizia Deligia e
GiuseppeNuvoli—era-stato-rigettato-Pappello-dallostesso-proposto-avverso-la-sentenza-del-Giudice——

Resiste con controricorso Sara Assicurazioni spa.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con due motivi il ricorrente in sintesi denuncia: 1) una erronea valutazione delle prove ai fini della
liquidazione del danno da lucro cessante ed al danno morale; 2) una erronea liquidazione delle
spese mediche.
Entrambi i motivi non sono fondati.
Il primo perché il rigetto del danno da lucro cessante da parte del giudice del merito nasce
dall’applicazione del principio per il quale la liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla
riduzione della capacità di guadagno e, quindi, della produzione del reddito – per effetto della
diminuita capacità lavorativa specifica determinata dai postumi permanenti di una lesione
all’integrità psico-fisica – non può essere eseguita meccanicamente in base alle indicazioni della
legge 26 febbraio 1977 n. 39, il cui art. 4 non impone alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad
indicare taluni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, la quale, in
ogni caso, incombe al danneggiato ( Cass.21.4.2010 n. 9444; Cass.18.9.2007 n. 19357) .
Prova che nella specie non è stata offerta, come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 2).
Quanto al danno morale, lo stesso è ricompreso nel danno non patrimoniale unitariamente liquidato
secondo i principii dettati da S.U. n. 26972 del 2008.
Il secondo motivo, in punto di erronea liquidazione delle spese mediche, non tiene conto che il
giudice del merito ha liquidato le spese mediche di cui era stata fornita prova e che erano
causalmente riferibili al sinistro.
Corretta motivazione la cui censura in realtà intende conseguire – come per la verità l’intero ricorso
– sotto l’apparente denuncia di violazioni di norme e vizi motivazionali, una ennesima, non
consentita in questa sede, rivalutazione del merito.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e , liquidate come in dispositivo in favore della resistente, sono
poste a carico del ricorrente.
3

di pace in ordine all’entità del risarcimento ottenuto.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto dell’art. 13 c. 1 quater dpr n. 115/2002
introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.

–La-Copte-rigetta-il-ricorso. Condanna-il-rioorrente-al-pagamento-delle-spese–obe-liquida, in favore—

e 2.400,00 per compensi, oltre spese generali ed

accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto peri! ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2015, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
3 della Corte di cassazione.

della resistente in complessivi E 2.600,00, di cui

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