Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9655 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13928-2018 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 217, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CAPONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA TIMPANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOCERA TERINESE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1943/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.F. convenne in giudizio il Comune di Comune di Nocera Terinese, davanti al Tribunale di Lametia Terme, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni, fisici e materiali, da lui patiti in conseguenza della caduta dalla moto a causa della presenza di acqua e fango, mentre stava percorrendo una strada comunale.

Il Comune rimase contumace, benchè regolarmente citato.

Il Tribunale accolse la domanda ai sensi dell’art. 2051 c.c. e condannò il convenuto al pagamento della somma di Euro 4.479,24, oltre rivalutazione, interessi e con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dal Comune soccombente e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 9 novembre 2017, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dell’ A., condannandolo al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre A.F. con atto affidato a cinque motivi.

Il Comune di Nocera Terinese non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio che il ricorso è improcedibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 24 settembre 2018, n. 22438, hanno enunciato, tra l’altro, il principio di diritto secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.

A tale precedente il Collegio intende dare continuità.

Nella specie, il ricorrente ha depositato il proprio ricorso, notificato alla controparte a mezzo PEC, senza la necessaria asseverazione; o meglio, ha depositato in atti un documento di asseverazione che, però, è privo di sottoscrizione autografa da parte del difensore. Poichè la controparte è rimasta intimata, il ricorrente avrebbe potuto procedere al deposito dell’asseverazione fino alla data dell’adunanza in camera di consiglio; ma, non avendo provveduto in tal senso, il ricorso rimane improcedibile.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato improcedibile.

Non occorre provvedere sulle spese, poichè il Comune di Nocera Terinese non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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