Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9655 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24384/2016 proposto da:

D.A.A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A

BERTOLONI 1/E, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e

difende;

– cconcorrente – ricorrente e incidentale –

contro

D.A.A.O.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1018/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2016 R.G.N. 4995/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale e

rigetto dei restanti.

udito l’Avvocato CLAUDIO RIZZO;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE, per delega verbale avvocato

LUIGI FIORILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 18 aprile 2016, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio ai sensi dell’art. 392 c.p.c., dalla sentenza della Corte di Cassazione 4 agosto 2014, n. 17584, dichiarava la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro tra D.A.A.O. e Poste Italiane s.p.a. successivamente al 16 marzo 1997 e condannava la società al risarcimento del danno, commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto pari a Lire 9.534.990 (Euro 4.924,41) in favore del proprio già dirigente, dal 14 dicembre 2000 (data di introduzione del giudizio di primo grado) alla data del pensionamento.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso principale (di omessa pronuncia sulla subordinata domanda di ripristino del rapporto di lavoro per violazione della clausola prevista dall’art. 22 CCNL 11 agosto 1994 per i dirigenti di Poste Italiane S.p.A. e di conseguente risarcimento del danno), la Corte regolatrice aveva infatti annullato in parte qua la sentenza non definitiva n. 2684/08 della Corte d’appello di Roma, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado (dichiarativa della nullità della suindicata clausola di automatica risoluzione del rapporto di lavoro al conseguimento della massima anzianità contributiva e di conseguente condanna della società al pagamento, in favore del dirigente, delle indennità sostitutiva del preavviso, supplementare e sostitutiva delle ferie), aveva rigettato la domanda relativa all’indennità sostitutiva del preavviso e dichiarato il diritto del dipendente al risarcimento dei danni derivanti dall’applicazione della clausola contrattuale nulla (liquidati dalla stessa Corte, con sentenza definitiva n. 5631/05, nella somma di Euro 95.837,46, con la condanna della società al relativo pagamento, oltre accessori di legge).

Premesso il rigoroso vincolo del giudizio di rinvio a quanto devoluto dalla sentenza rescindente, la Corte territoriale accertava la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro tra le parti (solo de facto cessato, per manifestazione della volontà datoriale con l’attivazione del meccanismo risolutorio della contrattazione collettiva) anche dopo il collocamento a riposo comunicato a far data dal 16 marzo 1997 e, in applicazione delle regole generali, liquidava il danno, con decorrenza dall’offerta della prestazione lavorativa con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (a ciò idoneo per l’espressa richiesta di ripristino del rapporto e di riammissione in servizio) fino al compimento del sessantacinquesimo anno, in base all’importo retributivo suindicato, fondato sul minimo contrattuale ritenuto corretto dalla Corte di Cassazione, senza detrazione dei ratei pensionistici percepiti dal lavoratore, siccome estranei al potere di recesso datoriale, nè risultando altre somme validamente detraibili.

Con atto notificato il 18 ottobre 2016, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui Poste Italiane s.p.a. resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale, parimenti con tre motivi, cui il primo replicava con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del principio di tipicità e tassatività delle cause di estinzione del rapporto e della L. n. 108 del 1990, art. 4,artt. 1218 c.c. e segg., artt. 1223 c.c. e segg., per erronea limitazione del diritto risarcitorio del lavoratore (sulla sua domanda di “risarcimento del danno… sino” alla data “della riammissione in servizio o… alla valida risoluzione del rapporto”, in ordine alla quale era stata omessa la pronuncia dalla sentenza cassata dalla Corte di legittimità con rinvio allo scopo per la decisione, qui impugnata) “fino al compimento del 65 anno, requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia”, in quanto non integrante, nel rapporto di lavoro privato, valida causa di estinzione del rapporto, ma soltanto di recedibilità ad nutum.

