Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9654 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13635-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO TRALDI;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ROBERTO PALMISANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO PALMISANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 27 gennaio 2011 G.G. convenne in giudizio il notaio A.M., davanti al Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Manduria, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale.

A sostegno della domanda osservò di aver stipulato, in data 13 febbraio 1990, a mezzo del notaio A., l’atto di acquisto di un immobile che era risultato gravato da un’ipoteca e che successivamente, a seguito di una procedura espropriativa, era stato aggiudicato in proprietà ad un terzo. Lamentò che il notaio non si era comportato con diligenza, non avendo rilevato l’esistenza di un’ipoteca di primo grado sull’immobile, e che il danno, da lui quantificato nella somma di Euro 9.350,95, era pari al prezzo di acquisto dell’immobile ed al rimborso delle relative spese di registrazione e di accertamento fiscale.

Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di Euro 8.626,20, con interessi decorrenti dalla data del 13 febbraio 1990 e con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dal notaio soccombente e la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 14 febbraio 2018, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre il notaio A.M. con atto affidato a quattro motivi.

Resiste G.G. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. in ordine al decorso della prescrizione.

Osserva il ricorrente che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto non prescritto il diritto al risarcimento dei danni perchè ha fatto decorrere la prescrizione dalla data in cui il danno era divenuto percepibile, cioè dal 12 marzo 2001, quando era stato notificato al G. l’atto di precetto immobiliare. Secondo il ricorrente, invece, il danno si era perfezionato già in occasione del rogito, sicchè la prescrizione aveva cominciato a decorrere dal 13 febbraio 1990, per cui al momento della notifica dell’atto di citazione era ampiamente decorso il termine decennale.

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha fatto, sul punto, corretta applicazione della più recente (e ormai consolidata) giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all’esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest’ultimo esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (sentenze 18 febbraio 2016, n. 3176, 7 aprile 2016, n. 6747, e 22 settembre 2017, n. 22059). Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha ritenuto di dover collocare l’exordium praestliptionis non alla data di stipula dell’atto notarile in questione, bensì nel momento in cui l’acquirente aveva ricevuto, con la notifica dell’atto di precetto immobiliare, consapevolezza del danno determinato dalla negligenza del professionista.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. in ordine alla decorrenza degli interessi.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere gli interessi dalla data della stipula dell’atto di acquisto; trattandosi, infatti, di un caso di responsabilità contrattuale e di un’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, gli interessi sono dovuti dal giorno della mora, cioè da un atto formale in tal senso o dalla data della notifica dell’atto di citazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Secondo il ricorrente, la data della decorrenza degli interessi fissata dalla Corte d’appello finirebbe col trattare un debito di valuta come un debito di valore; senza contare la contraddizione insita nel far decorrere gli interessi da una data nella quale, sempre secondo la sentenza in esame, il danno non si era ancora manifestato.

4. Il secondo motivo è fondato.

Nel caso in esame si tratta, in modo evidente, di responsabilità contrattuale. Il danno subito dall’acquirente del bene immobile, successivamente espropriato, non si è perfezionato, come erroneamente rilevato dalla Corte d’appello, nel momento in cui è stato compiuto il rogito, posto che l’ipoteca avrebbe potuto, in astratto, non essere mai in concreto fatta valere a fini espropriativi. Far decorrere gli interessi dalla data del rogito equivale, in sostanza, a considerare la fattispecie come un’ipotesi di responsabilità aquiliana, nella quale non è prevista la necessità della costituzione in mora (art. 1219 c.c., comma 2, n. 1); mentre è evidente che gli interessi dovevano essere fatti decorrere dalla data della costituzione in mora o, in sua assenza, dalla data della notifica dell’atto di citazione.

Dall’accoglimento del secondo motivo deriva l’assorbimento del terzo.

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la possibilità di compensazione delle spese; compensazione da considerare dovuta perchè vi era stato un mutamento di giurisprudenza in ordine al decorso della prescrizione. 5.1. Il motivo rimane assorbito, posto che l’accoglimento del secondo motivo impone la cassazione della sentenza in relazione, per cui al giudice di rinvio spetterà anche il compito di provvedere ex novo alla liquidazione delle spese. La cassazione, benchè parziale, della sentenza impugnata determina, infatti, l’assorbimento della censura relativa alla mancata compensazione delle spese del giudizio di appello; ma anche, in considerazione della necessità di una nuova decisione sulla questione oggetto del rinvio, l’assorbimento della censura che ha ad oggetto il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.

6. In conclusione, è rigettato il primo motivo di ricorso, mentre è accolto il secondo, con assorbimento del terzo e del quarto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione personale, la quale deciderà la questione della decorrenza degli interessi alla luce di quanto osservato nella presente pronuncia.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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