Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9655 del 19/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9655 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 11833-2007 proposto da:
RIZZI FERRUCCIO RZZFRC47T29L840D, domiciliato EX LEGE
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BORDIGNON PATRIZIA;
– ricorrente contro

2013
753

RIZZI GIUSEPPE;
– intimato –

sul ricorso 14270-2007 proposto da:
RIZZI

GIUSEPPE

RZZGPP36H06D107P,

elettivamente

Data pubblicazione: 19/04/2013

domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio
dell’avvocato GALOPPI GIOVANNI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FIGATTI NUCCIA con
procura notarile n.15477 del 6/3/2013;
-controricorrente ricorrente incidentale contro

FERRUCCIO

RZZFRC47T29L840D,

elettivamente

RIZZI

domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 35, presso lo
studio dell’avvocato MALOSSI GIANLUIGI, rappresentato
e difeso dall’avvocato BORDIGNON PATRIZIA;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1672/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato MALOSSI Gianluigi, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato BORDIGNON
Patrizia, difensore del ricorrente che si riporta
agli atti;
udito l’Avvocato Simona TORRINI con delega depositata
in udienza dell’Avvocato GALOPPI Giovanni, difensore
del resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

,

rit

Svolgimento del processo
Con atto di citazione 27.10.1995 Giuseppe Rizzi, premesso di essere proprietario,per la quota di due terzi, di un

residua quota di 1/3 apparteneva al fratello Rizzi Ferruccio,conveniva lo stesso in giudizio, innanzi al Tribunale
di Vicenza, per la divisione dei beni in comproprietà,
chiedendone la condanna al rimborso, pro-quota, delle
spese sostenute per l’attuazione dell’accordo del
2.2.1988 in ordine alla divisione del piano terra, essendo di fatto già divisi il 1°,2° e 3 0 piano.
Si costituiva in giudizio il convenuto ed, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attore al risarcimento dei danni,assumendo che questi, di sua iniziativa,
aveva tagliato le tubazioni del riscaldamento comune edh
diviso il locale già destinato a caldaia comune assegnandogli una quota inferiore ad un terzo.
Assunte le prove ed espletata C.T.U., con sentenza
24.10.2002, il Tribunale dichiarava lo scioglimento della
comunione, con assegnazione a Ferruccio Rizzi del lotto
n. 1 ed a Giuseppe Rizzi del lotto n. 2, come indicati nella C.T.U. depositata il 29.11.2006; rigettava le altre domande e poneva a carico del convenuto le spese del giudizio e di C.T.U.
Avverso tale sentenza Rizzi Ferruccio proponeva appello

1

immobile sito nel Comune di Costabissara (Vi), la cui a

cui resisteva Rizzi Giuseppe.
Con sentenza depositata il 25.10.2006 la Corte d’Appello
di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello, dichia-

mo grado, ponendo quelle di C.T.U. a carico delle parti
in misura proporzionale alle rispettive quote; dichiarava
interamente compensate tra le parti anche le spese del
grado. La Corte di merito motivava la riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado rilevando “la soccombenza reciproca fra le parti in ordine alle
pretese risarcitorie, l’utilità per tutti i condividenti
dell’attività processuale tesa allo scioglimento della comunione e la non ravvisabilità di soccombenza nella contestazione non del diritto di scioglimento della comunione, bensì delle specifiche modalità di realizzazione della
divisione”. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Ferruccio Rizzi formulando un unico motivo di ricorso con il relativo quesito di diritto, ex art. 366 bis
c.p.c.
Resiste con controricorso Giuseppe Rizzi, proponendo
anche ricorso incidentale cui, a sua volta, resiste Rizzi
Ferruccio.
Motivi della decisione
Il ricorrente principale deduce:
violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.

2

rava interamente compensate tra le parti le spese di pri-

4 c.p.c.; il giudice di appello non aveva tenuto conto che
Giuseppe Rizzi, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva modificato la domanda svolta con l’atto di cita-

in comunione secondo il progetto del geom. Francesco
Sanson e gli accordi già intercorsi; solo dopo l’udienza
ex art. 183 c.p.c., l’attore aveva chiesto la divisione con
le modalità indicate nella C.T.U. per arch. Zaltron che
aveva incluso nella divisione anche il terreno circostante
il fabbricato; la sentenza impugnata aveva disposto lo
scioglimento della comunione secondo tale più ampio
progetto, rigettando l’eccezione di novità della domanda
sollevata dall’appellante che aveva sempre richiesto la
divisione secondo il progetto del geom. Sanson senza accettare il contraddittorio su detta modifica della domanda.
Con il ricorso incidentale Rizzi Giuseppe lamenta il difetto di motivazione sulla compensazione delle spese
processali, non avendo il giudice di appello considerato,
quanto alle spese del giudizio di primo grado,che il primo giudice aveva ritenuto la maggior parte dell’attività
processuale cagionata dalla condotta defatigatoria ed ostruzionistica di Rizzi Ferruccio e che, in sede di appello, era stata accolta,sostanzialmente, la richiesta
dell’appellato di conferma della sentenza di primo grado,

3

zione, laddove aveva chiesto la divisione degli immobili

previo rigetto dei motivi di parte avversa.
Va preliminarmente disposta, ex art, 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima

La doglianza proposta con il ricorso principale è del
tutto generica oltrechè infondata in quanto non coglie
le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso
la novità della domanda proposta da Rizzi Ferruccio/ con
riferimento al progetto di divisione riguardante le modalità di scioglimento della comunione ereditaria fra le
parti. Al riguardo la sentenza impugnata affermava che
l’appellante si era limitato a riproporre l’eccezione di
novità della domanda “senza confrontarsi con la motivazione sul punto della sentenza impugnata” e con riferimento alle modalità di realizzazione dello scioglimento
della comunione senza incisione di sorta sulla domanda
di scioglimento della comunione e senza che fosse stata
dedotta la violazione di accordi pregressi.
Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte che, ai fini della configurabilità
di una domanda nuova ritiene necessario l’ampliamento
del “petitum” o la introduzione nel giudizio di una pretesa avente presupposti distinti da quelli oggetto della
domanda originaria, in modo da introdurre nel processo
un tema d’indagine e di decisione diverso da quello de-

4

sentenza

dotto in primo grado ( Cass. n. 26905/2008; n.
27890/2008). Nella specie non può, quindi, ravvisarsi la
novità della domanda sotto il profilo del diverso proget-

posizione delle quote non modifica né la causa pretendi
né l’oggetto del giudizio, ma attiene solo alle modalità
di scioglimento della comunione in base alla stima dei
beni, rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Privo di fondamento è pure il ricorso incidentale avuto
riguardo alla congrua ed esaustiva motivazione( come
sopra riportata), che sorregge la compensazione fra le
parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio sicchè
non è dato ravvisare il vizio di insufficienza di motivazione sulla base di apprezzamenti soggettivi sulla soccombenza.
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Ricorrono giusti motivi, considerata la reciproca soccombenza delle parti, per compensare integralmente fra
le stesse le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 19.3.2013

to divisionale invocato dal ricorrente, posto che la com-

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