2. Esso è infondato.

2.1. Giova premettere che, nell’ambito del rapporto di lavoro privato, il compimento dell’età pensionabile da parte del lavoratore non ha effetti risolutivi automatici, ma determina l’inizio del regime di recedibilità ad nutum, attribuendo al datore di lavoro il potere di far cessare immediatamente il rapporto, purchè il lavoratore, fuori dall’ipotesi di recesso per giusta causa, abbia avuto la possibilità di giovarsi del periodo di preavviso grazie a una tempestiva intimazione del licenziamento ai sensi dell’art. 2118 c.c., valida anche se intervenuta durante il periodo di recedibilità causale (Cass. 16 maggio 1995, n. 5356; Cass. 14 marzo 2018, n. 6157). In particolare, è stato ritenuto che, nel lavoro privato, ai fini della risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica del lavoratore, il datore di lavoro sia tenuto a comunicare per iscritto il proprio recesso, con osservanza dei termini di preavviso, atteso che il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l’attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore determinano soltanto il venir meno del regime di stabilità del rapporto, con conseguente recedibilità ad nutum, ma non anche l’automatica estinzione dello stesso, che, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, è destinato a proseguire, con diritto del lavoratore alla retribuzione, anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età (Cass. 11 gennaio 2019, n. 521).

2.2. La Corte territoriale ha esattamente applicato il suenunciato principio di diritto, avendo ritenuto la comunicazione di attivazione della clausola contrattuale nulla quale manifestazione (per la quale non è necessaria l’adozione di formule sacramentali, purchè con essa sia comunicata la volontà di licenziare, pure in ipotesi in forma indiretta, ma chiara e inequivoca: Cass. 20 gennaio 2015, n. 855) di esercizio di un recesso ad nutum (al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), esplicante i propri effetti dalla data di maturazione dei requisiti anche anagrafici per il pensionamento, a tale data infatti fissando il dies ad quem del periodo risarcibile al lavoro (così al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza). Ed un tale assunto ha sorretto con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo, non dedotto, di individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di riscontrare errori di diritto o vizi del ragionamento (Cass. 25 settembre 2018, n. 22662).

3. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., art. 2909 c.c., per non essersi la Corte territoriale uniformata al principio, fissatole dalla sentenza rescindente, di inidoneità del collocamento a riposo del dipendente per massima anzianità contributiva alla risoluzione automatica del rapporto di lavoro.

4. Anch’esso è infondato.

4.1. La sentenza rescindente non contiene, infatti, alcuna statuizione, nè vincolo in merito al profilo denunciato, avendo la Corte di legittimità preso atto della dichiarazione dalla Corte di merito di “nullità della clausola risolutiva dianzi indicata” e della totale ignoranza “sia” del”la richiesta di ripristino del rapporto che” di “quella volta a conseguire le retribuzioni perdute per effetto della anticipata risoluzione del rapporto”; ciò fatto, essa ha ritenuto effettivamente omessa ogni pronuncia “sulla richiesta del ricorrente di ripristino del rapporto e dei relativi danni” (al p.to 6 della motivazione). E per tale esclusiva ragione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, ha cassato la sentenza e rinviato per il giudizio rescissorio.

5. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 410 c.p.c., artt. 1219 c.c. e segg., artt. 2943,2945 c.c., per erronea individuazione dell’atto di costituzione in mora, ai fini di decorrenza del diritto risarcitorio del lavoratore, dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (14 dicembre 2000), anzichè dalla lettera a Poste Italiane s.p.a. della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione (28 febbraio 2000), siccome produttivo di effetti analoghi al primo, inclusa la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro.

6. Esso è inammissibile.

6.1. E’ noto che la convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all’esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, sia valutabile ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, ai fini dell’interruzione della prescrizione, in quanto sia esplicitazione della pretesa e manifesti l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo: costituendo l’accertamento di tale requisito oggettivo indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (Cass. 16 marzo 2009, n. 6336; Cass. 13 novembre 2019, n. 29419).

6.2. Ma il motivo difetta di specificità, posto che affronta una questione non trattata dalla sentenza impugnata, neppure avendo il ricorrente indicato, come sarebbe stato suo onere a pena di inammissibilità della censura, in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694). E nel caso di specie, egli non ha allegato di averla riproposta in sede di giudizio di rinvio, essendosi limitato all’indicazione della sua deduzione al p.to 10) della narrativa in fatto del ricorso di primo grado (al secondo capoverso di pg. 10 del ricorso).

7. Con il primo motivo a propria volta la controricorrente deduce, in via di ricorso incidentale, violazione o falsa applicazione dell’art. 1217 c.c., art. 80 disp. att. c.c., artt. 1218,1219 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per inidoneità del ricorso introduttivo del giudizio alla manifestazione di un’inequivoca offerta del dirigente delle proprie energie lavorative, avendo egli, pure in via subordinata (dopo conclusioni in via principale di accertamento di nullità o comunque di illegittimità dell’atto risolutivo del rapporto e di pagamento delle conseguenti indennità), richiesto il ripristino del rapporto in funzione della domanda risarcitoria, senza instare per la riammissione in servizio.

8. Esso è inammissibile.

8.1. L’individuazione della pretesa contenuta nell’atto di costituzione in mora costituisce, infatti, un accertamento in fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (Cass. 28 novembre 2001, n. 15067; Cass. 16 marzo 2004, n. 5353). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto l’idoneità del ricorso introduttivo del giudizio alla costituzione in mora accipiendi della società datrice, ravvisandovi l’offerta del prestatore delle proprie energie lavorative, sulla base del richiesto ripristino del rapporto di lavoro, implicante la riammissione in servizio, sulla base della complessiva interpretazione dell’atto (e non soltanto delle sole conclusioni riportate dalla società), con argomentazione esente da vizi logici nè giuridici (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza).

9. Con il secondo motivo, la società deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1217 c.c., art. 80 disp. att. c.c., per l’erronea individuazione della decorrenza della costituzione in mora accipiendi, siccome atto recettizio, nella data di deposito anzichè di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.

10. Esso è fondato.

10.1. L’atto di costituzione in mora ha natura recettizia, sicchè, per la produzione dei propri effetti, presuppone che l’intimazione in essa contenuta sia pervenuta a conoscenza del destinatario (Cass. 22 agosto 2003, n. 12339; Cass. 25 maggio 2007, n. 12234); pertanto anche l’atto giudiziale, per produrre tali effetti, deve pervenire nella conoscenza della controparte: ciò che avviene non con il mero deposito del ricorso, ma con la sua notificazione.

11. Con il terzo, la società deduce infine violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., art. 2909 c.c., per erronea assunzione della fissazione di un minimo contrattuale, da assumere ai fini della liquidazione del risarcimento del danno, da parte della Corte di Cassazione, in assenza peraltro di alcuna sua statuizione al riguardo: avendo anzi essa rigettato i motivi di ricorso riguardanti un tale minimo ai fini di computo dell’indennità supplementare e di mensilità riconosciute, con la conseguente formazione del giudicato sull’importo del minimo contrattuale vigente all’epoca di cessazione del rapporto di lavoro in Lire 5.486.587 (indicato da Poste) e non di Lire 5.733.217 (indicato dal dirigente), con la conseguente determinazione dell’importo di base per il calcolo del risarcimento del danno in Lire 9.278.340 e non in Lire 9.534.000.

12. Anch’esso è fondato.

12.1. La Corte territoriale ha tratto un’erronea inferenza, in ordine alla determinazione dell’importo retributivo di base per la liquidazione del danno, dal passo riportato della sentenza rescindente (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza). Esso riguarda, infatti, la mera illustrazione del quarto motivo di ricorso principale (p.to sub 9 della motivazione), rigettato dalla Corte regolatrice nel congiunto esame con il quinto (p.to sub 11 della motivazione), con la conseguente formazione del giudicato sulla parte della sentenza della Corte d’appello n. 5631/2005 (cassata in parte qua, ma non in quella) nella quale questa ha “negato che l’importo di base… non” sia “quello inferiore indicato dalle Poste, perchè è ovvio che è necessario calcolare la retribuzione quanto al minimo contrattuale vigente all’epoca della cessazione del rapporto e non dopo (quindi Lire 5.486.587 e non Lire 5.733.217″ (dal secondo al sesto alinea di pg. 9 della sentenza): con la conseguente determinazione del”la base in Lire 9.278.340 (e così quella proposta dall’appellante decurtato di Lire 256.540, per l’importo del minimo contrattuale indicato eccedente)” (dal settimo al nono alinea di pg. 9 della sentenza).

13. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso principale, con accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale, inammissibile il primo motivo, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione e raddoppio del contributo unificato per il ricorrente principale, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte

accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, inammissibile il primo; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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